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Credito al consumo: si apre uno spiraglio per la sospensione delle rate dei finanziamenti

20 Aprile 2020

Grazie a un lavoro costruttivo, fatto di proposte, confronti e collaborazione, cui ha partecipato proattivamente Adiconsum, Assofin, l’Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare, ha inviato alle proprie associate una comunicazione in cui fornisce disposizioni operative riguardanti la richiesta di sospensione del pagamento delle rate di prestiti e di finanziamenti accessi per il credito al consumo (acquisto di auto, elettrodomestici, lavatrici, frigoriferi, ecc.). L’auspicio di Adiconsum è che le finanziarie aderiscano a queste indicazioni per dare respiro a migliaia di famiglie.

Le disposizioni riguardano le modalità della richiesta, i requisiti dei beneficiari, la durata della sospensione e la tipologia dei prestiti e finanziamenti interessati per i contratti.

Requisiti dei beneficiari

A causa dell’emergenza coronavirus, potranno richiedere la sospensione le seguenti tipologie titolari di un contratto di credito:

  • i lavoratori che hanno subito una cessazione del rapporto di lavoro subordinato ( ad eccezione di: risoluzione consensuale; risoluzione per limiti di età con diritto a pensione/vecchiaia; licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione
  • i lavoratori che hanno subito una sospensione/riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali)
  • i lavoratori “atipici” che hanno subito la cessazione del rapporto di lavoro (ad eccezione di: risoluzione consensuale; recesso datoriale per giusta causa; recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione
  • i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che hanno subito un calo del fatturato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, superiore al 33% rispetto all’ultimo trimestre del 2019 a causa di chiusura o sospensione dell’attività; la riduzione del fatturato potrà essere autocertificata
  • i debitori che hanno pagato in ritardo di pagamento una o due rate, purché il prestito non sia stato acceso per rinegoziare un finanziamento non pagato
  • gli eredi che hanno ereditato contratti stipulati privi della polizza di protezione del credito che prevede il pagamento di un indennizzo pari al capitale residuo.

Importo dei finanziamenti

  • La sospensione riguarda i finanziamenti di importi superiori ai 1.000 euro. La finanziaria potrà a propria discrezione sospendere l’intera rata o la sola quota capitale.

Durata della moratoria

  • La moratoria vale 6 mesi.

Costi della moratoria

  • La sospensione non comporta costi per il richiedente.

Modalità di richiesta della sospensione

  • La moratoria potrà essere richiesta alla finanziaria attraverso una richiesta scritta, inviata anche via e-mai.

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