Telecomunicazioni: Sentenza CGUE su carte SIM con servizi a pagamento

13 Settembre 2018

TELECOMUNICAZIONI
Sentenza CGUE su carte SIM con servizi a pagamento
Carlo DE MASI, Presidente di Adiconsum nazionale:
Plaudiamo alla sentenza della Corte di Giustizia europea
sulle carte SIM con servizi a pagamento,
preimpostati ed attivati, ad insaputa del consumatore.Ribadito, a livello europeo, il diritto di libertà di scelta del consumatore,
per il rispetto del quale ci battiamo da anni.
Adiconsum auspica l’immediata applicazione della sentenza a tutti i settori merceologici

13 settembre 2018 – Ci troviamo di fronte ad una sentenza epocale – dichiara Carlo De Masi, Presidente di Adiconsum nazionale – quella emessa dalla Corte di Giustizia europea, chiamata ad esprimersi dal Consiglio di Stato italiano sull’interpretazione data in merito alla normativa sugli obblighi di informazione ai consumatori nelle comunicazioni elettroniche e a quella sulle pratiche commerciali sleali, nel caso delle SIM commercializzate, dall’allora Wind Telecomunicazioni e Vodafone Omnitel, contenenti servizi a pagamento preimpostati e già attivati all’insaputa dei consumatori.

Quanto affermato dalla Corte di Giustizia europea – prosegue Pierpaola Pietrantozzi –Segretario nazionale Adiconsum con delega alle telecomunicazioni – ribadisce un diritto che Adiconsum, come Associazione Consumatori, ha sempre difeso e denunciato in caso di inosservanza, e cioè quello della scelta libera, informata e consapevole del consumatore in merito alla fruizione di un servizio.

Grave che ancora oggi – continua De Masi – le aziende facciano fatica a rispettare questo assunto fondamentale.

Ancora oggi, infatti – dichiara Pietrantozzi – sia nel campo della telefonia che dell’energia ci troviamo di fronte all’attivazione di servizi che non sono stati richiesti dai consumatori. 

Adiconsum – prosegue De Masi – plaude, quindi, alla sentenza della Corte di Giustizia europea, la quale afferma che “la richiesta di un servizio deve consistere in una scelta libera da parte del consumatore”. Il che significa, in sostanza, che un’azienda non può attivare un servizio, anche se esso è incluso in un servizio principale, senza che il consumatore ne sia stato debitamente informato e abbia dato il proprio consenso. In caso contrario, si configura una pratica commerciale scorretta ed aggressiva che va sanzionata.

Adiconsum – conclude De Masi – auspica l’immediata attuazione della sentenza e monitorerà il suo rispetto in tutti i settori merceologici.

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