Obblighi e non dell’automobilista verso i pedoni
3 Ottobre 2019
Una sentenza della Cassazione (n. 29277/2019) ha riportato alla ribalta gli obblighi che il conducente di un veicolo deve osservare nei confronti dei pedoni.
Alla guida del veicolo, il conducente è tenuto a:
- ispezionare la strada
- mantenere sempre il controllo del veicolo in relazione alla strada e al traffico
- prevedere tutte le possibili situazioni che si vengono a creare, adottando tutte le cautele possibili, per non costituire pericolo né essere d’intralcio.
Sembra quindi che il conducente sia sempre responsabile nei confronti del pedone, ma la Corte ha specificato che nel caso in cui la condotta del pedone sia dovuta ad un comportamento non previsto né prevedibile, come ad esempio un movimento tanto rapido quanto inatteso da impedirgli di prendere gli opportuni accorgimenti del caso, l’automobilista può essere esentato dall’essere responsabile di quanto accaduto al pedone.