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MUTUI: Siglato Accordo Adiconsum-ABI-Altre Associazioni Consumatori per sospensione rate mutui garantiti da immobili e finanziamenti con rimborso rateale

22 Aprile 2020

MUTUI

Accordo Abi-Adiconsum-altre Associazioni Consumatori per la sospensione delle rate dei mutui garantiti da immobili e degli altri finanziamenti a rimborso rateale

 

22 aprile 2020 – L’ABI, Adiconsum e le altre Associazioni dei consumatori, hanno raggiunto un accordo che amplia le misure di sostegno alle famiglie, ai dipendenti, ai lavoratori autonomi e liberi professionisti colpiti dall’evento epidemiologico Covid-19.

L’accordo, che prevede la possibilità di sospendere fino a 12 mesi la quota capitale delle rate dei mutui garantiti da immobili e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, è un’ulteriore importante iniziativa per supportare la sostenibilità finanziaria delle famiglie – dichiara Danilo Galvagni vice presidente di Adiconsum.

Con questa intesa, frutto del confronto di Adiconsum e delle altre AA.CC. con ABI, si va incontro a quei consumatori che si trovano in condizioni di disagio economico – prosegue Galvagni – e consolida il percorso di responsabilità sociale dell’Associazione delle banche, anche in questa difficile circostanza, a favore delle famiglie che potranno trarre beneficio da tali sospensioni, che abbiamo posto all’attenzione.

Gli ambiti di intervento dell’Accordo – afferma Carlo Piarulli Responsabile Nazionale Credito di Adiconsum – riguardano:

– i mutui garantiti da ipoteche su immobili non di lusso erogati prima del 31 gennaio 2020 a persone fisiche per ristrutturazione degli stessi immobili ipotecati, liquidità o acquisto di immobili non adibiti ad abitazione principale, che non rientrano nei benefici previsti dal Fondo Gasparrini o pur essendo connessi all’acquisto dell’abitazione principale non presentano le caratteristiche idonee all’accesso del Fondo Gasparrini;
– prestiti non garantiti da garanzia reale a rimborso rateale erogati prima del 31 gennaio 2020.

La sospensione comprende anche le eventuali rate scadute e non pagate dopo il 31 gennaio 2020 e non determina l’applicazione di alcuna commissione.

Per poter accedere alla moratoria – prosegue Piarulli – gli eventi previsti riguardano la cessazione del rapporto di lavoro subordinato per qualsiasi tipo di contratto; la sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni; morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza; riduzione di un terzo del fatturato causata dall’evento epidemiologico per lavoratori autonomi e liberi professionisti.

Auspichiamo – conclude Galvagni – che le banche facciano proprio l’indirizzo indicato dall’Associazione facilitando e semplificando ulteriormente l’accesso a tale beneficio.

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