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Cod. fis.: 96107650580

Breve vademecum sul turismo


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tipo documento: Guida
emesso da: Turismo
Documento emesso il: 01/01/2006
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Il turista nel caso di viaggi e soggiorni gode di una serie di diritti non contestabili.
Il primo è il diritto di ricevere dalla controparte la copia del contratto sottoscritto da entrambe
le parti.
Il tour operator, per il mancato o parziale rispetto degli obblighi previsti dal contratto, deve
rimborsare il consumatore, salvo che non possa dimostrare che l’inadempimento non dipende
da cause a lui stesso imputabili. La richiesta di rimborso per mancata fruizione dei servizi
previsti dal contratto deve essere avanzata al tour operator con raccomanda a.r. entro 10
giorni lavorativi dal termine del viaggio e/o del soggiorno. E opportuno che il turista
mantenga o si procuri la documentazione relativa alla disfunzione; infine, può essere utile
contestare con i rappresentanti del tour operator, l’inadempienza o il danno anche nel luogo di
soggiorno.
Nel caso di fallimento del tour operator il consumatore può rivolgersi al fondo di garanzia
per la protezione del turista (D.Lgs. 111/95).
Il prezzo del biglietto aereo, nel caso di annullamento del volo per cause di forza maggiore, è
effettuato dalla compagnia aerea alla agenzia di viaggio che a sua volta rimborserà il
consumatore. Inoltre, nel caso di insorgere della causa di forza maggiore durante il soggiorno,
il tour operator deve impegnarsi a facilitare il rientro dei consumatori senza alcun ulteriore
addebito di spesa.
Nei casi di cancellazione del volo per decisione della Compagnia il consumatore ha diritto al
rimborso del biglietto di viaggio, facendo salvi eventuali ulteriori risarcimenti, oppure di
ottenere una destinazione alternativa a quella prevista inizialmente Inoltre, la compagnia deve
fornire informazioni, ridurre al minimo i disagi, eventualmente provvedere alla sistemazione
alberghiera o a mettere a disposizione il viaggio attraverso vettori alternativi.
In caso di overbooking le possibilità per il consumatore sono il rimborso senza penale del
biglietto o un nuovo biglietto in altra data per la medesima meta. Il recesso è possibile anche
in caso di aumento oltre il 10% del costo di viaggio previsto nel contratto e di modifiche
sostanziali del viaggio e/o del soggiorno. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei
venti giorni che precedono la partenza.
Nel caso di rinuncia ad un volo di linea da parte del consumatore il rimborso è possibile solo
in presenza di una tariffa intera o di una che preveda il rimborso stesso. Negli altri casi
esistono penali per cancellazione proporzionali al costo del biglietto sempre che
l’annullamento non sia causa di forza maggiore, in cui non è dovuta alcuna penale come
previsto dall’art. 1256 del c.c..
Per informazioni è possibile rivolgersi all’ENAC (lunedì-venerdì 08,00-20,00 - Numero verde
800.898121)

Il D.Lgs. 111/95 per i viaggi organizzati prevede che i consumatori possano recedere dal
contratto senza alcuna penale nel caso si verifichino nel luogo di soggiorno cause di forza
maggiore (sanitarie, politiche, calamità naturali) a condizione che tale situazione riguardi i
Paesi inseriti in una specifica lista predisposta dal Ministero degli Affari Esteri (MAE). In
ogni caso il consumatore può chiedere una destinazione alternativa. Se il Paese non rientra
nella lista del MAE (Tel. 06.491115) il consumatore che rinunci al viaggio dovrà pagare le
penali previste dal contratto.
Il consumatore mantiene, ovviamente, sempre il diritto di rivolgersi alla magistratura per far
rispettare i diritti che ritiene lesi. I termini di prescrizione sono di tre anni per i danni alle
persone e di un anno per quelli alle cose.
Da ricordare, infine, che la Corte di Cassazione (sentenza 13158/03) ha stabilito che, in caso
di bagagli danneggiati o persi, le compagnie aree possono essere obbligate dal giudice (anche
di pace) a liquidare i danni, anche in misura maggiore di quella prevista dal contratto di
viaggio che è regolato dalla Convenzione di Varsavia del 1929 e protocolli successivi.
Per i viaggi in traghetto esistono specifiche regole per mezzi e bagagli.
La compagnia di navigazione risponde dei danni causati ai mezzi imbarcati (auto, moto,
camper, roulotte, ecc.) solo in presenza di una sua diretta responsabilità. Peraltro il rimborso è
estremamente ridotto se prima dell’imbarco non viene presentata alla compagnia una
dichiarazione del valore del mezzo.
Per i bagagli imbarcati su navi e traghetti, a differenza dei viaggi aerei, non esistono, di norma
e salvo espressa indicazione, limiti nel peso e nelle dimensioni. del bagaglio.
Le tutele previste per il bagaglio sono però molto basse; infatti le compagnie non sono
responsabili di quanto dato in custodia, cosicché non esiste, ad esempio, tutela per eventuali
furti. Diverso il caso di beni consegnati in custodia direttamente ai membri dell'equipaggio; in
questo caso è previsto un rimborso che per essere in linea con il valore del bene deve, però,
essere accompagnato dalla dichiarazione di valore oppure si deve dimostra la responsabilità
del vettore.
Il reclamo, in caso di furto o danni visibili, deve essere presentato immediatamente alla
riconsegna dei beni se il danno o il furto è evidente altrimenti in caso di danni non apparenti
entro tre giorni
Oltre il sito dell’Associazione (www.adiconsum.it) è possibile visitare i siti
www.viaggiaresicuri.mae.aci.it o www.sosvacanze.it