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PROCEDURA DI CONCILIAZIONE ANCOT
Alla procedura di Conciliazione potranno far ricorso gli utenti dei servizi erogati da consulenti tributari iscritti ad ANCOT.
Presentazione dell’istanza di Conciliazione
- L’utente può proporre istanza di Conciliazione ogni volta che, presentato un reclamo al tributarista, abbia ricevuto da parte dello stesso una risposta ritenuta insoddisfacente ovvero non abbia ricevuto alcuna risposta.
- La domanda di Conciliazione deve essere inviata entro 30 giorni solari decorrenti dalla data di ricevimento della risposta al reclamo, ovvero, in caso di mancata risposta entro i termini previsti, entro ulteriori 30 giorni solari.
- Alla procedura si accede presentando domanda inviandola ad Adiconsum per via telematica all’indirizzo di posta elettronica conciliazioni@adiconsum.it. I moduli per la domanda saranno scaricabili dal sito www.adiconsum.it.
- La domanda di Conciliazione deve essere presentata da chi ha presentato reclamo o da un suo delegato.
- L’utente, con la sottoscrizione della domanda, dichiara di non aver presentato ricorso all’Autorità giudiziaria per dirimere la controversia in questione e si impegna a comunicare preventivamente alla Commissione la rinuncia alla domanda, qualora intenda adire l’Autorità giudiziaria.
Esito della procedura
- Al termine del procedimento, i componenti della Commissione redigono e sottoscrivono un verbale con un’ ipotesi di accordo, che viene inviato sia all’utente, sia al professionista. In caso di esito negativo del tentativo di Conciliazione, i componenti della Commissione ne danno atto sottoscrivendo, alla conclusione del procedimento, un verbale di mancato accordo che verrà inviato all’utente e al professionista.
- Se le Parti accettano l’accordo devono sottoscrivere il verbale e rinviarlo alla Commissione entro e non oltre 30 giorni solari, tramite raccomandata AR. In tale caso l’accordo è immediatamente vincolante tra le parti stesse, estingue la controversia in modo definitivo, con conseguente rinuncia ad ogni ulteriore diritto e azione. Il tentativo di conciliazione ha esito positivo solo nel caso in cui sia l’utente, sia il professionista sottoscrivono la proposta di accordo di cui al comma 1.