Bonus psicologo: al via le domande per le prestazioni del 2023
26 Febbraio 2024
Il bonus psicologo è una misura di sostegno introdotta nel 2021 con un decreto allo scopo di assistere tutte quelle persone che, nel periodo della pandemia e della correlata crisi economica, si sono ritrovate a fronteggiare depressione, ansia, stress e fragilità psicologica. La misura è diventata poi strutturale grazie alla Legge di Bilancio 2023 che ha innalzato anche il tetto di spesa delle prestazioni rimborsabili fino a 1.500 euro/anno. Recentemente, sono state introdotte delle importanti novità dal Decreto interministeriale del 24 novembre 2023 per le annualità 2023 e 2024. Vediamo quali sono.
Il Decreto interministeriale
Il Decreto varato dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze disciplina:
- i tempi di presentazione della domanda
- l’importo massimo erogabile a seconda dell’ISEE
- il tetto di spesa per l’anno 2023 e 2024.
Requisiti per richiedere il bonus
Sono due:
- essere residenti in Italia
- avere un ISEE, ordinario o corrente, non superiore a 50.000 euro e in corso di validità alla data della domanda.
Importo del bonus
Il bonus erogato può essere massimo di 1.500 euro per beneficiario a seconda dell’ISEE e fino a 50 euro per ogni seduta.
Nello specifico:
- con ISEE inferiore a 15.000 euro, l’importo massimo stabilito è di 1.500 euro
- con ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro, l‘importo massimo stabilito è di 1.000 euro
- con ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l’importo massimo stabilito è di 500 euro.
Quando e come presentare domanda
L’INPS, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, nella sua circolare del 15 febbraio scorso, rende noto che è possibile presentare la domanda per le spese sostenute nell’anno 2023:
- dal 18 marzo 2024 al 31 maggio 2024.
Per quanto riguarda quelle che si sosterranno nel corso del 2024, sarà l’INPS a darne tempestiva comunicazione.
La domanda va presentata esclusivamente per via telematica attraverso:
- il portale web dell’INPS, entrando con SPID, o Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta dei Servizi (CNS) seguendo il seguente percorso che porta al “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” (Sostegni, Sussidi e Indennità, Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità, Vedi tutti, Strumenti)
- il Contact Center Integrato digitando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile).
Da sapere
In caso di ISEE difforme o incompleto, il richiedente il bonus verrà avvisato e dovrà presentare una nuova DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) entro 30 giorni dalla data ultima di presentazione della domanda. Tre sono le modalità per rettificare l’ISEE:
- presentare una nuova DSU, contenente le informazioni omesse
- presentare la documentazione che attesta la veridicità della DSU presentata
- rettificare la DSU con effetto retroattivo nel caso di errore materiale da parte del CAF a cui era stata affidata la redazione della Dichiarazione.
Esito della domanda
Viene comunicato dall’INPS via sms o e-mail. In caso di accoglimento, il messaggio contiene l’importo del beneficio riconosciuto e il codice univoco da comunicare allo psicoterapeuta.
Utilizzo del beneficio
Il beneficiario ha 270 giorni di tempo per utilizzare il bonus a partire dalla data di pubblicazione del messaggio delle graduatorie e l’adozione dei provvedimenti per usufruire del bonus.
Le graduatorie sono valide fino ad esaurimento delle risorse stanziate per l’anno di riferimento.
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