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PEPPERMINT: Il tribunale accetta le obiezioni di Adiconsum


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Roma, 21-06-2007

L'avvocato Cristiano Iurilli, in qualità di responsabile giuridico dell'Adiconsum, ha insistito sulla questione di illegittimità costituzionale dell'art. 156 bis della Legge sul diritto d'autore, contestando l'efficacia e la legittimità della transazione-rinuncia agli atti depositata in giudizio da Peppermint e Wind, in quanto non solo produttrice di effetti lesivi per il diritto alla privacy, ma anche perché conclusasi senza che l'odierno procedimento fosse stato notificato al garante della privacy.

Insieme all’Adiconsum, si sono costituiti in giudizio anche il Garante della Privacy e Il Codacons.

Le altre obiezioni sollevate sono:

1. la pregiudiziale comunitaria, pendendo già una causa simile presso la Corte di giustizia europea.
2. la rinuncia agli atti del giudizio tra Wind e Peppermint, attraverso un atto di transazione privato, può essere in violazione dei diritti della privacy.

Adiconsum, il Garante della Privacy e il Codacons hanno quindi chiesto al giudice che se pur volesse ritenere valida la transazione tra Wind e Peppermint, questo giudizio deve proseguire per avere una pronuncia sulla pregiudiziale comunitaria e l'illeggittimità costituzionale.

Il giudice dott. Gabriella Muscolo, ritenuta valida la costituzione in giudizio dell’Adiconsum, del Garante della Privacy e del Codacons, ha rinviato l'udienza al 18 Luglio, la stessa data in cui verrà discussa la causa Peppermint-techland contro Tiscali.

Per informazioni contatta il nostro servizio di Consulenza on line, oppure rivolgiti alla tua sede territoriale dell'Adiconsum 

Fonte: Adiconsum - ufficio stampa  


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