OTTOBRE: TUTTE LE DATE DA RICORDARE

28 Settembre 2017

Ecco le date da tenere d’occhio questo mese.

 

1° ottobre

·     
Entrata in
vigore delle nuove tariffe di luce e gas ottobre-dicembre 2017 per i
consumatori del servizio di maggior tutela:

Ø 
-0,7% l’elettricità

Ø 
+2,8% gas

·     
la fatturazione
di Sky passa da 1 mese a 28 giorni con un esborso per i consumatori di +8,6%
all’anno.

 

2 ottobre

·     
In scadenza
pagamento della II rata per chi ha aderito alla definizione agevolata delle
cartelle esattoriali a Equitalia

·     
in scadenza la
Domanda per la definizione agevolata Agenzia Entrate Riscossione e pagamento della
I rata.

15 ottobre

·      Accensione dei riscaldamenti in zona climatica E

 

29 ottobre

·     
Alle ore 3.00
di domenica 29 ottobre lancette 1 ora indietro per il passaggio dall’ora legale
a quella solare.

 

31 ottobre

·     
Ultimo giorno
per presentare la documentazione con l’effettuazione delle vaccinazioni
obbligatorie presso le scuole elementari, medie inferiori e superiori, e i
centri di formazione professionale regionale.

FARMACI PREPARATI IN FARMACIA: AGGIORNATE LE TARIFFE

27 Settembre 2017

A chi non è captato di
rivolgersi alla propria farmacia di fiducia e chiedere di preparare, su
indicazione del proprio medico curante, un preparato c.d. galenico?

 

Ebbene sono in arrivo
novità per i consumatori che vogliono acquistarli, perché il Ministro della
Salute Beatrice Lorenzin, a conclusione di un tavolo tecnico, che ha visto la
partecipazione di rappresentanti di varie sigle di farmacisti, ASSENTI
purtroppo le Associazioni Consumatori che non sono state convocate, ha
approvato la nuova tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei farmaci
preparati in  farmacia.

 

La determinazione del
prezzo si basa su:

·     
il costo delle
sostanze

·     
i costi di
preparazione

·     
la
professionalità del farmacista.

 

Tutte le sostanze dovranno
essere quotate al prezzo indicato nella “Tabella dei prezzi delle sostanze”,
comprese quelle con marchio registrato.

 

Attualmente non siamo in
grado di sapere se questa nuova determinazione del prezzo comporterà un aumento
dei costi per i consumatori oppure no.

 

Invitiamo pertanto i
consumatori a segnalarci eventuali rincari.

PRESTITI DI 10.000 EURO A FAMIGLIE CON BAMBINI NATI/ADOTTATI 1° GENNAIO 2017

26 Settembre 2017

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il
decreto che ha istituito il Fondo di sostegno alla natalità. L’obiettivo del
Fondo è di favorire l’accesso al credito delle famiglie con uno o più figli,
nati o adottati dal 1° gennaio 2017.

 

Il Fondo viene istituito presso il Dipartimento per
le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

Il Fondo garantisce per le operazioni di
finanziamento per i bambini nati o adottati dal 1° gennaio 2017 e fino al
compimento del terzo anno di età.

 

A quanto
può ammontare la richiesta di finanziamento da parte dei genitori

·     
10.000 euro

 

In quante
rate?

·     
7 anni pari a
85 rate

 

Con quale
tasso effettivo globale medio?

·     
Col tasso
applicato ai prestiti personali pubblicato ogni tre mesi dal Ministero
dell’Economia e delle finanze

 

Requisiti
dei genitori

·     
Cittadinanza
italiana  o di uno Stato membro dell’UE o
di un Paese extraeuropeo

·     
Residenza in
Italia.

 

A chi si può chiedre il prestito

Alle banche iscritte all’albo del D. lgs. 385/1993
o agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco dell’art. 106 dello stesso
decreto.

Nulla ancora si sa riguardo al gestore del Fondo. Rimaniamo in attesa di conoscere nuove disposizioni attuative.

 

VOLI CANCELLATI RYANAIR, CONSUMATORI A ENAC: APRIRE TAVOLO DI CONCILIAZIONE

25 Settembre 2017

È stato un tavolo di confronto quello tenutosi lo
scorso 25 settembre presso la sede dell’Enac, l’Ente nazionale di Aviazione
Civile, tra lo stesso Ente, le Associazioni Consumatori e il Centro Europeo
Consumatori Italia.

 

L’obiettivo dell’Ente era capire, attraverso le
problematiche segnalate dai passeggeri al CEC Italia e alle Associazioni  Consumatori, se la compagnia aerea sta
rispettando i diritti dei passeggeri coinvolti nelle cancellazioni dei voli ai
sensi del Regolamento CE 261/2004. L’Enac ha, infatti, ribadito che erogherà
sanzioni nei confronti della Ryanair qualora venissero accertate irregolarità
nella gestione dei rimborsi, delle riprotezioni e delle compensanzioni
pecuniarie qualora dovute.

 

Adiconsum, il Centro Europeo Consumatori Italia e
le altre Associazioni Consumatori presenti al tavolo illustrando le criticità
segnalate dai consumatori che si sono rivolti alle loro sedi hanno chiesto l’apertura
di un tavolo di conciliazione per il risarcimento dei danni.

 

L’Enac nel recepire quanto riportato dalle
Associazioni ha assicurato che si farà “proponente
nei confronti della compagnia affinché vengano favorite soluzioni delle
controversie
”.

 

L’Enac incontrerà la Ryanair i primi di ottobre
prossimo.

 

Se anche Voi siete tra coloro che hanno subito
disagi a seguito di un volo cancellato dalla Ryanair e volete conoscere quali
sono i Vostri diritti e a cosa avete diritto, rivolgeteVi per info e assistenza
alle sedi territoriali
Adiconsum
e al Centro
Europeo Consumatori Italia


PROBLEMI COL FISCO? SEGNATEVI LA DATA DEL 2 OTTOBRE!

24 Settembre 2017

È una data importante quella del 2 ottobre per i
consumatori che hanno problemi con il fisco sia per quelli che hanno avuto
problemi con il vecchio ente riscossore, Equitalia, che con il nuovo, subentrato
dallo scorso luglio, e cioè l’Agenzia delle Entrate Riscossione.

 

“Rottamazione”
con Equitalia

Chi aveva avuto problemi con le cartelle affidate
ad Equitalia ed aveva ottenuto la “rottamazione”, infatti, in data 2 ottobre
dovrà pagare la seconda rata di quanto concordato in fase di rateizzazione.

 

“Rottamazione”
con Agenzia delle Entrate Riscossione

Chi invece ha avuto problemi con il nuovo ente
riscossore, l’Agenzia delle Entrate Riscossione, potrà fare domanda per la definizione agevolata (rottamazione), ma
dovrà sbrigarsi perché il termine ultimo è lunedì 2 ottobre.

Inoltre, sempre entro il 2 ottobre dovrà pagare l’importo
dovuto senza sanzioni e interessi di mora in unica rata o versando la prima
rata nel caso l’importo sia superiore a 2.000 euro (2-3 rate).

Puoi pagare:

·     
presso gli sportelli
dell’Agenzia delle Entrate

·     
oline tramite
il sito dell’Agenzia (modalità ancora non attiva)

·     
tramite un
intermediario abilitato.

 

Alla definizione agevolata sono ammesse le liti con
l’Agenzia delle Entrate Riscossione relative a:

·     
avvisi di
accertamento

·     
atti di
irrogazione delle sanzioni

·     
avvisi di
liquidazione

·     
ruoli.

 

Scarica, compila e invia la DOMANDA
mediante trasmissione telematica attraverso le tue credenziali di accesso al
sito dell’Agenzia delle Entrate o SPID o CNS o attraverso un intermediario
abilitato (CAF) oppure recandoti presso un qualsiasi ufficio territoriale
dell’Agenzia.

AVVISO AI PASSEGGERI DEI VOLI CANCELLATI RYANAIR E NON SOLO…

21 Settembre 2017

A seguito della vicenda dei voli cancellati da
Ryanair, molti consumatori ci hanno segnalato l’esistenza di siti che
promettono di far ottenere la compensazione pecuniaria, ossia un risarcimento
in caso di cancellazione o di ritardo di un volo.

 

Nel ricordare che la compensazione pecuniaria non è
sempre dovuta e che i criteri per ottenerla sono disciplinati dal Regolamento
CE 261/2004, invitiamo i consumatori a diffidare di tali siti che sembrano
offrire la propria consulenza gratuitamente, ma che in realtà poi chiedono il
pagamento di una quota.

 

Ricordiamo infatti che la compensazione pecuniaria
è un diritto del consumatore, nei casi previsti dal Regolamento, e quindi nulla
è dovuto.

 

Vi rammentiamo infine che per casi di contenzioso
con aziende aventi sede in un Paese dell’UE diverso dal nostro, come nel caso
di Ryanair, potrete contattare il Centro Europeo Consumatori Italia, punto di
contatto nazionale della rete ECC-Net voluto dalla Commissione europea in ogni
Stato membro, che Vi assisterà in maniera del tutto GRATUITA.

RYANAIR CANCELLA I VOLI E L’ANTITRUST APRE ISTRUTTORIA

20 Settembre 2017

La cancellazione delle migliaia di voli ad opera
della compagnia low cost Ryanair ha richiamato l’attenzione anche dell’Autorità
garante della Concorrenza e del Mercato, tanto che nei giorni scorsi,
l’Autorità ha reso noto di aver aperto un’istruttoria nei confronti del vettore
aereo per presunte pratiche commerciali scorrette.

 

L’Antitrust contesta a Ryanair:

1.  
la negligenza
nella gestione e organizzazione delle attività, non potendo non sapere quale
fosse la situazione delle ferie dei propri dipendenti

2.  
l’incompleta
informativa fornita ai passeggeri dei voli cancellati, richiamando solo
l’esercizio di alcuni diritti sanciti dal Regolamento CE 261/2004 in caso di cancellazione
di un volo quali il rimborso o la modifica del biglietto, ma omettendo di
menzionare in alcuni casi un altro diritto che è quello della compensazione
pecuniaria ossia di un risarcimento.

 

Il Regolamento europeo stabilisce che la
compensazione pecuniaria varia da 250 a 600 euro a seconda della tratta e della
distanza in km della destinazione. Non sempre però è dovuta. Ad esempio non è
dovuta se:

·     
l’avviso viene
inviato almeno 2 settimane prima della partenza
del volo

·     
l’avviso viene
inviato tra 2 settimane e 7 giorni rispetto
alla data della partenza del volo cancellato, con l’offerta della compagnia di
un volo alternativo il cui orario di partenza non può però essere anticipato
più di 2 ore rispetto all’orario del volo cancellato e l’orario di arrivo non
può essere superiore alle 4 ore

·     
l’avviso viene
invia in un tempo inferiore a 7 giorni
rispetto alla data di partenza del volo cancellato, ma con l’offerta di un volo
alternativo il cui orario di partenza non può essere anticipato più di 1 ora
rispetto all’orario del volo cancellato e l’orario di arrivo non può essere
superiore alle 2 ore.

 

Auspichiamo che l’istruttoria si concluda nel più
breve tempo possibile.

ROTTAMAZIONE CARTELLE EQUITALIA: IN SCADENZA LA SECONDA RATA

19 Settembre 2017

È slittato al 2 ottobre il pagamento della seconda
rata per chi ha aderito alla definizione agevolata delle cartelle  esattoriali affidate a Equitalia. Il termine,
fissato in un primo tempo era il 30 settembre, ma cadendo di sabato è stato
rinviato al primo giorno lavorativo successivo.

 

Ricordiamo che la Definizione agevolata
(rottamazione) concordata con Equitalia produce i suoi effetti anche con l’Agenzia
delle Entrate-Riscossione subentrata dal 1° luglio scorso a Equitalia come ente
concessionario della riscossione.

 

Perché è importante pagare le rate entro i termini
stabiliti? Perché se non si paga, si
paga in ritardo o in maniera incompleta, non solo si decade dai benefici
previsti, ma ci si preclude anche la possibilità di ottenere nuovi piani di
rateazione salvo per quelli chiesti nei confronti di cartelle/avvisi notificati
da meno di 60 gg dalla data di presentazione della domanda di definizione
agevolata.

Di seguito ricordiamo le modalità di pagamento
delle rate:

·     
presso i 200 sportelli
dell’Agenzia delle Entrate Riscossione

·     
mediante
bollettini postali precompilati in possesso dei contribuenti al momento
dell’accoglimento dell’istanza della “rottamazione” presso uffici postali,
tabaccai, rivenditori Sisal e Lottomatica

·     
presso gli
sportelli bancari

·     
tramite il
proprio internet banking (online dal sito della propria banca)

·     
tramite la
domiciliazione bancaria sul conto corrente da cui verrà detratto l’importo
automaticamente dalla data del 31 luglio, ma solo se tale scelta sia stata
comunicata dal contribuente alla propria banca almeno 20 gg. prima della
scadenza della rata

·     
attraverso il
portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it tramite PagoPa (non si paga più tramite il sito di
Equitalia)

  • ·   l’app Equiclick tramite PagoPa

BOLLETTE TELEFONICHE FATTURATE A 28GG: ECCO COSA SERVE

14 Settembre 2017

Tantissime sono state le telefonate arrivate in
questi mesi sia al nostro call center 800 894191 che alla nostra pagina
facebook di consumatori che ci chiedevano di aver ricevuto una mail o un
messaggio dal proprio operatore telefonico che li avvertiva del passaggio della
fatturazione da 1 mese a 28 giorni e volevano sapere che cosa fare.

 

Il problema non è da poco.

 

Che cosa
succede con la fatturazione a 28 giorni

·     
Aumento dei
costi: non si pagano più 12 bollette nell’arco di un anno, ma 13, con un
esborso dell’8,6% in più.

incertezza del giorno di
pagamento che varia ogni mese, esponendo alle famiglie già in crisi e che hanno
autorizzato il pagamento tramite RID bancario di andare in rosso con la
conseguenza di dover pagare anche la commissione bancaria di massimo scoperto

·     
difficoltà o
meglio vessatorietà nell’esercizio del diritto di recesso per chi, la maggior
parte dei consumatori, ha sottoscritto contratti con il vincolo di permanenza
per un certo periodo di tempo.

 

Per “sanare” la situazione è intervenuta l’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) con la Delibera 121/17/CONS, che ha
accolto in parte anche le nostre richieste sul ritorno alla fatturazione mensile.
La Delibera obbliga le aziende telefoniche alla fatturazione a 1 mese solo per
la telefonia fissa, e alla fatturazione non inferiore a 28 giorni per la
telefonia mobile.

 

Le compagnie telefoniche hanno impugnato la
Delibera 121/17/CONS innanzi al Tar, il Tribunale amministrativo regionale, che
si pronuncerà il prossimo febbraio, continuando indisturbate a fatturare a 28 gg..

 

L’Autorità per le Comunicazioni ha annunciato in
questi giorni l’avvio di procedimenti sanzionatori nei confronti di Tim, Wind
Tre, Vodafone e Fastweb. Purtroppo, attualmente le “armi” in possesso delle
Authority sono “spuntate”.

 

Per questo noi di Adiconsum invochiamo un
intervento legislativo che imponga il ritorno alla fatturazione a 1 mese, non
solo per tutelare i consumatori, ma anche per impedire che altre aziende di
servizio seguiranno l’esempio delle compagnie telefoniche. Una su tutte Sky che
ha già annunciato il passaggio alla fatturazione a 28 giorni a partire dal
prossimo ottobre.

 


Appello di Adiconsum ai consumatori

Continuate a segnalarci gli operatori
telefonici

che violano la Delibera 121/17/CONS

che prevede la fatturazione per il
telefono fisso a 1 mese e non a 28 giorni

a supporto della nostra richiesta di
intervento del Parlamento.

 

CALL CENTER ADICONSUM

800 894191 da telefono
fisso
06 44170244 da cellulare

pagina facebook: Adiconsum nazionale


RISCALDAMENTO: SANZIONI PER CHI NON HA INSTALLATO CONTABILIZZATORI/TERMOVALVOLE

12 Settembre 2017

Scaduto il 30 giugno scorso il termine per dotare
gli impianti dei condomìni e degli edifici polifunzionali di contatori di
fornitura, sotto-contatori o in alternativa di sistemi di contabilizzazione e
di termoregolazione (contabilizzatori e termovalvole) sono in arrivo le
sanzioni per chi non ha ottemperato agli obblighi previsti dal decreto
legislativo 102/2014 e alle disposizioni integrative contenute nel decreto
legislativo 141/2016.

 

Il decreto legislativo 141/2016 ha apportato alcune
modifiche alle sanzioni previste dall’art. 16 del D. lgs. 102/2014 in capo ai
proprietari di immobili e ai condomìni.

 

Sanzioni
pecuniarie previste per i proprietari delle unità immobiliari

Le sanzioni previste sono le seguenti:

 

·     
sanzione da
500 ai 2.500 euro per il proprietario dell’unità immobiliare che non ha provveduto
all’installazione del sotto-contatore, ossia di un contatore di energia (esclusa quella
elettrica) posto a valle del contatore di fornitura, in grado di misurare
l’energia consumata dal singolo immobile o edificio. La sanzione non viene
irrogata in presenza della relazione tecnica che attesti che il sotto-contatore
non può essere installato per motivi tecnici o per inefficienza in termini di
costi da sostenere o perché non proporzionato ai risparmi energetici potenziali

·     
sanzione da 500 a 2.500 euro per
il proprietario dell’unità immobiliare che non potendo installare il
sotto-contatore non ha provveduto all’installazione di contabilizzatori e
termovalvole su ciascun radiatore, a meno che non sia in possesso di una
relazione tecnica che attesti la mancata installazione per motivi di
inefficienza a livello di costi.

 

Sanzioni
pecuniarie previste per i condomìni

Le sanzioni previste sono le seguenti:

·     
i condomìni
sono soggetti a una sanzione da 500 a 2.500 euro in caso di non ripartizione
delle spese connesse  al consumo di
calore per il riscaldamento  degli  appartamenti 
e  delle aree comuni, qualora le
scale e i corridoi siano dotati di radiatori, e all’uso di acqua calda per il
fabbisogno domestico, se prodotta  in
modo centralizzato, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e
successivi aggiornamenti. Il decreto legislativo 141/2016 recita che è
possibile per questa prima stagione la suddivisione di tali spese in base ai
soli millesimi di proprietà.

 

IMPORTANTE: Ricordiamo che gli immobili dotati di
riscaldamento autonomo (caldaietta) o quelli che presentano impedimenti
tecnici, costi elevati o complicazioni nell’adeguamento sono esenti
dall’installazione di contabilizzatori e termovalvole.

 

 

Ricordiamo inoltre che dal 15 ottobre prossimo, i
cittadini residenti nei Comuni della zona climatica E potranno accendere gli
impianti di riscaldamento centralizzati.


BUONI PASTO: NON SE NE POSSONO UTILIZZARE PIÙ DI 8 INSIEME

11 Settembre 2017

Ancora novità sui buoni pasto. Dopo la maggiore
detassazione per quelli elettronici rispetto a quelli cartacei, dallo scorso 9
settembre sono entrate in vigore altre novità.

 

Ricordiamo che i buoni pasto vengono erogati dai
datori di lavoro ai lavoratori subordinati, a tempo pieno o parziale, ma anche
ai lavoratori con un rapporto di lavoro non subordinato, in mancanza, sul luogo
di lavoro, di una mensa aziendale. I buoni pasto, che possono avere valori
diversi, possono essere utilizzati dai lavoratori per l’acquisto di alimenti e
bevande e prodotti alimentari pronti per il consumo presso gli esercizi
convenzionati.

 

Le nuove disposizioni legislative nel ribadire che i
buoni pasto non sono cedibili stabilisce che:

·     
non se ne
possono utilizzare più di 8 tutti insieme

·     
possono essere
utilizzati oltre che nei negozi, bar, ristoranti, anche nei mercatini, negli
agriturismi, ittiturismi, ecc..

 

Il buono pasto deve riportare la seguente dicitura:

 

Il buono pasto non è 
cedibile,  né  cumulabile oltre il limite di otto buoni,
né commercializzabile o  convertibile in
denaro;
può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare.

 

Il valore di ogni buono è comprensivo dell’Iva.

 

Il Ministero dello sviluppo economico, in
collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con
l’Autorità nazionale anticorruzione, si occuperà di monitorare gli effetti del
decreto e in base a quanto rilevato, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore
del decreto, adotterà misure integrative 
e correttive.

FURTO DI ELETTRICITÀ E “STATO DI NECESSITÀ” SONO DUE COSE DISTINTE

10 Settembre 2017

Ha perso il ricorso la consumatrice che si era
allacciata abusivamente alla rete elettrica e voleva che il reato di furto
commesso rientrasse tra quelli esenti da condanna perché messo in atto per
“stato di necessità”. La Corte di Cassazione, chiamata a decidere quale ultimo
grado di giudizio, nel caso specifico, non ha rinvenuto alcun nesso tra tale furto
e lo stato di necessità addotto dalla donna. Secondo la legge, infatti, si può
invocare lo “stato di necessità” in caso di pericolo di arrecare un danno grave
alla persona.  Nel suddetto caso, la
Suprema Corte, nel ritenere in questo caso specifico l’energia elettrica un
bene non indispensabile, ha respinto il ricorso.

 

Questa sentenza e soprattutto l’affermazione della
Corte sulla non indispensabilità dell’energia elettrica ha suscitato molte
polemiche. Ad avviso di Adiconsum, l’elettricità è un bene essenziale e
indispensabile per una vita dignitosa, ma ciò non giustifica comportamenti
contrari alla legge. La sentenza della Corte era specifica per quel caso. Le
affermazioni contenute nelle sentenze non vanno decontestualizzate, ma lette e
interpretate in quell’ambito specifico

ADDIO AL SECONDO BAGAGLIO A BORDO DEI VOLI RYANAIR

6 Settembre 2017

Sulla questione del secondo bagaglio a bordo, la
compagnia aerea low cost Ryanair ci ripensa. Dopo aver concesso di portare in
cabina due bagagli, uno non più grande di 55cmx40cmx20cm e un altro di
dimensioni non superiori a 35cmx20cmx20cm, il vettore ritorna sui suoi passi,
rivelando che tale possibilità è foriera di ritardi nelle procedure di imbarco
e nel volo stesso, a causa dell’insufficiente spazio disponibile nelle
cappelliere, e che pertanto ha modificato la sua policy sia sul bagaglio da
portare a bordo che su quello da mettere in stiva.

 

La nuova policy entrerà in vigore per i voli dal 1°
novembre prossimo, prenotati sia prima sia dopo tale data.

 

 

Bagaglio
a bordo

Dal 1° novembre sarà consentito portare a bordo
solo il bagaglio non eccedente le misure 35cmx20cmx20cm. Il secondo con le
dimensioni standard 55cmx40cmx20cm dovrà essere messo in stiva gratuitamente
consegnandolo al gate d’imbarco e non al banco del check-in.

 

ATTENZIONE: In
caso di rifiuto, non si potrà partire né si avrà diritto ad alcun rimborso.

 

Sarà consentito portare due bagagli a bordo anziché
uno solo se si usufruisce del priority boarding cioè dell’imbarco prioritario pagando
5 euro se si segnala questa intenzione al momento della prenotazione,
altrimenti 6 euro nel caso si decida di operare tale scelta in un momento
successivo fino ad un’ora prima della partenza del volo tramite la app di
Ryanair.

 

Bagaglio
in stiva

Sempre dal 1° novembre, le nuove disposizioni per
il bagaglio non a mano da tenere
presenti sono le seguenti:

·     
la franchigia
del bagaglio passa da 15 a 20 kg con un costo di 25 euro invece che di 35, ma
solo se la registrazione del bagaglio avviene al momento della prenotazione. Se
si aggiunge in un secondo momento o direttamente in aeroporto il costo sarà di
40 euro (con un aumento quindi di 5 euro rispetto al passato, 1 euro per ogni
kg di franchigia aumentato).

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