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DOMICILIAZIONE BANCARIA: BANCA DEVE RIMBORSARE CONSUMATORE SE AUTORIZZA ADDEBITO PUR IN PRESENZA DI REVOCA

27 Maggio 1980

La domiciliazione
bancaria è una prassi molto diffusa tra chi possiede un conto corrente, perché
consente di risparmiare tempo e anche denaro (di solito infatti è gratuita) nel
pagamento delle utenze domestiche. Inoltre, l’autorizzazione dell’addebito sul
conto corrente riduce significativamente il rischio di dimenticare di pagare le
bollette. Ma ecco che cosa è successo ad un consumatore, associato
all’Adiconsum di Verona, che ha revocato l’autorizzazione di addebito alla
propria banca relativamente alla bolletta del telefono.

 

Sebbene la banca
riconoscesse la revoca della domiciliazione bancaria, la compagnia telefonica
attivava autonomamente la delega RID, e la banca provvedeva quindi ad
addebitare sul conto corrente la cifra richiesta: 1.200 euro. Tutto questo
avveniva senza l’autorizzazione del correntista.

Adiconsum
Verona interveniva nei confronti dell’Istituto di credito per chiedere conto e
ragione del comportamento illegittimo messo in atto dalla filiale della banca
ma senza ottenere una risposta soddisfacente. A questo punto lo sportello
Adiconsum consigliava il proprio iscritto di presentare ricorso
all’Arbitro Bancario Finanziario conferendo
mandato ad Adiconsum Verona.

L’ABF ha
dato ragione all’iscritto Adiconsum sulla base del Decreto legislativo 11/2010,
di recepimento della Direttiva comunitaria 2007/64/CE. Tale Decreto stabilisce,
infatti, all’art. 5 che “il consenso del
pagatore è un elemento necessario per la corretta esecuzione di un’operazione
di pagamento. In assenza del consenso, un’operazione di pagamento non può
considerarsi autorizzata
”. E ancora: Il consenso può essere revocato
in qualsiasi momento, nella forma e secondo la procedura concordata nel
contratto quadro o nel contratto relativo a singole operazioni di pagamento,
purché prima che l’ordine di pagamento diventi irrevocabile ai sensi dell’art.
17. Le operazioni di pagamento eseguite dopo la revoca del consenso ad eseguire
più operazioni di pagamento non possono essere considerate autorizzate
”.

Poiché l’ordine
di pagamento era stato correttamente revocato, la banca ha dovuto riaccreditare sul conto corrente dell’iscritto all’Adiconsum
Verona l’importo di 1.200 euro.

ADICONSUM VERSO IL CONGRESSO NAZIONALE

26 Maggio 1980

Conclusa la stagione dei Congressi regionali, Adiconsum
guarda al Congresso nazionale che si terrà nei giorni 14 e 15 giugno prossimi a
Roma.

 

Ad introdurre i lavori, la giornata di martedì 13
giugno dedicata all’informazione e alla formazione dei consumatori nell’ambito
del progetto “No problem”. Nella mattinata si terrà la fase informativa con il Convegno
dal titolo “Nuove tecnologie e nuove fonti energetiche per
un consumo più economico, sostenibile e di qualità
”. Si daranno
informazioni su come modificare i propri usi, operando scelte consapevoli di
sostenibilità ambientale, economica e sociale, dei propri diritti, ma anche
delle proprie responsabilità di consumatore responsabile. Per quanto riguarda
gli usi, si parlerà dei nuovi modi di abitare e di muoversi. A breve,
pubblicheremo il programma definitivo dell’evento. La fase formativa si terrà
invece il pomeriggio del 13 giugno.

 

Il Convegno rientra nel progetto “No problem”, finanziato dal Ministero dello Sviluppo
Economico con l’obiettivo di rafforzare il ruolo stesso del consumatore,
rendendolo così protagonista attivo attraverso la maggiore consapevolezza e conoscenza
dei propri diritti, e potenziare il rapporto Consumatori-Associazioni
Consumatori ricorrendo alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie.


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COMPARACONTI.IT OSCURATO IN ATTESA DELL’ADEGUAMENTO ALLA DIRETTIVA SUI PAGAMENTI

26 Maggio 1980

Oscurato, ma non chiuso, il sito comparatore dei
conti correnti Comparaconti.it

Il motivo è l’adeguamento al decreto legislativo
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 75 del 30 marzo scorso, che ha recepito la
nuova Direttiva sui Pagamenti (PAD-Payment Accounts Directive).

 

Per il 6 giugno p.v. è fissato un incontro con
l’Abi, l’Associazione bancaria italiana, alla quale chiederemo chiarimenti
sull’oscuramento del sito e le date delle tappe previste per la ripresa del
funzionamento del comparatore, che è uno strumento di grande utilità per i
consumatori.

 

Si tratta di un sito storico di carattere ufficiale
perché promosso dall’ABI, l’Associazione bancaria italiana. 31 sono le banche
che partecipano e che rendono disponibili i dati dei loro conti correnti per
permetterne la comparazione.

 

I dati sono gestiti e monitorati da un Osservatorio
indipendente, di cui fanno parte:

·     
5 componenti
delle Associazioni Consumatori, tra quelle firmatarie del protocollo d’intesa.
Tra queste c’è anche Adiconsum

·     
5 componenti
del mondo bancario, scelti tra docenti universitari, esperti in materie
economiche/giuridiche/comunicazione/marketing

·     
1 Presidente
designato dai 10 componenti.

PESCE MAL CONSERVATO: ATTENZIONE ALLA SINDROME “SGOMBROIDE”

25 Maggio 1980

È un’intossicazione alimentare e si chiama sindrome
“sgombroide”, ma, a dispetto del nome, oltreché dallo sgombro, può essere
causata anche da altri tipi di pesce, come  la sardina, l’acciuga, l’aringa e il tonno. E
proprio quest’ultimo è stato al centro dell’allarme lanciato dal Ministero
della Salute spagnolo AECOSAN (Agencia
Española de Consumo Seguridad Alimentaria y Nutrición
). Il Ministero ha, infatti,
dichiarato l’insorgenza di focolai di sindrome sgombroide, con un totale di 105
persone coinvolte. Dalle indagini e dalle analisi è emerso che la sindrome
proveniva da tonno commercializzato dalla ditta spagnola Garciden. Di qui la
raccomandazione di non consumare quel tonno.

 

Perché insorge la sindrome “sgombroide”? Essa si
sviluppa a seguito del consumo di pesci mal conservati o tenuti a lungo a
temperatura ambiente e determina reazioni allergiche quali arrossamento della
pelle, prurito, cefalea pulsante, bruciore orale, crampi addominali, nausea,
diarrea e ipertermia, che possono produrre conseguenze più gravi nei soggetti
asmatici o allergici. I pesci sopracitati sono ricchi di istidina, che a contatto
con i germi presenti sulle squame a seguito della malconservazione, si
trasforma in istamina, responsabile dei fenomeni allergici.

 

Approfittiamo di questo
allarme per ricordare che cosa deve riportare l’etichetta del pesce fresco:

·     
denominazione
commerciale della specie e denominazione scientifica

·     
metodo di
produzione:  pescato, allevato, ecc.

·     
zona di
cattura: le informazioni sono diverse a seconda se:

Ø 
il pesce è
catturato in mare: l’etichetta deve riportare: zona, sottozona o divisione FAO
in cui è stato catturato

Ø 
il pesce è
catturato in acque dolci: nome del corpo idrico (fiume, lago, ecc.) e il paese
in cui è stato catturato

Ø 
il pesce è
allevato: indicare il Paese di produzione

·     
categoria
degli attrezzi da pesca utilizzati, ad es. se con reti da traino, ami e
palangari, reti da circuizione e reti da raccolta, daghe, nasse e trappole,
ecc..

DDL CONCORRENZA E TACITO RINNOVO: LE PERPLESSITÀ DI ADICONSUM

24 Maggio 1980

Adiconsum si è espressa in
merito ad un articolo del Disegno di legge Concorrenza che vorrebbe, tra gli
altri, l’estensione del divieto del “tacito rinnovo” per tutte le polizze di assicurazione
danni, manifestando forti perplessità, tra l’altro espresse anche dall’Ivass,
l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.

Adiconsum ha sempre
apprezzato l’obiettivo iniziale del disegno di legge di estendere il principio
della durata annuale del contratto RC Auto e del divieto di tacito rinnovo, in
vigore per la sola polizza Rc auto, anche alle coperture per i rischi accessori
acquistati in abbinamento, come ad esempio l’incendio e furto o l’infortunio del
conducente, perché andava a correggere una situazione, ripetutamente denunciata,
che penalizzava ingiustamente i consumatori.

Diversa però è la
questione del divieto di tacito rinnovo esteso anche alle altre polizze del
ramo danni, come quelle ad es. per malattia e infortunio. Con l’introduzione
del divieto del tacito rinnovo, alla scadenza annuale, se l’assicurato non ha
avuto modo di trovare un’altra adeguata copertura assicurativa, corre il
rischio di rimane scoperto. Ancora di più, se nel frattempo sopravviene una
patologia, perché la nuova polizza potrebbe costargli di più rispetto alla
precedente.

Adiconsum ritiene che il
sistema assicurativo debba garantire un livello di tutela del consumatore
sempre più alto, ma per fare questo il Parlamento, piuttosto che vietare,
dovrebbe investire nell’informare e nell’aumentare la consapevolezza dei
consumatori, valorizzando il ruolo che le Associazioni consumatori stanno
svolgendo in tal senso da anni.

Il DDL Concorrenza, dopo
le modifiche apportate durante il suo esame al Senato, è ritornato alla Camera
in terza lettura. Vedremo che cosa succederà.

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