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Mutuo casa: è possibile sospendere il pagamento delle rate per 6, 12 o 18 mesi. Scarica il Modulo

30 Marzo 2020

Come da nostra notizia del 23 marzo 2020, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 28 marzo, l’atteso Decreto sull’applicazione del Decreto legge del 17 marzo scorso sul Fondo di solidarietà mutui per l’acquisto della prima casa, il c.d. “Fondo Gasparrini”.

Il Decreto regola l’accesso al Fondo per i lavoratori che si sono visti, per colpa dell’emergenza coronavirus:

  • sospendere il lavoro per almeno 30 giorni lavorativi CONSECUTIVI
  • ridurre l’orario di lavoro per almeno 30 giorni lavorativi CONSECUTIVI, corrispondente ad una riduzione pari al 20% dell’orario complessivo.

Per quanto tempo è concessa la sospensione del pagamento delle rate di mutuo

  • Per 6 mesi, se la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro è compresa tra 30 e 150 giorni lavorativi consecutivi
  • Per 12 mesi, se la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro è compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi
  • Per 18 mesi, e la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro è superiore a 303 .giorni lavorativi consecutivi

Si può richiedere la sospensione del pagamento delle  rate più volte?

  • Sì, anche per periodi non continuativi e per un periodo complessivo non superiore ai 18 mesi, il tutto subordinato alla dotazione del Fondo.

Quali documenti allegare alla Domanda

Oltre alla Domanda è necessario allegare:

  • la copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno al reddito o la richiesta del datore di lavoro che attesta la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro non riconducibili a responsabilità del lavoratore, indicando periodo di sospensione e percentuale di riduzione dell’orario di lavoro.

Ci sono oneri da pagare per la richiesta di sospensione delle rate del mutuo?

La sospensione del pagamento non comporta l’applicazione di alcuna commissione/spese di istruttore e non richiede la presentazione di garanzie aggiuntive.

Che cosa fa in concreto il Fondo

  • A fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo, il Fondo verserà alle banche gli interessi compensativi nella misura del 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. Tale calcolo sarà applicato sia alle istanze presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto n. 18 del 17 marzo 2020 che a quelle già richieste e concesse, ma ancora non liquidate.

Altre disposizioni in deroga al normale funzionamento del “Fondo Gasparrini”

  • Per accedere al Fondo non è necessario presentare l’ISEE
  • Possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo, sempre nel limite massino dei 18 mesi, anche coloro che avevano già ricevuto la sospensione, a patto che il pagamento regolare sia ripreso per almeno tre mesi
  • Ammissione al Fondo anche per i lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino di aver perso più del 33% di fatturato dell’ultimo trimestre 2019, a causa dell’emergenza coronavirus. La perdita in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 o in un minor lasso di tempo.

Quanto durano le modalità di accesso al Fondo dettate da questo Decreto del Ministero delle Finanze e dell’Economia in deroga al normale funzionamento del “Fondo Gasparrini”?

  • Per un periodo di 9 mesi, a decorrere dal 17 marzo 2020.

Quando non si può chiedere la sospensione delle rate del mutuo per l’emergenza coronavirus

  • Quando il mutuo ha già ottenuto un’agevolazione tramite il “Fondo di garanzia mutui prima casa”
  • Quando il mutuo riguarda un immobile appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
  • Quando l’importo del mutuo è superiore a 250.000 euro

Modifiche introdotte dal Decreto “Aprile”  in vigore dal 9 aprile 2020

  • È possibile chiedere la sospensione anche per i mutui con ammortamento da meno di 1 anno.

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