CAMBIO GOMME?

27 Novembre 2011

CAMBIO GOMME? QUANTO COSTA IL CONTRIBUTO PER IL LORO SMALTIMENTO?

Ricordiamo che dal 7 settembre scorso lo scontrino fiscale attestante l’acquisto di un pneumatico è stato modificato. Esso ora riporta in modo chiaro e trasparente il contributo ambientale relativo ai costi di gestione e al recupero dei pneumatici fuori uso (PFU).
Tale contributo non è una tassa.

I pneumatici fuori uso sono dei rifiuti con un proprio ciclo di vita.

Una volta dismessi in forma di granuli vengono poi utilizzati in svariati ambiti:

nelle costruzioni ed opere civili;
nell’arredo urbano e nei manufatti come nei pavimenti antitrauma;
nelle acciaierie e fonderie;
negli impianti sportivi come i campi da gioco;
nei prati artificiali;
nelle piste;
negli impianti di equitazione;
nei parchi giochi.

Adiconsum, insieme ad Ecopneus, Società consortile per la raccolta e il tratt
amento dei pneumatici fuori uso, ha lanciato la Campagna informativa “Vi siete mai chiesti che fine fanno i pneumatici fuori uso?” per informare i consumatori dell’importanza della raccolta e del corretto trattamento di questa tipologia di rifiuto.

ACCERTAMENTO ESECUTIVO

25 Novembre 2011

DISCIPLINA

L’art.29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122)- modificato dall’art. 7 del “Decreto Sviluppo” D. L. 13 Maggio 2011 n. 70 e poi dal D. L. n. 98 del 2011 -ha introdotto nel nostro ordinamento l’ACCERTAMENTO ESECUTIVO ,nuova procedura di concentrazione della riscossione nell’avviso di accertamento .

L’AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO

Per accertamento si intende il Procedimento mediante il quale l’Agenzia delle Entrate determina l’imponibile e l’imposta e che culmina nella adozione del Provvedimento di Avviso di Accertamento notificato al contribuente.

Il nuovo modello “impoesattivo” dell’Accertamento Esecutivo concentra :

la fase dell’accertamento,cui appartengono le componenti degli atti accertativi-impositivi in senso stretto aventi ad oggetto la determinazione della base imponibile e dell’impost
a;
la fase della riscossione ,cui appartengono il titolo esecutivo e il precetto.

L’Accertamento esecutivo infatti contiene in sé la “formula esecutiva”, cioè l’intimazione ad adempiere entro un termine determinato,allo scadere del quale l’avviso diviene esecutivo ed il debitore automaticamente messo in mora :senza necessità di formazione del titolo esecutivo (il ruolo) e della notifica del precetto(la cartella di pagamento).

In sintesi,l’accertamento esecutivo cumula le funzioni svolte precedentemente e separatamente dall’avviso di accertamento,dalla iscrizione a ruolo e dalla successiva notifica della cartella esattoriale.

AMBITO DI APPLICAZIONE

La nuova procedura riguarda i provvedimenti emessi dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi e si applica agli

AVVISI DI ACCERTAMENTO IN MATERIA DI

Imposte dirette
IRAP IVA
ritenute, sia a titolo d’acconto sia a titolo d’imposta
imposte sostitutive

AI CONNESSI PROVVEDIMENTI D’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

TRIBUTI ESCLUSI

Il nuovo modello procedurale non si applica agli altri tributi erariali ( es.Bollo auto, Canone Tv,ecc )ed ai tributi locali (TARSU, TIA,ecc).

PROCEDURA

a) “l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA e il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, deve contenere anche l’ INTIMAZIONE AD ADEMPIERE, entro il termine di presentazione del ricorso, all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.
b) L’ atto di accertamento diventa ESECUTIVO “decorsi ses santa giorni dalla notifica” ;
c) deve espressamente recare l’AVVERTIMENTO che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizoni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata.

SOSPENSIONE EX LEGE DELL’ESECUZIONE ED ECCEZIONI

L’esecuzione forzata è SOSPESA per un periodo di 180 GIORNI dall’affidamento in carico agli Agenti della riscossione tranne che:

L’Agenzia delle entrate in presenza di fondato pericolo decida di affidare la riscossione subito dopo il decorso dei sessanta giorni dalla notifica senza concedere termini ulteriori;
Gli Agenti della riscossione successivamente alla presa in carico, siano venuti a conoscenza di elementi in grado di dimostrare il fondato pericolo per l’esito positivo della riscossione.

Azioni Cautelari E Conservative

La sospensione non opera con riguardo alle azioni cautelari e conservative: ciò significa che l’agente della Riscossione potrà procedere comunque all’iscrizione di ipoteca o al fermo amministrativo, e che l’Agenzia delle Entrate potrà sempre richiedere l’autorizzazione all’adozione dei provvedimenti cautelari preventivi dell’ipoteca e del sequestro, ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 472/1997.

TERMINI PER IL PAGAMENTO E/O L’IMPUGNAZIONE

Il termine di 60 giorni dalla notifica entro cui il contribuente deve adempiere o presentare ricorso può “allungarsi”:

Fino a 90 giorni in più se viene presentata istanza di ACCERTAMENTO CON ADESIONE;
Fino 45 giorni in più se il termine di scadenza scade nel “periodo feriale” dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno

Bisogna quindi prestare molta attenzione alla data in cui è stato notificato l’atto.

Se il pagamento interviene dopo la scadenza del termine per proporre ricorso sul contribuente graveranno:

INTERESSI DI MORA: nella misura del 5,0243%,vanno calcolati dal giorno successivo alla notifica dell’atto;
AGGIO del 9% dovuto all’Agente della riscossione,da applicarsi dopo la scadenza del termine di presentazione del ricorso.

DOPO LA NOTIFICA

Dopo la notifica dell’avviso di accertamento esecutivo le azioni possibili sono:il pagamento o impugnazione dell’atto.Il ricorso all’autotutela non sospende l’esecuzione dell’atto,per cui va valutata accuratamente la presentazione dell’istanza.

ACQUIESCENZA

Il contribuente che rinuncia a presentare ricorso e provveda a pagare(entro il termine di proposizione del ricorso) quanto gli è stato intimato, ottiene una riduzione a 1/3 delle sanzioni amministrative irrogate.

AUTOTUTELA

Nelle ipotesi in cui , dopo la notifica dell’atto,si abbia modo di ritenere e poter provare che l’Amministrazione Finanziaria sia incorsa in errore (errore di persona, evidente errore di calcolo,errori sul presupposto dell’imposta,doppia imposizione,pagamenti già avvenuti etc) si può presentare una istanza all’Ufficio che ha emesso il provvedimento,motivando adeguatamente la richiesta di annullamento e/o di revoca dell’atto.

L’autotutela dovrebbe essere esercitata autonomamente- senza istanza del contribuente- dall’Ufficio che si sia accorto di essere incorso in errori nel procedimento.

In ogni caso la decisione dell’Ufficio,sia di accoglimento che di rifiuto,deve essere motivata.

E’ IMPORTANTE SOTTOLINEARE CHE L’ISTANZA DI AUTOTUTELA NON SOSPENDE NE’ I TERMINI PER RICORRERE NE’ LE AZIONI CAUTELARI E/O DI ESECUZIONE FORZATA GIA’ AVVIATE.

LE ISTANZE DI SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DELL’ATTO

Se il contribuente ritiene di adire la via giudiziaria,impugna l’avviso di accertamento proponendo RICORSO dinanzi alla Commissione tributaria.

LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO COMPORTA L’IMMEDIATA ISCRIZIONE A RUOLO DI UNA SOMMA PARI AD 1/3 DI QUANTO RICHIESTO.

Per ovviare alla immediata esecuzione ,in presenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora,è possibile proporre:

istanza di sospensione giudiziale
istanza di sospensione urgente
istanza di sospensione amministrativa

LA SOSPENSIVA GIUDIZIALE

Il contribuente che presenta l’istanza di sospensiva giudiziale chiede ai giudici che, in attesa di giudizio, venga sospeso il pagamento anticipato, richiesto al momento della proposizione del ricorso.

La sospensione deve essere decisa entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

LA SOSPENSIVA URGENTE

Va presentata al Presidente della Commissione tributaria la richiesta che l’esecutività dell’atto sia sospesa in attesa che la Commissione si pronunzi in merito all’istanza di sospensione giudiziale già formulata.

LA SOSPENSIVA AMMINISTRATIVA

Sempre dopo la presentazione del ricorso,è possibile presentare istanza di sospensione Amministrativa indirizzata all’ufficio che ha emesso l’avviso di accertamento.

L’istanza di sospensione amministrativa può coesistere con l’istanza di sospensione giudiziale e/o urgente.

LA RICHIESTA DI RATEAZIONE

Il contribuente potrà chiedere:

la RATEAZIONE del debito fino ad un tetto di € 20.000 senza particolare motivazione
la DILAZIONE e/o PROROGA dei pagamenti in caso di decadenza dalla rateazione originaria.

AUTOVELOX

21 Novembre 2011

AUTOVELOX: MULTE VALIDE ANCHE SENZA LA FOTO

Le multe prese con l’autovelox diventano sempre più difficili da contestare.

Infatti, secondo quanto ha deliberato la Cassazione, le multe rilevate con l’autovelox sono valide anche se non viene rilasciata la documentazione fotografica dell’infrazione. Ciò implica che la contestazione da parte degli automobilisti appare quasi impossibile dal momento che gli stessi non hanno i mezzi per difendersi.

La sentenza fa discutere l’Italia poichè sembra essere solo un pretesto per rastrellare i soldi dei consumatori. Si noti che solo nel mese di agosto nel nostro paese sono state registrate più di 70mila multe per eccesso di velocità .

COMMERCIO ON LINE

15 Novembre 2011

Il commercio on line ovvero l’eCommerce anche in Italia è molto diffuso. L’e-commerce permette, infatti di non perdere tempo e di risparmiare. Vero è anche che i pericoli, ossia le truffe on line, le vendite scorrete o il mancato rispetto delle leggi, sono sempre in agguato.

Fa parte dell’eCommerce anche il couponing, ovvero l’acquisto on line di coupon che permettono di usufruire di servizi e beni a prezzi scontati. Gli acquisti si fanno sui social shopping (Groupon, Groupalia, Glamoo, LetsBonus Poinx i più famosi) che ogni giorno lanciano nuove proposte.

Anche in questo specifico ambito si potrebbero manifestare delle problematicità . Il servizio clienti post vendita non appropriato, le difficoltà per ottenere i rimborsi, la non corrispondenza alla realtà di quanto pubblicizzato, sono solo alcune criticità che abbiamo riscontrato. Diventa quindi necessario, anche in questo settore, far crescere gli strumenti
di tutela del consumatore. A tale scopo ti chiediamo di segnalarci le tue problematiche incontrate nel commercio on line scrivendo alla mail. ecommerce@adiconsum.it e per l’acquisto di Coupon sui i social shopping alla mail socialshopping@adiconsum.it.

CONSIGLI SU COME COMPORTARSI CON I "COMPRO-ORO"

13 Novembre 2011

NEGOZI “COMPRO-ORO”: VADEMECUM DI ADICONSUM PER VENDERE ORO

Sono oltre 20.000 punti vendita “Compro-Oro” nel nostro paese (con un aumento del 25% rispetto agli anni precedenti). Aperti soprattutto nel Mezzogiorno d’Italia, sono un giro di affari di circa 400.000 euro annui e un movimento complessivo di oltre due miliardi.

I “Compro-Oro”, mercati “alternativi” del credito per la cui apertura è sufficiente la licenza comunale, nascono come conseguenza della crisi economica e finanziaria delle famiglie.

Quali accorgimenti quando si vende ad un “Compro-Oro”. I consigli di Adiconsum:

informarsi sulla quotazione dell’oro;
confrontare i prezzi in più negozi;
verificare i carati in caso di acquisto;
non fidarsi del peso di chi acquista, l’oro, ma accertarsi prima del peso dell’oro che si vuole vendere.

E-COMMERCE IN ITALIA

10 Novembre 2011

Secondo i dati presentati dall’Osservatorio eCommerce B2C Netcomm-Politecnico Milano, il 2011 ha fatto registrare un aumento del commercio elettronico italiano, in crescita del 20% rispetto al 2010, incrementandosi a ritmi quasi doppi rispetto a UK (+10%), Francia (+12%), Germania (+10%) e Usa (+11).

Sarebbero due le ragioni alla base dell’aumento delle vendite eCommerce in Italia: il primo legato ai progressi “strutturali” del canale e degli operatori già presenti, il secondo è riconducibile ai nuovi fenomeni che stanno caratterizzando il 2011 in particolare il boom dei siti che vendono coupon, Groupon in primis ma anche Glamoo, Groupalia, Letsbonus, Jumpin, Poinx, Prezzo Felice e l’ingresso di nuovi player.

Per il terzo anno consecutivo crescono più i prodotti (+24%) che i servizi (+18%)quali l’abbigliamento (+38%), l’editoria, la musica e gli audiovisivi i settori che fanno registrare maggiore crescita (+ 35%
annuo) ma anche l’informatica ed elettronica di consumo (+22%), le assicurazioni e il turismo (+13%) crescono bene. Gli acquisti di clienti italiani su siti stranieri sono per la maggior parte costituiti dalla Biglietteria aerea, dalla prenotazione di hotel e da prodotti di Informatica ed elettronica di consumo come eBay.com e Pixmania.com.

Continua a crescere anche la percentuale a valore delle vendite chiuse tramite pagamento con Carta di credito e PayPal.

Ecco allora i consigli di Adiconsum su come acquistare in sicurezza on-line:

• fare in modo di sapere chi è il venditore

• controllare cosa si sta effettivamente comprando

• controllare il prezzo

• verificare le possibili modalità di pagamento

• controllare date di consegna e costi in caso di annullamento dell’ordine

• verificare l’esistenza della garanzia

• conservare ricevute e altri documenti d’acquisto

• proteggere adeguata
mente i propri dati personali

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