CASO WHATSAPP-FACEBOOK: IL GARANTE APRE UN’INCHIESTA

30 Settembre 2016

Il Garante per la protezione dei dati personali ha avviato un’istruttoria a seguito della
modifica della policy effettuata da WhatsApp a fine agosto che prevedeva la
messa a disposizione di Facebook di alcune informazioni riguardanti gli account
di singoli utenti, anche a finalità di marketing.

Il Garante ha invitato
WhatsApp e Facebook a fornire tutti gli elementi utili alla valutazione del
caso, in particolare: la tipologia di dati che WhatsApp intende mettere a
disposizione di Facebook;  le modalità
per l’acquisizione del consenso da parte degli utenti alla comunicazione dei
dati;  le misure per garantire
l’esercizio dei diritti riconosciuti dalla normativa italiana sulla
privacy;  le misure per garantire l’esercizio dei diritti riconosciuti dalla
normativa italiana sulla privacy, considerato che dall’avviso inviato sui
singoli device la revoca del consenso e il diritto di opposizione sembrano
poter essere esercitati in un arco di tempo limitato.

La nuova privacy policy  adottata da
Facebook e WhatsApp, secondo l’Authority, pone serie preoccupazioni dal punto
di vista della protezione dei dati personali, perché lo scambio di indirizzari
tra i servizi non può avvenire senza il consenso degli iscritti. Inoltre, Il
flusso massiccio di dati non riguarda solo gli utenti di Facebook o WhatsApp,
ma si estende anche a chi non è iscritto a nessuno dei due servizi, i cui dati
vengono comunicati per il semplice fatto di trovarsi in una rubrica telefonica
di un utente di WhatsApp.

CORTE DI GIUSTIZIA UE: NO AI COSMETICI TESTATI SUGLI ANIMALI IN PAESI TERZI

30 Settembre 2016

È vietata
l’introduzione sul mercato europeo di prodotti cosmetici testati sugli animali,
anche se i test sono stati effettuati in Paesi terzi. A stabilirlo è una
sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, che di fatto esclude
totalmente la vendita all’interno dell’Ue di prodotti i cui ingredienti sono
stati oggetto di sperimentazioni animali, anche in Paesi in cui queste siano
richieste per conformarsi alle normative di sicurezza locali.

Il caso è stato sollevato in Gran
Bretagna, dopo che tre società hanno tentato di mettere sul mercato cosmetici
sviluppati per essere venduti in Cina e in Giappone e testati su animali fuori dall’Unione europea

Nel merito della sentenza, “la
Corte stipula che le norme Ue non fanno distinzioni sul luogo nel quale sono
stati svolti i test sugli animali.  La norma mira a promuovere metodi alternativi
per verificare la sicurezza per i consumatori e questo obiettivo “sarebbe
gravemente compromesso se i divieti 
potessero essere aggirati svolgendo i test sugli animali in Paesi terzi”.

AUTOVELOX, QUANDO LA MULTA È NULLA

29 Settembre 2016

Sono nulle le
multe elevate con autovelox di tipo Scout Speed se la presenza dell’apparecchio
di controllo elettronico della velocità, montato sull’auto della polizia in
movimento, non è presegnalata da appositi cartelli stradali che avvisano gli
automobilisti del rilevamento automatico delle infrazioni.

Lo chiarisce il
tribunale di Firenze con una recente sentenza che fa riferimento a quanto
stabilito dal Codice della strada: “gli autovelox devono essere preventivamente
segnalati e ben visibili”. Questo perché non 
potendo la polizia contestare immediatamente la multa non viene consentito  agli automobilisti il diritto di difesa. 

EFSA ASSOLVE BIOSSIDO DI TITANIO

29 Settembre 2016

Il
biossido di titanio, un pigmento comunemente usato per conferire un effetto
opaco e un fondo di colore bianco negli alimenti, in particolare nella
pasticceria, nella panetteria e nelle salse, non produce effetti nocivi se
assunto per via orale. 

È la conclusione a cui è
giunta l’Efsa, l’Agenzia europea per la
sicurezza alimentare, nell’ambito del riesame di tutti i coloranti
alimentari autorizzati nell’Unione europea prima del 2009.

Secondo l’Agenzia  il colorante non viene
assorbito  e resta integro mentre passa
attraverso tutto l’apparato digerente, a parte un modesto 0,1% assorbito
dall’intestino.

Gli esperti hanno comunque sottolineato la necessità di
nuove ricerche per colmare le lacune nei dati sui potenziali effetti del
biossido di titanio sul sistema riproduttivo, come indicherebbe un ristretto
numero di studi sulla sostanza per usi non alimentari.

CONSUMI ALIMENTARI: COME SONO, DOVE VANNO E DOVE DOVREBBERE ANDARE?

29 Settembre 2016

L’alimentazione è fondamentale per vivere bene e in salute e questo
il consumatore italiano lo sa bene, tant’è che nonostante gli anni di crisi,
abbiamo assistito ad una riduzione dei consumi, ma sebbene sembri un paradosso,
alcuni di questi consumi non solo non sono scesi, ma anzi sono aumentati. 

Parliamo dei prodotti di qualità, dei prodotti certificati con i vari
riconoscimenti (doc, igp, docg, ecc.), di quelli biologici, di quelli
sostenibili nel loro complesso.

Di questo ed in particolare
dell’ortofrutta ne ha parlato Walter Meazza, presidente di Adiconsum nazionale,
in un’intervista alla testata online freshplaza.it

Vai al link per leggere
il testo integrale e scoprire quali miglioramenti proponiamo in tema di
alimentazione per garantire una maggiore tutela dei consumatori nel nostro
Paese.

 

Testo
integrale


PREPARATI GALENICI IN FARMACIA: AGGIORNATA LA TARIFFA NAZIONALE

28 Settembre 2016

Ti sei mai rivolto alla
tua farmacia di fiducia per farti preparare, su prescrizione del medico
curante, dei prodotti c.d. galenici?

 

Ebbene sono in arrivo
novità per i consumatori che vogliono acquistarli, perché il Ministro della
Salute, Beatrice Lorenzin, a conclusione di un tavolo tecnico, che ha visto la
partecipazione di rappresentanti di varie sigle di farmacisti, (ASSENTI
purtroppo le Associazioni Consumatori che non sono state convocate) ha
approvato la nuova tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei farmaci
preparati in  farmacia.

 

La determinazione del
prezzo si basa ora su 3 pilastri

·     
il costo delle
sostanze

·     
i costi di
preparazione

·     
la
professionalità del farmacista. Quest’ultima a dire il vero non è dato sapere
su che basi venga calcolata. Tutti i farmacisti formati per le preparazioni
galeniche dovrebbero infatti avere le stesse nozioni per poter operare!

 

Il Decreto Ministeriale
prevede che tutte le sostanze dovranno essere quotate al prezzo indicato nella
“Tabella dei prezzi delle sostanze”, comprese quelle con marchio registrato.
Per le sostanze non ricomprese nella Tabella, il prezzo di riferimento è quello
di acquisto che non viene più raddoppiato. Nel caso quindi il preparato
contenga una di queste sostanze, il prezzo finale della preparazione dovrebbe
essere inferiore a quello avuto sinora, con un risparmio per il paziente. 

 

Il decreto ha, inoltre,
soppresso i diritti addizionali diurni per le farmacie urbane e rurali,
mantenendole per quelle rurali sussidiate (con meno di 3.000 abitanti). È stato
invece aggiornato il diritto addizionale notturno previsto per le farmacie
urbane e rurali e per quelle rurali sussidiate.

 

Attualmente non siamo in
grado di sapere se questa nuova determinazione del prezzo comporterà un aumento
dei costi per i consumatori oppure no.

OGM A MACCHIA DI LEOPARDO? IL GOVERNO DÀ ALLE REGIONI POTERE DI DECIDERE

28 Settembre 2016

La Ue dà libertà agli Stati membri di
limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM)
sul loro territorio e il nostro Paese dà la stessa libertà alle Regioni.

È quanto 
emerge  dallo schema di decreto
passato al vaglio della Conferenza delle Regioni, che mira a ridurre il potere
del Ministero delle politiche agricole facendo assumere molte più
responsabilità agli uffici regionali.

Sarà d’obbligo per il Ministero delle politiche
agricole, prima di limitare o vietare la coltivazione di OGM, di richiedere
“alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano la proposta di
misure che limitano o vietano, su parte o tutto il rispettivo territorio, la
coltivazione di un OGM o di un gruppo di OGM. La proposta è trasmessa entro
sessanta giorni corredata da una relazione in cui sono illustrate le
motivazioni addotte.”

L’istanza di divieto di coltivazione o limitazione alla coltivazione di OGM
dovrà essere inviata a Bruxelles “previa acquisizione del parere tecnico delle
Regione e delle Province autonome”.

Il Ministero delle politiche agricole, dunque, dovrà
ratificare o meno le decisioni prese presso gli uffici regionali.

Il rischio sarà quello di un uso delle sementi
geneticamente modificate  a macchia di
leopardo, non solo in Europa, ma persino in Italia.

Riguardo alla coesistenza nelle zone di confine tra aree
in cui è vietata la coltivazione di OGM e aree in cui è permessa, si legge nel
testo: “le regioni e province autonome di Trento e Bolzano in cui si coltivano
OGM adottano, nelle rispettive zone di confine, i provvedimenti necessari al
fine di evitare contaminazioni nel territorio delle regioni confinanti in cui
la coltivazione di tali OGM è vietata, tenendo conto della raccomandazione
della Commissione europea del 13 luglio 2010 nel rispetto del principio di
coesistenza e dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e alle regioni confinanti.”

È FRODE SPACCIARE UN PRODOTTO CONVENZIONALE PER BIOLOGICO

28 Settembre 2016

Incorre nel reato di frode e non in un semplice illecito
amministrativo il commerciante che indica il contenuto e la vendita di un
prodotto non conforme a quanto dichiarato.

In particolare,
in base ad una sentenza della Corte di Cassazione, la frode in commercio per
chi vende un prodotto convenzionale spacciandolo per biologico esiste anche se
il prezzo di vendita del prodotto taroccato è uguale a quello tradizionale e
non c’è un guadagno economico diretto.

In seguito ad
una perquisizione, erano state sequestrate le etichette di una ditta, che poi
si era costituita parte civile, che attestavano la produzione biologica di
numerose confezioni di arance, poi trovate sugli scaffali di una nota catena di
supermercati. La Corte ha respinto il ricorso e condannato la ditta per frode.

IL SALE? NÉ TROPPO NÉ TROPPO POCO

28 Settembre 2016

Demonizzarlo non serve, ma
assumerne la giusta quantità sì. Stiamo parlando del sale da tavola, il cloruro
di sodio. È in stretto rapporto con il potassio, nei confronti del quale svolge
un ruolo complementare. L’equilibrio tra sodio e potassio è fondamentale
soprattutto nella regolazione della pressione sanguigna.

Ma il sale svolge un ruolo
importante anche nel controllo del bilancio idrico e del funzionamento dei
muscoli e dei nervi.

Come tutti gli elementi,
però, il “troppo” o “troppo poco” nel consumo è deleterio.


Il “troppo”

Ø 
Oltre a
problemi di pressione sanguigna, il consumo di troppo sale può causare tumori
allo stomaco.


Il “troppo poco”

Ø 
Dannoso perché
compromette il corretto svolgimento dei processi cellulari.


La dose ideale

·     
Non inferiore
ai 3 g al giorno

·     
Non superiore
ai 5-7 g al giorno


Il tipo di sale da preferire

Senz’altro il sale iodato,
che può essere affiancato da quello integrale ricco di elementi.

MULTE STRADALI PRESE ALL’ESTERO: ORA VANNO PAGATE, MA PRIMA CONTROLLA CHE…

28 Settembre 2016

Da marzo le multe per violazione del Codice della
strada commesse in un altro Paese dell’Unione europea dovranno essere pagate. È
questo il risultato dell’attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI sul
reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie negli Stati membri.


Come
viene notificata la multa

Ø 
Modalità di
notifica

·     
È quella in
vigore nel Paese in cui è stata commessa l’infrazione. Non necessariamente
quindi viene comunicata tramite raccomandata come in Italia.

·     
La richiesta
viene inviata alla Corte d’Appello che convalida o meno la multa. Se ad esempio
l’importo richiesto è inferiore a 70 euro, la Corte d’Appello ha facoltà di non
riconoscerla.

·     
In caso di
riconoscimento da parte della Corte d’Appello, si procede al recupero della
somma secondo le norme vigenti nel Paese di residenza del contravventore.


Cosa controllare

Ø  Verificare che siano indicati:

·      data, ora e luogo corrispondano al
periodo in cui ci si è recati all’estero

·      modalità e termini di pagamento

·      Autorità a cui presentare
l’eventuale ricorso

 


Per saperne di più:

Centro europeo
Consumatori Italia

dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17
tel. 06 44238090 – e-mail: info@ecc-netitalia.it


DAL 2017 NUOVI TELEVISORI E DECODER: ALTRE SPESE IN VISTA PER I CONSUMATORI?

28 Settembre 2016

Dal
1 gennaio 2017 entra in vigore la legge
che decreta il divieto di vendere in Italia apparecchi televisivi senza tuner
DVB-T2 e decoder H.265 HEVC.

Entro
la fine dell’anno, quindi, i rivenditori dovranno smaltire i televisori
che la legge ritiene obsoleti, cioè quelli che hanno integrato solo il decoder
per la televisione terrestre, DVB-T1.

Nessun
allarmismo, non devono essere cambiati i televisori attualmente utilizzati dai
consumatori! Le emittenti, infatti, cominceranno a trasmettere nella nuova
codifica  solo dopo il 2020 o addirittura il 2022 visto che è stata
chiesta una proroga.


Perché la produzione di nuovi
televisori?

La
nuova codifica è necessaria per risparmiare sul numero delle frequenze
utilizzate per trasmettere i canali televisivi terrestri che andranno assegnati
alla telefonia mobile in 5G e per migliorare la qualità visiva che potrà essere
tutta in HD e in parte in ultra HD (4K).

La
legge che entrerà in vigore serve per garantire la vendita di un consistente
numero di televisori adeguati tecnologicamente,  nel momento in cui le
emittenti cominceranno a cambiare la codifica, danneggiando quindi il meno
possibile i consumatori.


CHE COSA CAMBIERÀ PER I CONSUMATORI

Per chi possiede i televisori con
DVB-T1

Ø  Al momento
non cambierà nulla visto che la trasmissione nella nuova codifica avverrà dopo
il 2020

Ø  Dopo
l’entrata in vigore della nuova codifica:

·     
si dovrà acquistare un decoder esterno, senza
necessariamente rottamare il televisore

·     
si dovranno usare 2 telecomandi.

Per chi deve acquistare un nuovo
televisore

Ø  Fino alla fine del 2016

·     
Il consumatore troverà sia televisori con DVB-T2 e decoder
HEVC che con DVB-T1 e decoder con altre decodifiche

Ø  Da gennaio 2017

·     
troverà solo televisori con tuner DVB-T2 e decoder H.265
HEVC.

 

Consigli Adiconsum in caso di
acquisto di una nuova Tv

Non
è facile capire se il televisore che si acquista è dotato sia di tuner DVB-T2
(presente sui siti e nel libretto dei produttori) che di decodifica HEVC. Tra
le caratteristiche da tenere presenti quando si acquista un apparecchio la
codifica non rappresenta un dettaglio marginale, in quanto la sua assenza o
meno impedirà la visione futura delle trasmissioni effettuate con questo
formato.

Pertanto
consigliamo di:

·     
attendere il nuovo anno, per acquistare un nuovo
apparecchio

nel caso
non sia possibile attendere, consultare attentamente le schede tecniche e
rivolgersi alle sedi territoriali Adiconsum per essere
assistiti

  • INFO CONSUMATORI
  • NEWS
  • BASTA RINVII PER SMANTELLAMENTO DEI SITI NUCLEARI. SI RESTITUISCANO I SOLDI AI CONSUMATORI

BASTA RINVII PER SMANTELLAMENTO DEI SITI NUCLEARI. SI RESTITUISCANO I SOLDI AI CONSUMATORI

27 Settembre 2016

Vi
ricordate il voto degli italiani nel referendum contro il nucleare, poi
confermato anche nel 2011? Ebbene da allora, i consumatori elettrici pagano
nella bolletta della luce una specifica componente di costo INUTILMENTE.

 

È, infatti,
notizia di questi giorni che il piano di decommissioning (smantellamento) dei
siti nucleari e della messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi sia stato
attuato solo per il 25% e che la SOGIN, la società pubblica affidataria di tale
compito, non faccia altro che rinviarne la conclusione, fissata dalla direttiva
Bersani al 2019 e invece slittato per il momento al 2025. Contestualmente non
fanno altro che lievitare i costi della Sogin.

 

Per
Adiconsum non solo si prospetta un ulteriore aggravio dei costi della bolletta,
ma la non messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi mette a rischio la salute
pubblica, l’ambiente e anche l’immagine del nostro Paese, a vocazione
fortemente turistica.

 

Ecco
perché Adiconsum si è fatta portavoce dei consumatori elettrici, chiedendo con
forza a Governo e Parlamento di intervenire presso la società di Stato, Sogin,
affinché dia finalmente corso al decommissioning per cui è pagata. In caso
contrario si restituiscano i soldi ai consumatori elettrici. Basta rinvii e
perdite di tempo!

SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA AI DISABILI: COSA SERVE PER DEDURLE

27 Settembre 2016

Essere invalido civile ed essere portatore di
handicap, pur rientrando nella categoria dei “disabili”, non è la stessa cosa
sul piano del fisco. Lo ha sottolineato l’Agenzia delle Entrate nella
Risoluzione n. 79/E del 23 settembre scorso rispondendo a numerose richieste di
chiarimenti e specificando che cosa serve produrre per poter dedurre dalla
dichiarazione dei redditi le spese mediche e di assistenza ai disabili.


Cosa
serve per dedurre le spese mediche per i portatori di handicap?

·     
È sufficiente
la certificazione rilasciata ai sensi della L. 104/1992 attestante lo stato di
portatore di handicap.


Cosa
serve per dedurre le spese mediche per gli invalidi civili?

·     
Non è
sufficiente il riconoscimento dell’invalidità civile, perché esso si basa
prevalentemente sulla valutazione della capacità lavorativa diversamente
dall’attestazione dell’esistenza di un handicap che compromette anche le
relazioni sociali. Per gli invalidi civili, quindi, la deduzione potrà essere
fatta valere solo in caso di accertamento della sussistenza di una grave e
permanente invalidità o menomazione, quindi in presenza di una invalidità
totale o in presenza dell’attribuzione di un’indennità di accompagnamento, che
attesta che i soggetti si trovano in condizioni di particolare disagio.

10.000 EURO A FAMIGLIE CON BAMBINI NATI/ADOTTATI 1° GENNAIO 2017

26 Settembre 2016

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il
decreto che ha istituito il Fondo di sostegno alla natalità. L’obiettivo del
Fondo è di favorire l’accesso al credito delle famiglie con uno o più figli,
nati o adottati dal 1° gennaio 2017.

 

Il Fondo viene istituito presso il Dipartimento per
le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

Il Fondo garantisce per le operazioni di
finanziamento (solo il 50%) per i bambini nati o adottati dal 1° gennaio 2017 e
fino al compimento del terzo anno di età. Il Fondo avrà una dotazione di 14 mln
di euro per il 2017, 24 mln per il 2018, 23 mln per il 2019, 13 per l’anno 2020
e 6 dal 2021.

 

A quanto
può ammontare la richiesta di finanziamento da parte dei genitori

·     
10.000 euro

 

In quante
rate?

·     
7 anni pari a
85 rate

 

Con quale
tasso effettivo globale medio?

·     
Col tasso
applicato ai prestiti personali pubblicato ogni tre mesi dal Ministero
dell’Economia e delle finanze

 

Requisiti
dei genitori

·     
Cittadinanza
italiana o di uno Stato membro dell’UE o di un Paese extraeuropeo

·     
Residenza in
Italia.

 

A chi si
può chiedere il prestito

Alle banche iscritte all’albo del D. lgs. 385/1993
o agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco dell’art. 106 dello stesso
decreto. In questo senso il Dipartimento e l’ABI, l’Associazione bancaria
italiana stipuleranno uno specifico protocollo d’intesa.

 

Per l’operatività del Fondo bisognerà aspettare anche
di conoscere chi sarà il gestore incaricato dal Dipartimento al funzionamento,
che con tutta probabilità dovrebbe essere l’INPS

QUANDO LA PROROGA DELLA GARANZIA NON È COME SEMBRAVA… LA STORIA DI GIUSEPPE

26 Settembre 2016

Credeva di aver sottoscritto una proroga di garanzia
di 6 anni con l’azienda di cui aveva acquistato un’asciugatrice, ma la realtà
si è rivelata ben diversa. È capitato al sig. Giuseppe che ha condiviso in un
post sul nostro sito la Sua disavventura.

La proroga, infatti, non era stata sottoscritta con
l’azienda produttrice, ma con una compagnia di assicurazione terza. Inoltre, il
sig. Giuseppe ha scoperto in seguito che la garanzia comprendeva i due anni
della garanzia legale e quindi di fatto non copriva 6 anni, ma solo 4.

Cerchiamo, allora, di capire come funziona
l’estensione della garanzia o proroga della garanzia o garanzia commerciale che
dir si voglia.

 

L’estensione
della garanzia

Si tratta di garanzie commerciali a pagamento, che
sempre più spesso i commercianti propongono contestualmente all’acquisto di un
bene di consumo.

Questo tipo di garanzia è in uso ormai da quando
gran parte degli elettrodomestici presentano problemi all’esatto scadere della
garanzia legale dei 2 anni (fenomeno c.d. di “obsolescenza programmata”) e
quindi qualsiasi intervento del centro di assistenza deve essere pagato di
tasca propria.

Una recente ricerca del Centro Europeo Consumatori
della rete europea ECC-Net, tra cui anche il punto di contatto italiano (CEC Italia), ha messo in evidenza che non tutte le
garanzie commerciali offrono tutele maggioririspetto alla garanzia legale e
che anzi spesso prevedono delle esclusioni. Esse sono tuttavia molto utili quando
coprono i danni accidentali o da un uso non corretto del prodotto.


Da
sapere x il consumatore

Come
riconoscere se la garanzia commerciale che ci viene offerta è davvero
conveniente?

 

Controllare se:

·     
la durata è superiore a quella prevista dalla garanzia
legale (che è almeno due anni)

·     
è prevista una verifica del difetto anche se il prodotto
viene riconsegnato dopo i primi sei mesi

·     
è prevista la consegna di un prodotto sostitutivo di
cortesia in attesa della riparazione o sostituzione di quello difettoso

·     
le procedure di reclamo sono semplici e chiare

·     
il venditore pagherà le spese di riconsegna del prodotto
presso il negozio o il centro di assistenza

 

Inoltre, è bene sapere che:

·     
spetta al consumatore provare che il malfunzionamento deriva
da un difetto del prodotto

·     
i danni da ossidazione, rottura accidentale e da contatto
con l’acqua sono inclusi.

IMPORTANTE:
Per assistenza contatta la sede Adiconsum
più vicina a te!

MARCHE DA BOLLO: QUANDO APPLICARLE

25 Settembre 2016

Le marche da bollo sono delle imposte di bollo che
devono essere applicate in determinate situazioni. Tra queste le fatture o
ricevute fiscali di importo superiore ai 77,47 euro, i conti correnti bancari e
postali, le cambiali, la registrazione dei contratti di locazione, i documenti
societari (libri sociali e registri contabili).

Le attuali marche da bollo possono essere di due
importi: da 2 euro o da 16 euro.


Quando
applicare la marca da bollo da 2 euro

Va applicata in caso di fatture o ricevute fiscali
che hanno un importo superiore ai 77,47 euro, in quanto si tratta di operazioni
non soggette ad IVA. Essa viene emessa sull’atto originale da chi svolge la
propria attività in regime forfettario o dei superminimi.


Quando
applicare la marca da bollo da 16 euro

Va applicata sui documenti societari come i libri e
i registri contabili, ma anche gli atti rogati o autenticati da un notaio o da
un pubblico ufficiale, le scritture private, le memorie e i ricorsi diretti
alla pubblica amministrazione, ecc..

 

Sanzione
per mancata apposizione della marca da bollo

Si tratta di una sanzione pecuniaria che va da 1 a
5 volte l’imposta evasa.

 

IMPORTANTE DA SAPERE PER I CONSUMATORI: L’applicazione della marca è a carico di chi
emette la fattura, ma la legge stabilisce che per la mancata presenza della
marca da bollo sono responsabili in solido sia chi la emette che chi la riceve!


MARCHE FAMOSE A PREZZI TROPPO BASSI: L’ESPERIENZA DI ISABELLA

25 Settembre 2016

Una brutta avventura quella capitata a Isabella,
una nostra iscritta. Navigando su internet si imbatte su un sito che vende
gioielli di un nota marca a prezzi veramente abbordabili, troppo abbordabili
aggiungiamo noi. Il sito è ben costruito, con tanto di logo della nota marca e
offerte sui prodotti fino all’80%. Difficile resistere per Isabella, come per
altri acquirenti.

Una volta però ricevuto il pacchetto, l’amara
sorpresa: gli oggetti non erano originali e per giunta di qualità alquanto
scadente.

Il caso di Isabella è occasione per ricordare a cosa fare attenzione quando si acquista
online:

·     
preferisci i
siti ufficiali di vendita o comunque i siti conosciuti e specializzati nel
commercio elettronico

·     
non farti
incantare dai prezzi troppo bassi, anzi diffidane e confrontali con altri siti

·     
verifica che
il sito riporti le seguenti informazioni: descrizione del
prodotto; prezzo comprensivo di
tutte le spese (trasporto incluso); riferimenti
dell’azienda (nome e indirizzo del venditore, mail, n° di telefono); informazioni
sulle modalità di pagamento e di
consegna; modalità per
esercitare il diritto di
recesso; descrizione dei servizi post-vendita disponibili; durata del
contratto; condizioni della garanzia legale/contrattuale

·     
una volta
arrivato alla fase del pagamento, 
controlla se l’indirizzo web della pagina che stai aprendo e che ospita
le credenziali da inserire per effettuare il pagamento, inizia con https.
Questo ti dice che i dati personali da te forniti sono al sicuro

·     
ricordati che hai
14 giorni per decidere se tenere il prodotto e 14 per restituirlo

·     
segnala
l’accaduto ad Adiconsum
per ricevere assistenza nella pratica di rimborso di quanto pagato

·     
segnala il
sito sospetto all’Autorità per la concorrenza ed il mercato, per chiedere
l’avvio di un’indagine e verificare così eventuali comportamenti fraudolenti.

LA MULTA È ILLEGITTIMA SE NOTIFICATA AL VECCHIO INDIRIZZO

25 Settembre 2016

Se, dopo aver cambiato residenza, la
polizia municipale notifica una multa al vecchio indirizzo la contravvenzione è
nulla, anche se l’automobilista non ha comunicato il cambio di residenza al
Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Secondo una sentenza del tribunale di
Napoli, il cittadino, nel momento in cui cambia residenza, non è tenuto
a comunicare il nuovo indirizzo al PRA, ma solo al Comune. Spetta poi a
quest’ultimo rendere noto il trasferimento al pubblico registro
automobilistico; infine, successivamente, interverrà la Motorizzazione civile che
dovrà mandare a casa del proprietario dell’auto il tagliando per aggiornare
l’indirizzo sul libretto di circolazione.

Tale trafila è possibile, comunque, a
patto che, quando il cittadino compila il modulo all’anagrafe del Comune,
indichi la targa della propria auto o della moto: adempimento che consente
all’ente locale di trasmettere d’ufficio la predetta variazione di residenza al
PRA. Se non lo fa, allora è necessario che questi comunichi il cambio di
residenza anche al Pubblico registro automobilistico.

NESSUN REATO SE IL DIPENDENTE LICENZIATO CANCELLA TUTTE LE MAIL

25 Settembre 2016

Una volta licenziato, il dipendente
può fare quello che vuole delle email presenti nella propria casella
di posta elettronica. Anche  cancellarle tutte.
È quanto si evince dalla Cassazione con una recentissima sentenza. 

Se l’azienda ha fornito al dipendente un
proprio indirizzo email con una password personale, esso va considerato
come domicilio informatico e, pertanto, nessuno lo può violare,
neanche il datore di lavoro.

Pertanto il dipendente non compie nessun reato
di danneggiamento di sistemi informatici, anche se questo riguarda rapporti
lavorativi e l’azienda non può chiedere alcun risarcimento danni

BONUS CULTURA: PARTE SU 18APP.IT LA PRIMA FASE

24 Settembre 2016

Al via la prima fase di “18app.it”. Dal
15 settembre è infatti disponibile in versione beta www.18app.it, il sito attraverso cui il Governo
assegna ai ragazzi del 1998, residenti in Italia, 500 euro da spendere in
cultura a partire da ottobre.

In questa fase iniziale del progetto, gli
esercenti (sia “fisici” che online) e gli enti culturali interessati potranno
iniziare a registrarsi e coloro che hanno già compiuto 18 anni nel 2016
potranno richiedere l’identità digitale SPID.

SPID è necessario per ottenere il bonus
cultura che potrà essere utilizzato per cinema, concerti, eventi culturali,
libri, musei, monumenti, parchi naturali, aree archeologiche, teatro e danza.

Il bonus sarà ottenibile e spendibile a
partire da ottobre fino al 31 dicembre 2017.

Il sito è una webapp customizzata per mobile, quindi NON SCARICABILE dagli
store

AGCOM DIFFIDA POSTE, NEL MIRINO I RITARDI NELLA NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI

24 Settembre 2016

“Scarsa qualità, disservizi diffusi a
macchia di leopardo in tutta Italia, casi specifici di drammatica
inefficienza”. Il Garante per le Comunicazioni (AGCOM) boccia l’attività
di notifica degli atti giudiziari che è in capo a Poste Italiane e chiede alla
Compagnia di presentare “un piano con la puntuale indicazione di idonee misure
organizzative finalizzate ad assicurare la piena affidabilità e il
corretto e regolare svolgimento del servizio, evitando il ripetersi di
situazioni di grave disservizio”.

La delibera stabilisce, inoltre, in 60
giorni dalla notifica, il termine utile per la presentazione delle misure
correttive.

Consegnare in ritardo un atto, restituire
in ritardo (al mittente) l’avviso di ricevimento condiziona i processi
giudiziari e i diritti fondamentali di società e persone.

IL CONTO CORRENTE CONDOMINIALE NON SI TOCCA

23 Settembre 2016

I soldi depositati sul conto corrente condominiale sono patrimonio del
condominio e non possono essere tolti, pena la revoca dell’amministratore

Pertanto, in caso di prelievi o bonifici che riguardano il condominio non
versare mai sul conto personale dell’amministratore o su quello di altri
condomini.

STABILIMENTO DI PRODUZIONE IN ETICHETTA: AL VIA L’ITER

23 Settembre 2016

Grazie all’entrata in vigore della legge
di delegazione europea 2015 e la formula della delega al governo, l’Italia può
reintrodurre “l’indicazione obbligatoria nell’etichetta della sede e
dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di
confezionamento, al fine di garantire una corretta e completa informazione al
consumatore e una migliore e immediata rintracciabilità dell’alimento da parte
degli organi di controllo”.

La legge di delegazione europea non
reintroduce direttamente l’obbligatorietà dell’indicazione dello stabilimento
in etichetta che era stata annullata dal 
regolamento 1169/2011 ma dà al governo delega per reintrodurla.

Il
decreto legislativo è già all’approvazione degli altri ministeri competenti,
poi la discussione in Parlamento, infine il via libera di Bruxelles. Varrà solo
per gli alimenti prodotti in Italia e destinati al mercato italiano.

I GIOVANI ITALIANI FUMANO PIÙ DI TUTTI IN EUROPA

23 Settembre 2016

L’Italia è il Paese dove i giovani fumano
più di tutti i loro coetanei in Europa. Il dato emerge da una ricerca condotta
dal Centro europeo per il monitoraggio della dipendenza dalle droghe (Espad)
che ha coinvolto gli studenti di 15-16 anni delle scuole di 35 paesi. 

 
In Europa i dati sul fumo sono incoraggianti, con la percentuale di fumatori
quotidiani diminuita dal 21% al 12% e meno di un quarto (21%) che si dichiara
‘fumatore corrente’ (ovvero di aver fumato negli ultimi 30 giorni).
 
Ma l’Italia va controcorrente e segna dati negativi record: il 37% ha fumato
nell’ultimo mese, una diffusione quindi molto più elevata rispetto alla media
dei coetanei europei e stabile nel tempo, a differenza degli altri paesi dove
ha fatto registrare considerevoli diminuzioni. Anche per quanto riguarda gli
studenti che fumano quotidianamente, gli italiani rimangono stabili nel corso
degli ultimi 20 anni al 21%, a un livello più elevato della media comunitaria.

È alto anche il consumo di cannabis tra i
giovani italiani, ben sopra la media Ue. Guardando ad esempio a quanti hanno
consumato cannabis ‘negli ultimi trenta giorni, vediamo che la media nei 35
Paesi è del 7%, mentre in Francia è del 17%, in Italia del 15% e nella
Repubblica Ceca del 13%. Inoltre, se la media degli adolescenti negli ultimi 12
mesi ha consumato cannabis 8,9 volte, quelli islandesi lo hanno fatto 14,
francesi e islandesi 13, gli italiani 12.

Quanto alle nuove droghe psicoattive
(Nps), il loro consumo è più diffuso di quello di amfetamine, ecstasy, cocaina
o Lsd. Il campione generale presenta una media del 3% tra quelli che le hanno
usate negli ultimi 12 mesi. In Polonia ed in Estonia però la percentuale
raddoppia (8%), seguono Bulgaria e Croazia (6%) e Irlanda e Italia.

L’uso di alcol, come per il tabacco,
rimane su livelli elevati, ma con tendenze positive dal 1995. Tra gli
adolescenti europei il consumo una tantum è diminuito dall’89 per cento all’80
per cento e l’uso corrente dal 56 per cento al 48 per cento, con una marcata
diminuzione dopo il picco registrato nel 2003.

La percentuale di “binge
drinking” (5 o più bevute in una singola occasione) si attesta agli stessi
livelli di 20 anni prima: il 35 per cento ha riferito di aver praticato
“binge drinking” nell’ultimo mese. Oltre tre quarti degli
intervistati (78 per cento) dichiarano di reperire facilmente alcolici. In
Italia, ad aver bevuto alcolici almeno una volta nella vita è l’84 per cento
degli studenti, percentuale in diminuzione sia rispetto al picco del 2007 (90
per cento), sia rispetto al 1995 (88 per cento). Il consumo corrente interessa
invece il 57 per cento, facendo registrare la prima diminuzione dal 2003 (63
per cento). Non si osservano differenze per il “binge drinking” (34
per cento).

UE CAMBIA SUL ROAMING: NESSUN LIMITE DI TEMPO

22 Settembre 2016

I limiti di tempo del roaming (un totale di 90
giorni e per non più di 30 giorni consecutivi) sono stati superati.

Dopo il ritiro della bozza  del Regolamento contestata dai consumatori,
che appunto prevedeva le modifiche ai prezzi, 
la Commissione ha partorito un nuova proposta, che cerca di mediare tra
le parti in gioco.

 

Da un lato i consumatori che rivendicano il desiderio di beneficiare pienamente
dell’esistenza del mercato unico. Dall’altro le società telefoniche nazionali,
che vogliono preservare il roaming, fonte di guadagni.

 

Nessun
limite per i  consumatori, dunque,  in termini di giorni o volume di traffico
quando usano i loro device mobili in un altro paese Ue, ma ci deve però essere
un «solido meccanismo di salvaguardia» per gli operatori contro potenziali
abusi.

 

Il Regolamento definitivo
sarà  pronto il 15 dicembre.

  • INFO CONSUMATORI
  • NEWS
  • ELETTRICITÀ, LA DELIBERA AEEGSI SULL’AGGIORNAMENTO BOLLETTE NON È PIÙ SOSPESA

ELETTRICITÀ, LA DELIBERA AEEGSI SULL’AGGIORNAMENTO BOLLETTE NON È PIÙ SOSPESA

22 Settembre 2016

La delibera di aggiornamento delle
bollette di luglio-settembre “non è più sospesa”. Le bollette restano
quindi potenzialmente valide a tutti gli effetti, ma in attesa del dibattimento
del merito previsto a febbraio. 

È in sintesi quanto spiega l’Autorità per
l’Energia elettrica e il gas nel segnalare l’ordinanza del Tar della Lombardia.

I giudici della Sezione Seconda, in seduta collegiale,
sottolinea l’Aeegsi, “hanno considerato come il ricorso presenti profili
di particolare ed elevata complessità, che ne rendono comunque incerto l’esito,
ritenendo pertanto, di dover soddisfare le esigenze cautelari rappresentate dai
ricorrenti mediante la sollecita definizione nel merito della controversia,
assicurando altresì adeguata tutela all’interesse collettivo dei clienti finali
alla certezza degli eventuali rimborsi spettanti in caso di accoglimento del
ricorso (nel merito)'”.

RECLAMI 2.0, LA NUOVA APP DI ADICONSUM: ORA IL RECLAMO SI FA DAL TELEFONINO

22 Settembre 2016

Reclami 2.0 è la nuova app di Adiconsum finanziata dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell’ambito del progetto
“CASE HANDLING 2.0”, teso a migliorare l’erogazione dei servizi di consulenza e
assistenza individuale ai consumatori da parte degli operatori
di Adiconsum su tutto il territorio italiano.

 

Che
cosa puoi fare con la App Reclami 2.0?

Puoi:

·     
segnalare il
tuo problema, scegliendo il settore consumeristico e allegando una foto del
problema

·     
avere una
risposta in breve tempo, orientandoti con una prima assistenza su come
risolvere il tuo problema

·     
ampliare e
modificare tutti i tuoi reclami inviati al nostro sistema.

 

La tua segnalazione può essere il punto di
partenza per portare avanti tramite Adiconsum eventuali azioni legali, class
action e segnalazioni alle autorità di competenza.

Reclami 2.0 è disponibile su Google Play e su Apple store.

 

Difendi i
tuoi diritti con Reclami 2.0: RECLAMA!

  • INFO CONSUMATORI
  • NEWS
  • RYANAIR CANCELLA I VOLI E L’ANTITRUST APRE ISTRUTTORIA PER PRATICHE SCORRETTE…

RYANAIR CANCELLA I VOLI E L’ANTITRUST APRE ISTRUTTORIA PER PRATICHE SCORRETTE…

21 Settembre 2016

Si è aperto un nuovo capitolo nella vicenda degli
oltre 2.000 voli cancellati dalla compagnia low cost Ryanair. Nei giorni
scorsi, infatti, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ha aperto
un’istruttoria nei confronti della compagnia low cost irlandese per presunte
pratiche commerciali scorrette.

 

Due sono le pratiche “incriminate”: la scarsa
diligenza della compagnia nella sua gestione e organizzazione e l’insufficiente
informativa fornita ai consumatori sull’esercizio dei loro diritti, richiamando
tra questi soltanto il rimborso e la modifica del biglietto, ma non ad esempio,
la compensazione pecuniaria.

 

Ricordiamo, infatti, che in caso di cancellazione e
di ritardo di un volo, la compensazione pecuniaria varia da 250 a 600 euro a
seconda della tratta e della distanza in km.

 

La compensazione pecuniaria, comunque non è dovuta
se:

·     
l’avviso viene
inviato almeno 2 settimane prima della partenza
del volo

·     
l’avviso viene
inviato tra 2 settimane e 7 giorni rispetto
alla data della partenza del volo cancellato, con l’offerta della compagnia di
un volo alternativo il cui orario di partenza non può però essere anticipato
più di 2 ore rispetto all’orario del volo cancellato e l’orario di arrivo non
può essere superiore alle 4 ore

·     
l’avviso viene
invia in un tempo inferiore a 7 giorni
rispetto alla data di partenza del volo cancellato, ma con l’offerta di un volo
alternativo il cui orario di partenza non può essere anticipato più di 1 ora
rispetto all’orario del volo cancellato e l’orario di arrivo non può essere
superiore alle 2 ore.

 

AVVISO AI PASSEGGERI

·     
Diffidate dei siti
internet che promettono di farVi ottenere la compensazione pecuniaria in caso
di volo cancellato. Innanzitutto, perché come riportato sopra, il risarcimento
è regolato dal Regolamento  261/2004 e
non sempre è dovuto e poi perché tali siti Vi chiedono il pagamento di una
commissione per assisterVi nella richiesta alla compagnia aerea. La compensazione pecuniaria, qualora ne sussistano
le condizioni, è infatti un Vostro diritto e non è dovuto alcun pagamento per ottenerla.

 

Per far valere i Vostri diritti in caso di aziende
con sede in un Paese diverso dall’Italia, come Ryanair, rivolgeteVi al Centro Europeo Consumatori Italia,
punto di contatto nazionale della rete ECC-Net voluta dalla Commissione europea
in ogni Stato membro per dirimere i contenziosi transfrontalieri
consumatori-imprese.

 

Il CEC Italia Vi assiste in maniera del
tutto GRATUITA.

 

Centro Europeo Consumatori
Italia

Tel. 06 44238090

E-mail: info@ecc-netitalia.it

via chat tramite il sito https://www.ecc-netitalia.it/it/


SCUOLA: ECCO TUTTE LE SPESE DETRAIBILI DAL 730

21 Settembre 2016

La scuola ha appena riaperto i
battenti e tante sono le spese che le famiglie con figli in età scolastica si
trovano ad affrontare, sempre con il dubbio se tali spese possano essere in
qualche modo recuperate.

Ebbene, l’Agenzia delle
Entrate con la Risoluzione n. 68/E
emessa il 4 agosto scorso, ha risposto a tale quesito, specificando
quali siano le spese scolastiche detraibili dalla dichiarazione dei redditi. La
Risoluzione riguarda le spese sostenute per la frequenza delle scuole
dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di
secondo grado del sistema nazionale di istruzione.


SPESE
DETRAIBILI

·     
Spese per la mensa
scolastica
, indipendentemente da chi fornisce il servizio, se tramite il
Comune o altri soggetti, in quanto la mensa è un servizio istituzionale
previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni

·     
Spese per i servizi
scolastici integrativi
, quali l’assistenza al pasto, il pre-scuola e il
post-scuola, pur se forniti in orario extracurricolare, poiché di fatto
strettamente collegati alla frequenza scolastica.


SPESE NON
DETRAIBILI

·     
Spese per il trasporto
scolastico
, anche se fornito per sopperire ad un servizio pubblico
di linea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola

 

IMPORTO
DETRAIBILE

·      Non superiore a 400 euro/anno per alunno o studente.

  • INFO CONSUMATORI
  • NEWS
  • CONGUAGLI DI LUCE, GAS, ACQUA: COSA ABBIAMO DETTO ALLA X COMMISSIONE DELLA CAMERA

CONGUAGLI DI LUCE, GAS, ACQUA: COSA ABBIAMO DETTO ALLA X COMMISSIONE DELLA CAMERA

20 Settembre 2016

Il 12 settembre scorso siamo stati auditi alla X
Commissione della Camera sulla proposta di legge Baldelli (C. 3792) riguardante
“Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio
per l’erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici”.

 

Il problema della fatturazione a conguaglio è un
tema annoso e ben noto a noi di Adiconsum. Moltissimi infatti sono i
consumatori che si rivolgono alle nostre sedi per aver ricevuto bollette di
luce, gas o acqua relative a conguagli di svariati anni addietro con importi
molto elevati, anche di diverse migliaia di euro.

 

Il problema è dovuto principalmente
all’inadempimento dei fornitori:

·     
che non
provvedono alla lettura del contatore, comportamento inconcepibile considerato
che tutte le utenze hanno il contatore elettronico

·     
che non inviano
periodicamente le bollette

·     
che inviano
conguagli errati

·     
che inviano
bollette con consumi stimati, di molto inferiori ai consumi reali, e poi, in un
secondo tempo, conguagli molto elevati.

 

Quali
conseguenze per i consumatori

I comportamenti delle aziende negano di fatto al
consumatore:

·     
la possibilità
di verificare periodicamente i propri consumi

·     
la
consapevolezza degli effettivi costi da sostenere

·     
la possibilità
di valutare altre offerte, magari più convenienti.

 

Proposte
di Adiconsum

Ad avviso di Adiconsum, per risolvere i problemi
legati alla misurazione è necessario individuare un Ente Terzo. Tale ruolo
potrebbe essere affidato all’Acquirente Unico.

Entrando poi nello specifico della proposta di
legge Baldelli, riteniamo che l’art. 1, comma 1, che riconosce pratica
commerciale scorretta l’invio di fatturazioni a conguaglio per periodi maggiori
di due anni, debba invece considerare periodi più brevi del biennio. Idem per
l’art. 1, comma 2, che prevede come pratica commerciale aggressiva
l’inserimento nei contratti che prevedono fatturazione a conguaglio superiore
ai due anni dell’intimazione di pagamento immediato con la minaccia del
distacco dell’utenza. A nostro avviso, la pratica commerciale va considerata
aggressiva per periodi più brevi del biennio.

Ci siamo espressi inoltre in maniera contraria all’inserimento
nel contratto della clausola in cui il consumatore possa autorizzare per
iscritto l’azienda ad inviare fatture a conguaglio per periodi maggiori di 2
anni.

DDL SUL RECUPERO CREDITI DELLA P.A.: LE PERPLESSITÀ DI ADICONSUM

20 Settembre 2016

Si è svolta presso la Commissione Finanze del
Senato l’audizione sul disegno di legge AS 2263 concernente le “Misure per il
recupero dei crediti insoluti nella pubblica amministrazione”, in pratica le
modalità della PA di recuperare i propri crediti.

Adiconsum ha partecipato all’audizione ed ha
esposto, dopo l’esame del testo, le proprie osservazioni alla Commissione. Pur
condividendo la volontà del Parlamento di assicurare la legittima tutela delle
amministrazioni locali nei propri crediti, nel ddl mancano delle precisazioni
importanti per fugare qualsiasi tipo di accanimento nei confronti dei
contribuenti.

In particolare, Adiconsum ha segnalato:

·     
l’esigenza di
quantificare, magari separati per tipologia, gli importi che le pubbliche
amministrazioni possono affidare all’azione ausiliaria di una società per il
recupero dei crediti. Il testo infatti
cita genericamente “obbligazioni pecuniarie di modesta entità”

·     
la necessità
di definire ed inserire nei contratti stipulati tra Amministrazioni locali e
società di recupero crediti anche la clausola della “partecipazione al rischio”
da parte delle stesse società. L’art. 3 del ddl, infatti, prevede che in caso
di recupero incompleto delle somme dai debitori, l’amministrazione locale debba
comunque corrispondere l’importo pattuito alla società, salvo poi rivalersi sui
contribuenti.

 

Vi aggiorneremo quanto
prima sulle eventuali modifiche che saranno apportate al disegno di legge

LA MOBILITÀ È UN DIRITTO DEI CONSUMATORI, ECCO PERCHÉ ADICONSUM…

20 Settembre 2016

La mobilità è un diritto al pari del diritto alla
salute. Da qui parte l’impegno di Adiconsum nei confronti dell’accesso ad una
mobilità sostenibile. Ed è anche in quest’ottica che ritiene che il tema non
possa essere appannaggio solo delle leggi del libero mercato, il cui unico
scopo è quello di fare profitto, ma di tutti gli stakeholders, consumatori in
testa.

La crescita dei tumori causati dall’inquinamento e
gli impegni sottoscritti con l’accordo sul clima impongono un drastico cambio
di rotta a cominciare dalla riduzione delle emissioni di CO2, PM10 e biossidi
di azoto. Per raggiungere tale obiettivo è necessario che le fonti energetiche
provenienti dai fossili lascino il passo all’utilizzo di energia proveniente da
fonti rinnovabili, soprattutto quella accumulabile nelle batterie delle auto
elettriche, le uniche a garantire zero emissioni.

Ecco perché Adiconsum ha inviato una lettera al
Presidente del Consiglio Matteo Renzi e ai ministri competenti (Infrastrutture
e trasporti, Ambiente e Sviluppo Economico) richiamando l’importanza del tema e
la necessità di fare presto, proponendo l’istituzione di un Comitato nazionale per lo sviluppo della
Mobilità sostenibile
, articolato in gruppi di lavoro, con la partecipazione
di tutti gli stakeholders, compresi i consumatori, per coordinare un preciso
percorso che conduca ad una quanto mai prossima data certa dello switch-off del
motore a scoppio a favore del motore elettrico.


ADICONSUM PER LA
MOBILITÀ ELETTRICA

Adiconsum ricorda il suo impegno a
favore dello sviluppo della mobilità elettrica che vede già anche nel nostro
Paese molti consumatori possessori di veicoli elettrici. Per la loro tutela, ha
sottoscritto un
protocollo sulla mobilità elettrica con il CEI-CIVES (la
Commissione Italiana Veicoli Elettrici a batteria, ibridi e a Celle a combustibile
del Comitato Elettrotecnico italiano).

Nell’ambito
di tale protocollo:

·     
ha attivato
un servizio di domanda-risposta sui veicoli elettrici
. Le
domande possono essere inviate:

Ø 
via mail all’indirizzo: autoelettriche@adiconsum.it

Ø 
via facebook tramite le nostre pagine
Adiconsum nazionale e Consumatori di
macchine elettriche/E-mobility

Ø  via
twitter tramite il nostro account @adiconsum

·     
ha lanciato
un questionario
rivolto ai consumatori sulle possibili modalità di
ricarica domestica presenti nelle abitazioni residenziali condominiali e loro
pertinenze.

Clicca qui per rispondere alle domande.


COLESTEROLO, ATTENTI AI NUOVI VALORI: MAI SUPERARE I 100!

19 Settembre 2016

Il valore di colesterolo “cattivo” (Ldl), indipendentemente dal rischio, non dovrebbe superare i 100.Lo raccomandano le
nuove linee guida presentate al congresso della Società europea di cardiologia
(Esc). 

Ma gli esperti avvertono: “Solo un italiano su 5 è a posto con la nuova
soglia”.

Le nuove linee guida, dunque, evidenziano l’assoluta necessità di diminuire i
livelli di colesterolo cattivo nella popolazione generale e in particolare nei soggetti a rischio, che “dovrebbero rappresentare la priorità per i
medici”.

Le linee
guida, dicono ancora gli esperti, raccomandano un obiettivo individuale per il tasso di colesterolo cattivo, basato sul rischio del paziente (che a sua volta dipende da
altri fattori): per esempio, nei pazienti ad alto rischio l’obiettivo è stare al di sotto dei 100 mg/dL. In ogni caso, tutti i pazienti, indipendentemente dal
rischio individuale, dovrebbero cercare di dimezzare il proprio livello di colesterolo.

Fino ad oggi le indicazioni variavano a
seconda del rischio personale legato alla familiarità alle malattie cardiache e
al proprio stato di salute. Il colesterolo
cattivo non doveva comunque mai superare i 190.

“Per abbassarlo il primo fattore è
l’alimentazione”, aggiungono gli esperti. “Poi si possono usare le statine, e
infine, per chi non riesce ci sono i nuovi farmaci, gli anticorpi anti Pcsk9,
che hanno grande potenzialità”.

LASCIARE IL CANE SOLO IN GIARDINO, DISTANTE DA ABITAZIONE, È REATO

18 Settembre 2016

Non si può lasciare il cane in
giardino, lontano dall’abitazione, senza compagnia: una sentenza  della Cassazione ha condannato a 2mila euro di
multa un uomo giudicato responsabile di avere inflitto gravi
sofferenze al proprio pastore tedesco.

Il povero animale viveva infatti in
condizioni di salute precarie, tanto che secondo i testimoni non si reggeva
sulle zampe, emanava cattivo odore, aveva macchie di sangue, otite e varie
lesioni.

 

Il giudice
ha ritenuto integrata la responsabilità penale dell’uomo per il fatto che egli
abbia detenuto il cane “in luogo distante dalla propria abitazione,
quindi, con poche occasioni di stare in sua compagnia e in condizioni di salute precarie e sicuramente produttive
di sofferenza fisica per l’animale, non curandosi adeguatamente dello
stesso, tanto da non essersi nemmeno accorto della sua situazione fisica”.

TORINO, SÌ AL PANINO IN CLASSE AL POSTO DELLA MENSA

18 Settembre 2016

La decisione scioglie i dubbi sull’applicabilità della sentenza della Corte
d’Appello del giugno scorso: al pasto preparato in casa avranno diritto non
solo i figli dei 58 genitori che avevano presentato ricorso, ma tutti. 

Sarà
valida anche nel resto d’Italia?
Il tribunale di Torino ha respinto il reclamo del
Ministero dell’Istruzione contro la decisione di un giudice che, di fatto,
aveva riconosciuto alle famiglie il diritto di mandare i bambini a scuola
portandosi il pasto da casa. 
La Corte d’appello aveva sentenziato a giugno
l’obbligo di poter consumare il panino solo per i figli di 58 genitori che
avevano presentato ricorso: adesso invece passa il principio che il diritto
vale per tutti e quindi le scuole dovranno organizzarsi.La sentenza è destinata a
propagare l’effetto panino anche nel resto d’Italia, soprattutto in quelle
città dove il caro mensa ha fatto infuriare le famiglie.

 

A Napoli l’assessora
all’Istruzione ha convocato una commissione per diramare delle linee guida
sugli aspetti sanitari. A Campomorone, nell’entroterra genovese, i bambini
mangiano il proprio pasto in locali diversi da quelli della mensa. A Bologna
già da mesi si reclama il diritto al panino. Meno agguerrite città, come
Firenze e Bari, dove, essendoci costi più contenuti dei pasti scolastici, e
soprattutto maggiori agevolazioni per le famiglie meno abbienti, la mensa non è
proibitiva.

SETTIMANA DELLA MOBILITÀ: LE RICHIESTE DI ADICONSUM

18 Settembre 2016

È iniziata
il 16 settembre e terminerà il 22 la Settimana europea della mobilità,

 

Adiconsum
è impegnata nella promozione e nello sviluppo di una mobilità sostenibile, ed
in particolare della mobilità elettrica, quale risorsa per migliorare la
qualità della vita e in termini
ambientali ed energetici, sia all’economia del Paese. I veicoli elettrici,
infatti, sono privi di emissioni inquinanti ed acustiche e sono energeticamente
efficienti.

 

A tal
proposito ha sottoscritto un protocollo sulla mobilità elettrica con il
CEI-CIVES (la Commissione Italiana Veicoli Elettrici a batteria, ibridi e
a Celle a combustibile del Comitato Elettrotecnico italiano).

 

Nell’ambito
di tale protocollo:

·     
ha attivato
un servizio di domanda-risposta sui veicoli elettrici
. Le
domande possono essere inviate:

Ø 
via mail all’indirizzo: autoelettriche@adiconsum.it

Ø 
via facebook tramite le nostre pagine
Adiconsum nazionale e Consumatori di macchine elettriche/E-mobility

Ø  via
twitter tramite il nostro account @adiconsum

·     
ha lanciato
un questionario
rivolto ai consumatori sulle possibili modalità di
ricarica domestica presenti nelle abitazioni residenziali condominiali e loro
pertinenze

Clicca qui per rispondere alle domande.

 

 

In
occasione della
Settimana Europea della Mobilità, Adiconsum vuole portare l’attenzione di
istituzioni e dei consumatori sulla data del 18 novembre 2016, entro la quale gli
Stati Ue e l’Italia dovranno recepire le norme della direttiva 2014/94/Ue del
28 ottobre 2014 (DAFI) adottando un quadro strategico nazionale per sviluppare
il mercato dei combustibili alternativi nel settore trasporto e le rispettive
infrastrutture. Essa, infatti, stabilisce i requisiti per la costruzione di infrastrutture e relative modalità di
accesso validi in tutta Europa e per tutti i combustibili alternativi:
elettricità; idrogeno; biocarburanti; combustibili sintetici e paraffinici;
biometano; gas naturale compresso (GNC) e liquefatto (GNL) e il gas di petrolio
liquefatto (GPL).

 

Nell’analisi della bozza del decreto di recepimento della direttiva,
abbiamo constatato, non senza sorpresa, che sono stati inseriti una serie di
articoli aggiuntivi, come le agevolazioni riservate solo al GNL e al GNC, che
non rispettano la neutralità di trattamento tra i combustibili alternativi, che
rappresenta invece il cuore della direttiva europea. Citiamo , ad esempio, l’obbligo
per le regioni di presentare un progetto per dotare gli impianti stradali
situati in zone altamente inquinanti, di pompe per l’erogazione di GNC e GNL, e
per le pubbliche amministrazioni di acquistare, in caso di sostituzione del
proprio parco autovetture, autobus e mezzi della raccolta dei rifiuti urbani,
almeno il 25% di veicoli a GNC e GNL e la penalizzazione subita dalla mobilità
elettrica che vede la crescita delle stazioni di ricarica stradali per auto
elettriche legata alle esigenze di mercato, mentre per quelle residenziali
limitate ai fabbricati di almeno 50 unità abitative.

 

Adiconsum non è contraria allo sviluppo del gas
naturale ed è favorevole allo sviluppo neutrale di tutti i combustibili alternativi,
ma ritiene che sarebbe più opportuno incentivare chi
garantisce ZERO emissioni di CO2 e particolato, come l’elettricità (prodotta da
fonti rinnovabili) che nella bozza di decreto viene invece addirittura
penalizzata, legando la crescita delle stazioni di ricarica stradali per auto
elettriche alla esigenze di mercato e limitando gli adeguamenti edilizi per la
ricarica residenziali ai fabbricati di almeno 50 unità abitative.

 

Il tema della mobilità sostenibile è un tema
strategico per i consumatori italiani e per il Paese e non può essere
affrontato, come fatto sinora, nelle “segrete” stanze del Ministero dello
Sviluppo Economico. Auspichiamo che il testo venga modificato sulla base dei
contributi forniti da tutti gli attori coinvolti, consumatori in primis. Per
questo chiediamo al Governo di essere auditi quanto prima.

 

 

·     
Direttiva
DAFI

·     
Bozza
Decreto di recepimento


BUONI PASTO: ECCO TUTTE LE NOVITÀ

17 Settembre 2016

Due le novità principali sui buoni pasto introdotte
dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in vigore dal 9 settembre
scorso: il limite all’utilizzo di più buoni pasto insieme, non più di 8, e
l’ampliamento degli esercizi presso cui spenderli. Non più solo in bar, in
ristoranti e supermercati, ma anche nei mercatini dei produttori locali, negli
agriturismi, negli ittiturismi, ecc., insomma tutti coloro legittimati a:

·     
somministrare
di alimenti e bevande

·     
esercitare attività
di mensa aziendale ed interaziendale

·     
vendere al
dettaglio sia in sede fissa, cioè in un negozio, che su area pubblica (bancarelle)
come nei mercatini dove i produttori vendono i propri prodotti.

 

Resta
sottointeso che lo svolgimento di tali attività di somministrazione è
subordinato al rispetto dei requisiti igienico sanitari vigenti
.

 

Rimangono in vigore gli altri requisiti dei buoni
pasto e cioè la loro non cedibilità ad altri soggetti diversi dal titolare e l’impossibilità
di commercializzare o convertirli in denaro.

 

Il buono pasto deve riportare la seguente dicitura: Il buono pasto non è cedibile, né  cumulabile oltre il limite di otto buoni, né
commercializzabile o  convertibile in
denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare.

 

Ricordiamo inoltre che essi sono utilizzabili per l’intero
valore facciale comprensivo di Iva.

 

Il Ministero dello Sviluppo Economico, in
collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con
l’Autorità nazionale anticorruzione, si occuperà di monitorare gli effetti del
decreto e, in base a quanto rilevato, entro diciotto mesi dall’entrata in
vigore del decreto, adotterà misure integrative 
e correttive.

DOPO IL TERREMOTO RIPARTIAMO DALLA SCUOLA

17 Settembre 2016

Un Piano nazionale
di aiuto e di intervento a medio-lungo termine per sostenere le comunità
scolastiche colpite dal sisma il 24 agosto scorso.

 

A lanciare
l’iniziativa dal titolo “Ripartiamo dalla scuola” è stato il
ministero dell’Istruzione, con una circolare ad hoc,
 inviata
a tutte le scuole il 9 settembre scorso: si tratta di una “gara” di solidarietà
per dare supporto a studenti e docenti dei territori toccati dal
terremoto. 

 

Per poter
organizzare al meglio le attività di sostegno alle popolazioni rimaste senza
abitazione, provate dal sisma e private in molti casi pure degli affetti, è
stata attivata una e-mail dove si possono inviare proposte e offerte di
supporto.

 

L’indirizzo da
contattare è:  ripartiamodallascuola@istruzione.it

 

 

Il ministero
dell’Istruzione fa sapere di aver già ricevuto numerose offerte d’aiuto,
soprattutto da parte di scuole e insegnanti.

 

La Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione
e la Partecipazione, fa sapere il Miur, farà da raccordo tra tutte le proposte
pervenute con le esigenze degli istituti colpiti dal sisma.

DIESELGATE, UNO SCANDALO PIÙ AMPIO

17 Settembre 2016

Il Dieselgate è uno scandalo legato
non solo a Volkswagen,
ma più ampio. È quanto affermato dai relatori nel corso della presentazione del
 rapporto del Parlamento europeo, che
nasce dal lavoro della commissione d’inchiesta sulle misurazioni delle
emissioni nel settore automobilistico (EMIS), creata proprio per cercare la
verità sullo scandalo scoppiato un anno fa.

Secondo quanto dichiarato dai
relatori ci sarebbero ancora molti interrogativi su ruolo degli Stati membri e
sul fatto che l’applicazione delle norme europee lascia ancora a desiderare. Dubbi
che nascono dal fatto che ci è voluto troppo tempo per sviluppare test sulle
emissioni in condizioni reali, visto che nel 2010 la Commissione aveva
pubblicato un documento secondo cui ci sarebbero voluti due anni, mentre nei
fatti ce ne sono voluti molti di più.

 

La Commissione sta indagando per capire se la Commissione
europea o i funzionari nazionali sospettassero o sapessero delle possibili
truffe prima che fosse scoperta negli Stati Uniti e per quale motivo non
fossero stati  più prudenti nell’affrontare
le discrepanze nei valori delle emissioni, riscontrate nei test di omologazione
e in quelli in condizioni reali di guida.

ACCORDO GOVERNO ITALIANO – ALIBABA SU TUTELA AGROALIMENTARE

16 Settembre 2016

Il governo italiano, primo e al
momento unico paese al mondo,  ha firmato
un accordo con Alibaba, la piattaforma cinese di commercio elettronico,  per garantire la tutela e la promozione
dell’agroalimentare italiano. 

L’intesa consentirà ai produttori
italiani di poter soddisfare la crescente domanda di Made in Italy sulla
piattaforma cinese che conta oltre 430 milioni di consumatori.

L’alleanza con Alibaba per contrastare
la contraffazione è iniziata lo scorso anno e i numeri sono impressionanti:
impedita la vendita mensile di 99mila tonnellate di falso parmigiano, 10 volte
di più della produzione autentica, o di 13 milioni di bottiglie di Prosecco che
non arrivava dal Veneto.

Una
tutela che con questo accordo viene estesa dalla piattaforma b2b, accessibile
solo alle aziende, a quella b2c, dando garanzia ai 430 milioni di utenti della
rete di siti di Alibaba che potranno acquistare vero Made in Italy.

Per
individuare i falsi il Ministero delle politiche agricole ha costituito una
task force operativa dell’Ispettorato repressione frodi che quotidianamente
cerca i prodotti contraffatti e li segnala ad Alibaba.

Entro 3 giorni le
inserzioni vengono rimosse e i venditori informati che stanno usurpando le
indicazioni geografiche italiane.

Con
il nuovo accordo Alibaba si impegna anche a promuovere momenti di educazione
dei venditori e dei consumatori sull’importanza delle indicazioni geografiche
alimentari.

Per la promozione e valorizzazione delle nostre
eccellenze enogastronomiche, il sito cinese ha iniziato con la giornata
dedicata al vino, il 9 settembre scorso.   Un evento speciale presentato
in anteprima mondiale allo scorso Vinitaly proprio da Jack Ma, fondatore di Alibaba.
Da quel momento le aziende vitivinicole italiane presenti sulla piattaforma
sono passate da 2 a 50 con oltre 500 etichette.

MAXI MULTA DELL’ANTITRUST A BANCA POPOLARE DI VICENZA

16 Settembre 2016

Arriva la sanzione di 4 milioni e
mezzo per pratica commerciale scorretta a Banca Popolare di Vicenza da parte di
AGCM.

Secondo l’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, labanca tra il 2013 e
il 2015 ha condizionato l’erogazione di finanziamenti a favore dei consumatori
all’acquisto da parte degli stessi di proprie azioni od obbligazioni
convertibili,
 al fine di giungere al successo delle
operazioni di aumento di capitale e raggiungere gli obiettivi prefissati.

In particolare, per
ottenere i mutui soci”, caratterizzati da condizioni
economiche agevolate rispetto ai prodotti di mutuo ordinario, i consumatori
sono stati condizionati ad acquistare pacchetti minimi di azioni della Banca
(pari a 100 azioni) e a non venderli per continuare a beneficiare delle
condizioni economiche agevolate.

Contestualmente alla
sottoscrizione del “mutuo soci”, i consumatori sono
stati anche indotti ad aprire un conto corrente riservato ai soci
 con la prospettazione della necessità
di instaurare presso la Banca un nuovo rapporto di conto corrente ai fini del
perfezionamento del mutuo soci e della possibilità di usufruire anche in questo
rapporto dei vantaggi della qualifica di soci.

L’Antitrust
ha rilevato che le condotte di Popolare Vicenza hanno limitato
considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori in relazione ai prodotti
di finanziamento, inducendoli ad assumere una decisione commerciale che non
avrebbero altrimenti preso: ovvero, la sottoscrizione di titoli della banca
(titoli peraltro difficilmente negoziabili e liquidabili, stante la natura di
società non quotata della Banca popolare di Vicenza, e che nel corso del
finanziamento non potevano essere disinvestiti, pena la perdita delle
condizioni economiche agevolate previste).

L’Autorità ha inoltre accertato che la Popolare
di Vicenza, obbligando i consumatori anche all’apertura di un conto corrente
soci collegato al mutuo presso la stessa, ha posto in essere una pratica
legante mutui-conti correnti vietata dal codice del consumo.

CONSOB: IN ITALIA MANCA CULTURA FINANZIARIA

15 Settembre 2016

Gli italiani non sanno
come investire i propri risparmi e nelle loro decisioni si affidano per lo più
a parenti e amici.

E’ quanto emerge dal Rapporto
della Consob
 sulle
scelte di investimento delle famiglie che evidenzia come, a partire dal 2008,
la partecipazione delle famiglie ai mercati finanziari ha subito una contrazione
ma negli ultimi anni si è registrato un graduale recupero verso valori prossimi
ai livelli pre-crisi.

A fine 2015, in particolare, la quota di famiglie che
possedeva almeno un prodotto finanziario si è attestata al 50% del totale a
fronte del 55% nel 2007.

Il report
conferma la scarsa cultura finanziaria del nostro paese, poco propenso alle
innovazioni: i titoli di Stato restano l’investimento preferito, anche se,
insieme alle azioni e ai fondi di investimento, perdono terreno a favore delle
obbligazioni bancarie (sui dati, aggiornati alla fine del 2015, non è ancora
evidente l’impatto delle crisi di alcune banche).

Basso il
livello delle conoscenze finanziarie delle famiglie: soltanto il 44% ha una
corretta comprensione di cosa significhi il concetto di rischio-rendimento (il
34% non sa e il 22% ha un’idea errata), e l’inflazione è un concetto oscuro per
il 57% (50% non sa, 7% ha un’idea errata).

Più del 20% degli
intervistati, inoltre, dichiara di non avere familiarità con alcuno strumento
finanziario e il livello di conoscenze, omogeneo tra uomini e donne, è più
elevato trai soggetti più istruiti e residenti nel nord Italia. Più di un terzo
degli investitori si affida ai suggerimenti di familiari e amici,
altrettanti,  soprattutto con un livello
di istruzione elevato, ricorrono alla consulenza professionale.

ROAMING: COMMISSIONE EUROPEA RITIRA BOZZA DI REGOLAMENTO

15 Settembre 2016

La Commissione Europea ha ritirato la bozza del regolamento che riguardava le modifiche ai prezzi per
il roaming, cioè l’uso del telefono cellulare dall’estero per chiamate, SMS e
Internet.

La fine dei sovrapprezzi entro la metà del 2017 era stata una
delle principali promesse del presidente della Commissione Jean Claude Juncker
durante la campagna elettorale per le elezioni europee del 2014, e sembrava ormai
destinata ad essere approvata.

Dallo scorso 30 aprile è già in vigore un regolamento che riduce di 3-4 volte i
costi del roaming
, un taglio che avrebbe
dovuto precedere la fine vera e propria dei costi aggiuntivi entro la metà del
2017.

La bozza pubblicata nei giorni scorsi riguarda un aspetto dei
regolamenti sul roaming che si è rivelato molto controverso:
l’introduzione della clausola del “fair use”, ossia dell’utilizzo corretto. In
sostanza, la Commissione prevedeva un’abolizione delle tariffe aggiuntive del
roaming soltanto per un totale di 90 giorni l’anno e per non più di 30 giorni
consecutivi. In altre parole, la fine dei sovrapprezzi sarebbe stata limitata,
non completa.  Sulla base dei risultati
di una consultazione pubblica
, infatti, la Commissione proponeva un
approccio in linea con le esigenze degli Europei: i clienti dovrebbero poter
usare la propria tariffa nazionale all’estero per almeno 90 giorni l’anno in
totale. Non si può ritenere che i lavoratori frontalieri che si collegano ogni
giorno da casa pratichino attività di roaming anomalo permanente.

Ma la modifica è stata accolta da proteste molto dure
di parlamentari europei ed associazioni dei consumatori, che hanno
accusato la Commissione di essere tornata sui suoi passi e di aver ceduto alle
pressioni delle aziende di telecomunicazioni. La conclusione, al
momento è la rimozione della bozza, scomparsa dal sito della Commissione. Un nuovo regolamento sul “fair use” sarà pubblicato nei
prossimi giorni.

COSA SUCCEDE CON LA FATTURAZIONE DELLE BOLLETTE A 28 GG

14 Settembre 2016

Tantissime sono state le telefonate arrivate in
questi mesi sia al nostro call center 800 894191 che alla nostra pagina
facebook di consumatori che ci chiedevano di aver ricevuto una mail o un messaggio
dal proprio operatore telefonico che li avvertiva del passaggio della
fatturazione da 1 mese a 28 giorni e volevano sapere che cosa fare. Il problema
non è da poco.

 

Che cosa
succede con la fatturazione a 28 giorni

La prima conseguenza è che:

·     
aumentano i
costi, perché non si pagano più 12 bollette nell’arco di un anno, ma 13, con un
esborso dell’8,6% in più

La seconda conseguenza è che:

·     
non c’è più
certezza del giorno di pagamento che varia ogni mese, a volte cioè sarà a
inizio mese, altre volte a metà mese, altre volte capiterà alla fine del mese.
Quest’incertezza espone le famiglie già  provate
dalla crisi e che, ad esempio, hanno autorizzato il pagamento tramite RID
bancario, al rischio di “andare in rosso” con la conseguenza di dover pagare,
oltre alla bolletta, anche la commissione bancaria di massimo scoperto.

La terza conseguenza è che:

·     
è difficile
esercitare il diritto di recesso, che al momento rimane l’unico strumento in
mano al consumatore per rispondere alla modifica unilaterale di un’azienda di
servizio. Infatti tutte le compagnie telefoniche sono passate alla fatturazione
a 28 giorni, quindi il cambio ad altro operatore purtroppo non risolve il
problema. Inoltre, molti consumatori non possono esercitarlo in quanto
sottoscrittori di contratti con vincolo di permanenza per un certo periodo di
tempo.

La quarta conseguenza è che:

·     
la
fatturazione a 28 giorni non garantisce la comparazione delle
offerte e quindi la libertà e la consapevolezza del consumatore nello scegliere
un operatore piuttosto che un altro.

 

La
situazione a livello normativo

Per “sanare” la situazione l’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni (Agcom) lancia una consultazione per modificare la
Delibera n.
462/16/CONS. Adiconsum deposita un documento nel quale chiede: ... La scelta
da parte delle aziende di abbandonare la fatturazione mensile, introducendo
quella settimanale è un palese tentativo di aggirare le norme previste dalla
delibera  252/16/cons. Poniamo in evidenza che tale scelta unilaterale
oltre a provocare un forte aumento dei costi per i consumatori, che come ha già
evidenziato questa Autorità è dell’8,6%, crea anche una grossa vessatorietà nel
diritto di recesso quando esiste il vincolo alla permanenza per un certo
periodo di tempo con la medesima azienda ( la totalità delle proposte
contrattuali)… Deve essere ribadita l’obbligatorietà
della  cadenza mensile di ogni fatturazione dei costi relativi ad
offerte e contratti per garantire la comparazione delle offerte, la chiarezza
dei costi e dei possibili incrementi ed eliminare la differenza di modalità di
calcolo quando è a vantaggio dell’azienda per i costi dei servizi e a danno del
consumatore quando si decide di disdire il contratto…

 

Al termine della consultazione, l’Agcom emette la Delibera
121/17/CONS, che modifica la 462/16/CONS,
accogliendo in parte le nostre richieste sul ritorno alla fatturazione mensile.
Infatti, la Delibera obbliga le aziende telefoniche alla fatturazione a 1 mese
solo per la telefonia fissa, e alla fatturazione non inferiore a 28 giorni per
la telefonia mobile.

 

La Delibera 121/17/CONS viene, però, impugnata
dalle aziende telefoniche innanzi al Tar, il Tribunale amministrativo
regionale, che si pronuncerà il prossimo febbraio, che nel frattempo continuano
indisturbate a fatturare a 28 gg..

 

L’Autorità per le Comunicazioni ha annunciato in
questi giorni l’avvio di procedimenti sanzionatori nei confronti di Tim, Wind
Tre, Vodafone e Fastweb. Purtroppo, attualmente le “armi” in possesso delle
Authority sono “spuntate”.

 

 

Che cosa
serve

Noi di Adiconsum invochiamo un intervento
legislativo che imponga il ritorno alla fatturazione a 1 mese, non solo per
tutelare i consumatori, ma anche per impedire che altre aziende di servizio seguiranno
l’esempio delle compagnie telefoniche. Una su tutte Sky che ha già annunciato
il passaggio alla fatturazione a 28 giorni a partire dal prossimo ottobre.

 

Appello di Adiconsum ai consumatori

Continuate a segnalarci gli operatori
telefonici

che violano la Delibera 121/17/CONS

che prevede la fatturazione per il
telefono fisso a 1 mese e non a 28 giorni

a supporto della nostra richiesta di
intervento del Parlamento.

 

CALL CENTER ADICONSUM

800 894191 da telefono
fisso
06 44170244 da cellulare

pagina facebook: Adiconsum
nazionale

RYANAIR CANCELLA I VOLI: CONSEGUENZE E DIRITTI PER I PASSEGGERI

13 Settembre 2016

È una cancellazione programmata, unica per il
momento nella storia del trasporto aereo, quella annunciata e già operativa
fino ad ottobre della compagnia aerea low cost Ryanair.

 

La motivazione ufficiale fornita dalla compagnia è
lo smaltimento del monte ferie accumulato da piloti ed assistenti di volo del
vettore aereo.

 

La compagnia ha fatto sapere che
contatterà direttamente i passeggeri offrendo voli alternativi e rimborsi, ma
quali sono i diritti dei passeggeri in caso di cancellazione del volo?

 

La normativa di riferimento è il
Regolamento europeo 261/2014.

 

Se la compagnia può cancellare il volo in due casi,
per circostanze eccezionali e non eccezionali. Nel caso specifico di Ryanair si
tratta di circostanze non eccezionali, quindi i diritti dei passeggeri sono i
seguenti:

 

·     
hai diritto al
rimborso del biglietto (entro 7 gg) o
alla riprotezione su volo alternativo

·     
hai diritto
alla compensazione pecuniaria dai 250
ai 600 euro, ma non  se sei stato
informato precedentemente dalla compagnia della cancellazione. Anche qui però
ci sono dei distinguo. La compensazione non è dovuta se il passeggero viene
preavvertito della cancellazione almeno 2 settimane prima della data di
partenza del volo; oppure se il preavviso avviene in un lasso di tempo compreso tra 2
settimane e 7 giorni e la compagnia offre un volo alternativo, il cui orario di
partenza non può superare, però, le 2 ore di anticipo rispetto all’orario del
volo cancellato e le 4 ore in caso di ritorno; oppure se il preavviso arriva in
un tempo inferiore a 7 giorni e la compagnia offre un volo alternativo in cui
l’orario di partenza è solo di 1 ora in anticipo rispetto all’orario di
partenza previsto per il volo cancellato e l’arrivo non è superiore alle 2 ore

·     
hai diritto
all’assistenza, cioè a ricevere pasti
e bevande, sistemazione in albergo in caso di pernottamento, trasporto
aeroporto-albergo e viceversa, n.
2 chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.

 

In caso di mancato rispetto da parte di
Ryanair dei tuoi diritti, trattandosi di compagnia aerea con sede in un altro
Paese dell’Unione, per info e assistenza contatta:

 

 

Centro Europeo Consumatori Italia

dal lunedì al venerdì

tel. 06 44238090

e-mail: info@ecc-netitalia.it

via chat tramite il sito https://www.ecc-netitalia.it/it/


TAVOLO 4 BANCHE: ORA ASSISTERE I RISPARMIATORI AL MEGLIO

13 Settembre 2016

Si è tenuto presso la sede romana
di Banca Marche, il Tavolo nazionale sugli indennizzi forfettari dei
risparmiatori delle 4 banche in liquidazione, alla presenza dei rappresentanti
del Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD), dei responsabili dei
rapporti con le Associazioni Consumatori delle 4 banche e dei rappresentanti
delle Associazioni Consumatori.

Adiconsum ha partecipato all’incontro e ha
presentato le diverse casistiche pervenute all’Associazione da parte dei
risparmiatori, chiedendo al Fondo e alle 4 banche le diverse soluzioni nello
spirito del decreto finalizzato a rifondere i risparmiatori.  I rappresentanti del Fondo, nel ribadire tale
volontà, hanno trovato adeguate soluzioni alle fattispecie presentate.

Ora l’auspicio di Adiconsum è che quanto definito a
livello nazionale trovi coerente interpretazione a livello locale al fine di
assistere al meglio i risparmiatori in tutte le fasi del procedimento.

Auspichiamo, inoltre, che questa modalità di confronto
con il sistema bancario possa trovare eco anche in altri situazioni che vedono
i consumatori fortemente penalizzati nella tutela del proprio risparmio, quali,
ad es., Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca

ADICONSUM LANCIA INDAGINE CONOSCITIVA SULLE AUTO ELETTRICHE

12 Settembre 2016

Nell’ambito del protocollo sulla
mobilità elettrica sottoscritto con CEI Cives (la Commissione Italiana Veicoli
Elettrici a batteria, ibridi e a Celle a combustibile del Comitato
Elettrotecnico italiano), Adiconsum propone un questionario online, realizzato
in collaborazione con Università ed associazioni di categoria, dedicato alle
varie possibili modalità di ricarica domestica presenti nelle abitazioni
residenziali condominiali e loro pertinenze, rivolto ai consumatori.

 

L’obiettivo è quello di conoscere
attraverso lo strumento dell’indagine conoscitiva  la percezione che hanno
i consumatori sulla possibilità di un eventuale utilizzo del veicolo elettrico
e della sua ricarica presso la propria dimora.

 

 

Clicca qui per rispondere alle
domande.

 

Conoscere le tue risposte per noi è importante: solo così potremo contribuire allo sviluppo costruttivo di una mobilità
sostenibile!

 

IMPORTANTE: Ricordiamo che è già
attivo il Servizio congiunto Adiconsum-Cives di domanda-risposta.

 

Pertanto, se sei un appassionato di
auto elettriche o semplicemente vuoi ricevere informazioni sul loro
funzionamento puoi inviare la tua domanda:

 

·        via mail all’indirizzo: autoelettriche@adiconsum.it

·        via facebook: scrivendo alle pagine facebook Adiconsum nazionale e Consumatori di
macchine elettriche/E-mobility

·        via Twitter: twittando sull’account @adiconsum


 

Riceverai una risposta
scientificamente certa e garantita dalla posizione super-partes di ADICONSUM e CIVES.

LA STORIA A LIETO FINE DELL’OLIO EXTRAVERGINE CHE RISCHIAVA DI SPARIRE

11 Settembre 2016

Rientrano sul
mercato le migliori partite di olio extravergine di oliva prodotte nel nostro Paese,
che rischiavano di sparire.

Fino a qualche
mese fa la Ue, con il Regolamento 1830 introdotto nel luglio 2015, aveva
sbarrato la strada agli olii extravergine che contenevano acidi grassi
superiori al limite,  precedentemente
posto, dello 0,30%. Questi nuovi parametri declassavano, per piccole
oscillazioni, pregiate produzioni italiane 
da sempre riconosciute  e
certificate per le proprietà organolettiche e chimico fisiche  come eccellenze dei nostri territori e
ponevano a rischio le produzioni di due tra le varietà più rappresentative del
sud d’Italia, Coratina (Puglia) e Carolea (Calabria), e in pericolo almeno un
terzo del comparto calabrese.  

A cambiare il
destino di queste produzioni è stata la reazione delle associazioni di settore,
tempestive nel chiedere al ministro per le Politiche agricole Maurizio Martina
la rettifica dei parametri contenuti nel regolamento europeo.

E dopo una
intensa negoziazione tra Italia, Commissione Ue e Paesi aderenti al il
Consiglio oleicolo internazionale, finalmente in luglio il Coi ha approvato i
nuovi parametri degli acidi grassi, aumentando i limiti di acido eptadecanoico
e eptadecenoico rispettivamente  a 0,40 e
0,60, mentre per l’acido ecosenoico il limite viene fissato a 0,50.

Fa quindi un decisivo passo avanti lIndicazione geografica protetta per lOlio extravergine di olive
di Calabria
: il 20 agosto 2016 è stata pubblicata la domanda definitiva di registrazionedell’Igp sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea
 (C
305/08) e tra pochi mesi, il tempo della procedura, l’assegnazione del marchio
sarà definitiva: la certificazione garantirà che la coltivazione,
la molitura ed il processo di produzione siano realizzati interamente in Calabria.

È una notizia importante per tutto il comparto olivicolo oleario
nazionale, perché  la produzione di olio
di oliva da pressione in Calabria,
pari in media a 106mila tonnellate tra 2011 2014,
fa della regione la seconda produttrice d’Italia, dopo la Puglia. Ed è una
notizia importante per i  consumatori che
vogliono essere tutelati dai preoccupanti fenomeni di frodi, visto che sarà
garantita la tracciabilità su tutta la filiera produttiva.

Ma per chiudere la storia a
lieto fine non si può non  riportare un
recente studio di nutrigenomica, condotto da un gruppo di ricercatori
dell’Università di Bari (guidato dal prof. Antonio Moschetta, docente di
Medicina Interna  della facoltà), che ha
dimostrato che l’olio extra vergine di oliva più ricco di polifenoli ha un
potente effetto benefico sulla nostra salute, in particolare un’azione  antinfiammatoria e antitumorale. E
tra le protagoniste dello studio una delle cultivar pugliesi (la Coratina) che
rischiava appunto di sparire. La ricerca ha mirato a identificare geni e micro-RNA
deputati al funzionamento delle cellule infiammatorie (i monociti), la cui
espressione può variare in rapporto all’assunzione acuta di varietà di olio
extravergine d’oliva più o meno ricche in polifenoli (i composti chimici
“buoni” che vi sono contenuti e che conferiscono all’olio il sapore
caratteristico).

 

Lo studio ha confermato in pieno che
l’olio extravergine d’oliva ricco in polifenoli giova alla salute non solo da
un punto di vista metabolico, ma anche sullo stato ossidativo,
sull’infiammazione e sulla prevenzione dell’aterosclerosi e del cancro.

 

Questi risultati aprono nuovi ed
inediti scenari in ambito nutrizionale: i ricercatori sostengono che in un
prossimo futuro ogni ristoratore dovrà avere, insieme alla carta dei vini,
anche quella degli olii, e che la scelta di questi ultimi sarà basata sul gusto
e sulle proprietà nutrigenomiche. Ciò renderà possibile la difesa della qualità
dei migliori  olii italiani, della loro
palatabilità e delle loro già ampiamente riconosciute proprietà
chimico-fisiche.

 

Longevità e prevenzione delle
malattie cardiovascolari ed oncologiche sono gli obiettivi della cosiddetta personalizzazione
della nutrizione.

4 BANCHE: COSA FARE PER CHIEDERE L’INDENNIZZO FORFETTARIO

11 Settembre 2016

Dopo la firma del Verbale di Intesa fra le 4 banche
in liquidazione (Banca Marche, Banca Etruria, Cassa di risparmio di Chieti e
Cassa di Risparmio di Ferrara) e le Associazioni consumatori, tra cui
Adiconsum, e la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale sia del Decreto legge n.
59/2016 approvato dal Consiglio dei Ministri (G. U. n. 102 del 3 maggio 2016)
che del testo-coordinato del Decreto legge (G. U. n. 153 del 2 luglio 2016),
entra nel vivo la fase per ricorrere al Fondo di solidarietà o all’Arbitrato.

I criteri adottati per richiedere l’indennizzo
forfettario sono:

1.  
la data del 12
giugno 2014

2.  
il valore del
patrimonio

 

1.  
La data del 12 giugno 2014

È la data in base alla quale vengono distinti gli
investitori che potranno accedere
agli indennizzi automatici da quelli che invece dovranno procedere con
l’arbitrato:

Ø 
Se l’acquisto delle obbligazioni è avvenuto prima
del 12 giugno 2014:
si accede ai rimborsi automatici

Ø 
Se l’acquisto delle obbligazioni è avvenuto dopo il
12 giugno 2014:
si accede all’arbitrato.

 

2.   Il valore del
patrimonio

Gli investitori
che hanno acquistato le obbligazioni entro il 12 giugno 2014 possono chiedere
al Fondo di solidarietà istituito con la Legge di Stabilità 2016, l’indennizzo forfettario
solo se:

  1. il patrimonio
    mobiliare dell’investitore è inferiore a 100.000 euro alla data del 31
    dicembre 2015, esclusi gli strumenti finanziari all’oggetto
  2. l’ammontare del reddito lordo ai fini Irpef dell’investitore nel 2014 è
    inferiore a 35.000 euro.

 

COME RICHIEDERE
GLI INDENNIZZI

La domanda va indirizzata
al Fondo di solidarietà e deve indicare:

·      il nome, e l’indirizzo (anche digitale) dell’investitore

·      la banca presso la quale sono stati acquistati i titoli

·      la tipologia degli strumenti finanziari acquistati, le quantità e gli oneri
connessi all’acquisto.

A questo punto
il Fondo valuta:

·      la completezza della documentazione

·      la sussistenza delle condizioni

·      calcola l’importo dell’indennizzo

·      procede alla liquidazione entro 60 giorni.

 

A quanto
ammonta l’indennizzo forfettario

·      All’80% del corrispettivo pagato per l’acquisto delle obbligazioni, al
netto di oneri e spese connessi alle operazioni di acquisto e al netto della differenza,
nel caso fosse positiva, tra i rendimenti ottenuti e il rendimento di mercato
di un Buono del tesoro poliennale (Btp) in corso di emissione e della stessa
durata finanziaria dell’obbligazione oppure tra i rendimenti ottenuti e il
rendimento ricavato tramite interpolazione lineare dei buoni del tesoro poliennali
in corso di emissione aventi durata finanziaria più vicina.

 

ATTENZIONE

L’ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA ARBITRALE PRECLUDE LA
POSSIBILITÀ DI PRESENTARE ISTANZA AL FONDO PER L’INDENNIZZO FORFETTARIO DEGLI
STRUMENTI ACQUISTATI ENTRO IL 12 GIUGNO 2014.

LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA PER GLI INDENNIZZI
FORFETTARI PER GLI STRUMENTI ACQUISTATI ENTRO IL 12 GIUGNO 2014 NON PRECLUDE
INVECE LA POSSIBILITÀ DI ACCEDERE ALL’ARBITRATO PER LE OBBLIGAIZONI ACQUISTATE
DOPO TALE DATA.

 

IMPORTANTE:

Mercoledì
14 settembre
, Adiconsum
parteciperà al tavolo nazionale per definire gli aspetti tecnici. Per info e
assistenza contatta la sede territoriale Adiconsum più vicina.

PENSIONE INDIRETTA NON DOVUTA: L’INPS NON PUÒ CHIEDERE I SOLDI INDIETRO

10 Settembre 2016

L’Inps non può domandare la restituzione delle somme
corrisposte in eccesso a titolo di pensione indiretta, salvo che l’indebito sia
dovuto a dolo dell’interessato. è quanto ha stabilito la sentenza del Tribunale di Monza intervenendo nel
contenzioso che trae origine dalla richiesta di restituzione di oltre 89mila
euro effettuata dall’Inps ad un pensionato che aveva indebitamente percepito la
pensione indiretta dall’anno 2006 (anno di compimento del 21esimo anno di età
del pensionato con conseguente cessazione del diritto alla pensione) sino al
2014 (anno in cui l’Inps, accortasi dell’errore, sospendeva la corresponsione
delle rate mensili ed attivava la procedura di recupero dell’indebito).

Nel
caso in esame il presupposto per
la percezione del beneficio era proprio un’età inferiore ai 21 anni e l’Inps
era a conoscenza, fin dall’iniziale decorrenza della pensione indiretta, della
data di nascita e della data del compimento del 21º anno di età del ricorrente.
Pertanto, l’ente resistente già possedeva un’informazione circa il compimento
della maggiore età e, quindi, del venir meno del presupposto per l’erogazione
del beneficio, con conseguente
esclusione del dolo da parte del ricorrente, il quale non aveva nessun
obbligo di comunicare il compimento dell’età maggiorenne, essendo questo un
dato già in possesso dell’Inps.

NON È LEGITTIMO IL DIVIETO DI DETENERE ANIMALI DOMESTICI IN CONDOMINIO

10 Settembre 2016

Il divieto
di detenere animali domestici in condominio non è mai legittimo, neanche se 
contemplato nel regolamento condominiale sottoscritto dalle parti.

 

Il Tribunale
di Cagliari, con sentenza
del 22 luglio 2016,  ha infatti accolto il ricorso presentato da un
uomo al quale, in forza di un regolamento condominiale, era
stato proibito di tenere il proprio cane.

 

Per il giudice, infatti, la disposizione del
regolamento di condominio che vieta il possesso
o la detenzione di animali domestici deve ritenersi affetta da nullità sopravvenuta, in ragione della
previsione di cui all’ultimo comma
dell’articolo 1138 c.c., introdotta dalla legge numero 220/2012, in
forza della quale le norme del regolamento non possono vietare di possedere o
detenere animali domestici.

POVERTÀ: AL VIA DOMANDE PER IL SIA

9 Settembre 2016

Entra nel vivo l’attuazione del Piano
nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale. Dal 2
settembre è infatti possibile presentare le domande per essere ammessi a
beneficiare del SIA, Sostegno per l’Inclusione Attiva,
la misura nazionale di contrasto alla povertà che prevede l’erogazione di un
beneficio economico, condizionata all’adesione ad un progetto
personalizzato di attivazione sociale e lavorativa, in favore
delle famiglie in condizioni di fragilità sociale e disagio economico.

Il contributo può variare da 80 a 400 euro mensili
a seconda del numero dei componenti della famiglia, erogati ogni due mesi, per
un anno, attraverso una carta elettronica.

L’erogazione
del beneficio viene attivata dal bimestre successivo a quello di presentazione
della domanda; pertanto, per potervi accedere già dal primo bimestre
(novembre-dicembre 2016), i cittadini avranno tempo fino al 31 ottobre 2016 per presentare la domanda, secondo
le modalità stabilite dal proprio Comune di residenza (anche sulla base di indirizzi
regionali).

Non è comunque prevista una scadenza per la
presentazione delle domande, che potranno quindi essere
presentate anche nei bimestri successivi.

13 NUOVI RISCHI ALIMENTARI INDIVIDUATI DALL’EFSA IN EUROPA

9 Settembre 2016

L’Autorità europea per la sicurezza
alimentare (Efsa) ha pubblicato il Rapporto annuale  redatto in
collaborazione con la FAO e con l’Organizzazione
Mondiale della Sanità sui
rischi emergenti nella catena alimentare, che ha lo scopo di assistere i
gestori del rischio nel prevedere i potenziali rischi e adottare efficaci e
tempestive misure di prevenzione, a tutela dei consumatori. Il Rapporto
riguarda 22 paesi dell’Unione europea, più Svizzera e Norvegia.

Nel 2015, il rapporto ha individuato ben 13 tipologie di rischio legate ad alimenti presenti sul
territorio europeo, rischi che vanno dal rilevamento di micotossine
dannose all’identificazione di nuovi tipi di batteri:

  • – casi di intossicazione legati al consumo di
    barbabietole crude in Francia
  • – crescita del batterio Vibrio spp nelle acque del
    Nord e rilevamento della tetrodotossina (TTX), una neurotossina, nei molluschi
    bivalvi nel Regno Unito
  • – identificazione di un nuovo virus influenzale putativo
    in bovini e suini in Belgio
  • – aumento dei livelli delle micotossine
    deossinivalenolo e zearalenone in Italia nel 2014
  • – dermatite dovuta al consumo
    di funghi shiitake crudi o poco cotti in Francia
  • – aumento dell’incidenza di
    Salmonella infantis nella carne di pollo in Croazia
  • – diffusione di
    enterobatteri zoonotici produttori di carbapenemasi in Finlandia
  • – riso
    artificiale con plastica
  • – focoloaio di pseudotubercolosi dal
    batterio Yersinia pseudotuberculosis in latte crudo in Finlandia
  • fieno
    come alimento o additivo alimentare in Austria
  • – acido ossalico in frullati
    verdi in Germania
  • – presenza di bisfenolo F nella senape in Svizzera (su questo caso, l’Efsa ha sospeso la
    decisione se considerarlo o meno un rischio emergente
    )
  • – aumento della presenza delle
    micotossine deossinivalenolo e zearalenone rilevato in Italia nel 2014.

TERREMOTO: L’AEEGSI SOSPENDE IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DI ACQUA, LUCE E GAS

8 Settembre 2016

L’Autorità per l’energia ha approvato
un provvedimento di urgenza che sospende dal 24 agosto scorso la fatturazione e
il pagamento delle bollette di luce, gas e acqua a favore della popolazione
delle zone colpite dal terremoto nell’Italia centrale. Con la delibera
474/2016/R/com approvata nel Consiglio del 25 agosto, l’Autorità ha così
stabilito per la fornitura di energia elettrica, gas – compresi il gpl e altri
gas distribuiti per mezzo di reti canalizzate – e del servizio idrico
integrato.

Il provvedimento riguarda tutte le utenze nei Comuni
danneggiati dagli eventi sismici, come individuati da successivi provvedimenti
delle autorità competenti.

 

La misura verrà applicata dalla data
di emanazione da parte delle autorità competenti dei provvedimenti per
l’identificazione dei Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto e
successivi, e dei provvedimenti straordinari che verranno adottati dal Governo
a sostegno delle popolazioni interessate dagli eventi sismici.

La sospensione dei pagamenti delle
bollette è un primo provvedimento di urgenza, in vista di nuovi interventi
dell’Autorità che possano prevedere anche l’eventuale introduzione di
agevolazioni di natura tariffaria come già fatto per il terremoto in Abruzzo
del 2009 e per quello in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto del 2012.

 

La delibera è disponibile sul sito
www.autorita.energia.it

TERREMOTO: LE INIZIATIVE DI AGCOM A TUTELA DELL’UTENZA

8 Settembre 2016

L’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni ha adottato una serie di iniziative a tutela
delle popolazioni colpite dal sisma del Centro Italia del 24 agosto scorso,
volte a sollecitare e garantire massima diffusione alle misure adottate dagli
operatori di comunicazione elettronica nei territori coinvolti nelle emergenze. 

Una “Tabella delle iniziative urgenti e indifferibili” ed una
“Mappa della solidarietà” sono state redatte sulla base delle prime
informazioni fornite dai gestori e saranno via via aggiornate ad ogni nuova
comunicazione da parte degli operatori. Nella Tabella, distinte per ciascun
operatore, sono elencate, oltre alle attività operative di esercizio e
manutenzione per il ripristino urgente e il potenziamento dei servizi di
comunicazione elettronica, le principali iniziative adottate per far fronte
all’emergenza causata dal sisma.

Esse
consistono in:

·     
sospensione/proroga/storno
delle fatture

·     
sospensione delle azioni di
sollecito pagamento, recupero del credito e delle procedure di disattivazione
del servizio per morosità

·     
attivazione gratuita del
servizio di trasferimento di chiamata su rete fissa (verso numerazioni di rete
fissa o mobile)

·     
trasloco gratuito della linea
di rete fissa a richiesta del cliente

·     
ripristino gratuito delle linee
e degli apparati di terminazione d’utente danneggiati.

È ONLINE IL REGISTRO TRASPARENZA DEL MISE

8 Settembre 2016

Il ministero dello Sviluppo economico si rende trasparente per i cittadini:
è online, su iniziativa del
ministro Carlo Calenda , il “Registro Trasparenza”: alla piattaforma saranno chiamati
a iscriversi i soggetti portatori di interessi, come i consulenti,
gli studi legali, le imprese e le associazioni di categoria, le organizzazioni
non governative e
tutti i soggetti che svolgono attività di lobbying e che interagiscono con il ministero.

L’obiettivo dell’iniziativa, si legge in una nota
del Mise, è di rispondere all’esigenza
sempre più sentita da parte dei cittadini di seguire da vicino l’attività della
Pubblica amministrazione.

VACCINAZIONI: 10 QUELLE OBBLIGATORIE. SANZIONE DA 100 A 500 EURO PER OMISSIONE

7 Settembre 2016

A pochi giorni dall’inizio del nuovo anno
scolastico, non si placa il dibattito tra fautori e non dei vaccini obbligatori
scatenato dal decreto legge 73/2017, convertito nella legge 119/2017 ed entrato
in vigore lo scorso 6 agosto.

 

La legge “al fine di assicurare la tutela della
salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza
epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di
garantire il conseguimento degli obiettivi prioritari del Piano nazionale
prevenzione vaccinale 2017/2019” ha stabilito per i bambini/ragazzi della
fascia di età compresa tra zero e 16 anni i seguenti 10 vaccini obbligatori:

1.  
anti-poliomielitica

2.  
anti-difterica

3.  
anti-tetanica

4.  
anti-epatite B

5.  
anti-pertosse

6.  
anti-Haemophilus
influenzae tipo b

7.  
anti-morbillo

8.  
anti-rosolia

9.  
anti-parotite

10.               
anti-varicella.

 

Sono invece gratuite, ma non obbligatorie, le
seguenti vaccinazioni:

·     
anti-meningococcica
B

·     
anti-meningococcica
C

·     
anti-pneumococcica

·     
anti-rotarivirus.

 

Le
vaccinazioni avvengono secondo un preciso Calendario nazionale relativo a
ciascuna fascia (coorte) di nascita.

 

 

Vaccinazioni
obbligatorie e iscrizione scolastica

I dirigenti scolastici sono tenuti all’atto
dell’iscrizione dei minori di età compresa tra zero e 16 anni  a richiedere ai genitori/tutori/affidatari la
documentazione attestante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie o la
richiesta di vaccinazione alla ASL. La documentazione va presentata entro il
termine di scadenza dell’iscrizione. Nel caso sia sostituita da
un’autocertificazione, il termine per la presentazione della documentazione con
l’effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di
ogni anno.

 

IMPORTANTE: solo per l’anno scolastico 2017/2018 e
il calendari dei servizi educativi per l’infanzia/scuole d’infanzia/provate non
paritarie, il termine per la presentazione della documentazione è il 10
settembre 2017, mentre per gli altri gradi di istruzione e i centri di
formazione professionale regionale è il 31 ottobre 2017.  In caso di autocertificazione, la
documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni deve essere
presentata entro il 10 marzo 2018.

 

La vaccinazione obbligatoria costituisce requisito
di accesso ai servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, incluse
quelle private non paritarie. Non costituisce invece requisito di accesso per
gli altri gradi di istruzione compresi i centri di formazione professionale
regionale o per il sostenimento degli esami.

 

Casi di
esonero dalle vaccinazioni

L’esenzione dall’obbligo di vaccinazione sussiste
solo in caso di immunizzazione o in caso grave pericolo per la salute. Entrambe
le situazioni devono essere comprovate da certificato medico. Naturalmente
l’esenzione dall’obbligo riguarda solo la somministrazione del vaccino riferito
a quella malattia per cui si risulta immuni, non a tutti gli altri.

 

Sanzioni
per mancata vaccinazione

In caso di mancato rispetto dell’obbligo vaccinale,
la ASL convoca i genitori/tutori/affidatari per un colloquio informativo e per
sollecitare gli adempimenti previsti dalla legge. Se a seguito del termine indicato
nell’atto di contestazione, essi non provvedono all’effettuazione delle
vaccinazioni, viene loro irrogata una sanzione che va dai 100 ai 500 euro.
Nessuna sanzione, invece, è comminata nel caso essi provvedano a far
somministrare il vaccino in formulazione monocomponente o la prima dose in caso
di vaccini in formulazione parzialmente combinata.

 

Controversie
per danno da vaccino e somministrazione di farmaci

Il ricorso per il riconoscimento di un indennizzo va
presentato nei confronti dell’AIFA, Agenzia italiana del farmaco, che
rappresenta la controparte in questi casi. Ciò vale per i giudizi di primo
grado a partire da un mese dopo la pubblicazione della legge sulla Gazzetta
ufficiale e quindi da dopo il 6 settembre 2017.

 

 

L’obbligo
dei vaccini sarà per sempre?

Per il momento almeno per i prossimi 3 anni, quindi
fino al 2020. La cessazione dell’obbligatorietà di uno o più vaccini sarà a
cura del Ministero della Salute con apposito decreto, sentiti il Consiglio
superiore di sanità, l’Agenzia italiana del farmaco, l’Istituto superiore di
sanità e la Conferenza  Stato-regioni, e
successivamente sempre con cadenza triennale. La decisione sarà presa sulla
base della verifica dei dati epidemiologici, delle reazioni avverse segnalate,
delle coperture vaccinali eseguite, effettuata dalla Commissione per il
monitoraggio dell’attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri sui livelli essenziali di assistenza (LEA).

 

Per quanto riguarda invece i 4 vaccini non
obbligatori (anti-meningococcica B e C, anti-pneumococcica e anti-rotavirus),
che attualmente sono offerti gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale, il
Ministero della Salute sentito l’Istituto superiore di sanità, fornirà indicazioni
in merito ogni 6 mesi (prossima data febbraio 2018).

 

Ogni anno l’Agenzia italiana del farmaco presenterà
una relazione sui risultati della vigilanza sui farmaci e sulle reazioni
avverse dovute alla vaccinazione al Ministero della Salute che a sua volta lo
trasmetterà alle Camere. Inoltre l’Aifa pubblicherà sul proprio sito internet i
dati sulla disponibilità dei vaccini sia nella formulazione monocomponente che
parzialmente combinata.

MENO RAME NEI MANGIMI E QUINDI NELL’AMBIENTE

7 Settembre 2016

L’Efsa ha raccomandato una riduzione del tenore
massimo di rame nei mangimi destinati a suinetti, bovini e vacche da latte e un
aumento in quelli per le capre. 

In particolare gli esperti raccomandano che il contenuto di rame nei mangimi completi per
suinetti non superi i 25 mg per kg (una diminuzione rispetto ai precedenti 170
mg/kg). Il tenore massimo di rame in un mangime completo per vacche da latte e
bovini dovrebbe essere ridotto da 35 mg/kg di mangime a 30 mg/kg.

La
diminuzione, oltre a ridurre il rilascio di rame nell’ambiente tramite le
deiezioni, potrebbe contribuire a ridurre la resistenza agli antimicrobici nei
suini e nell’ambiente.

PACCA SUL SEDERE: È REATO SE LA MANO SI SOFFERMA

7 Settembre 2016

Per la Cassazione
è violenza sessuale la permanenza della mano sul lato B per un “apprezzabile
lasso di tempo”. Si tratta di una sentenza che torna su un tema controverso in
giurisprudenza ed emessa per condannare un carabiniere che aveva mantenuto la
pressione della mano sul gluteo per un “tempo apprezzabile”. Il giudice,
nonostante il tentativo di difesa del carabiniere che riteneva che ad entrare
in contatto con il gluteo della donna fosse stata la fondina della pistola, non
ha avuto dubbi sulla sussistenza dell’elemento
soggettivo del reato contestato.

AL VIA LA CAMPAGNA #CASACONVIENE DEL MEF

7 Settembre 2016

È partita la Campagna informativa promossa dal Ministero dell’Economia e delle finanze (MEF) a cui Adiconsum aderisce.

30 in totale i soggetti impegnati a promuovere con il MEF le azioni a favore dei cittadini per informare pienamente su tutte le possibilità offerte dalle iniziative varate dal Governo sulla casa.

Per realizzare questo obiettivo la Campagna comprende la stampa e la distribuzione di una brochure informativa che riporta tutti gli interventi in tre sezioni:
1. Acquistare e affittare
2. Arredare
3. Ristrutturare e riqualificare.

Sul sito www.casa.governo.it, sono disponibili tutti i materiali, compresi 3 video su:
1. Garanzie mutui

2. Bonus mobili giovani coppie

3. Bonus energia.

CONSUMATORE FINISCE IN TERAPIA INTENSIVA PER INTEGRATORE “DESMODIUM”

6 Settembre 2016

Quante volte siamo stati tentati di
acquistare un integratore alimentare convinti che la sua assunzione ci avrebbe
aiutato a superare quel momento di stanchezza o comunque a migliorare le nostre
condizioni fisiche e di benessere generale? Ebbene non è sempre così. Il
Ministero della Salute ha infatti emesso un avviso ai consumatori sul rinvenimento
nell’integratore alimentare “Desmodium” delle sostanze psicoattive non
autorizzate Mefedrone, Catinone, Norefedrina, responsabili del ricovero in
terapia intensiva di un consumatore siciliano.

 

Ecco i dati del prodotto sotto esame:

·     
Nome: Desmodium

·     
Produzione: Francia,
Laboratoires-Fenioux

·     
Lotto: n° 17023/1

·     
Scadenza: 01/2020

·     
Codice a barre:
3700790001771

·     
Acquistato: via
internet

·     
Sostanze presenti non
autorizzate: Mefedrone, Catinone, Norefedrina, ad azione stimolante e
anoressizzante.

 

Naturalmente il consiglio è quello di
non acquistare il Desmodium e di rivolgersi sempre al proprio medico curante
prima di acquistare/consumare un integratore alimentare.

 

Il Ministero della Salute ha elaborato
un decalogo per un uso corretto degli integratori alimentari, che
sinteticamente riportiamo:

1.  
non usare gli
integratori in sostituzione di una dieta varia ed equilibrata

2.  
usare per completare
la propria dieta, ma non per compensare comportamenti alimentari scorretti

3.  
non usare senza il
parere del medico se non si è in buone condizioni di salute o se si usano
farmaci, se si vogliono usare più integratori in associazione o se l’impiego è
destinato a bambini, e donne in gravidanza o impegnate nell’allattamento

4.  
consultare
periodicamente il proprio medico in caso di uso prolungato dovuto a particolari
condizioni patologiche

5.  
interrompere l’assunzione
d in caso di effetti indesiderati e comunicarli subito al proprio medico

6.  
leggere attentamente
le modalità d’uso, le modalità di conservazione, gli ingredienti presenti, le
proprietà, le avvertenze

7.  
non assumere gli
integratori in dosi superiori a quelle indicate in etichetta

8.  
nella riduzione del
peso l’uso dell’integratore alimentare è solo secondario e accessorio

9.  
in caso di
svolgimento di attività sportiva, l’eventuale assunzione di un integratore
dipende dal tipo di attività svolta e dalle esigenze individuali

10.               
diffidare di
integratori pubblicizzati con proprietà mirabolanti.

 

 

Gli integratori
alimentari ammessi sono pubblicati nel Registro nazionale degli integratori
alimentari presente sul sito del Ministero della salute.

SÌ ALL’IMPIEGO DI 007 PER SCOPRIRE FINTA MALATTIA DEL DIPENDENTE

6 Settembre 2016

Il datore di
lavoro può impiegare un investigatore privato per scoprire se il dipendente sta
davvero male come risulta dal certificato medico fornito.

Lo chiarisce una
recente sentenza della Corte di Cassazione che ha stabilito legittimo il
licenziamento per giusta causa del lavoratore che dichiarava una lombo-sciatalgia
ritenuta inesistente dall’investigatore che lo aveva sorpreso in una serie di
azioni incompatibili con la patologia lamentata.

A nulla è valso
opporsi all’uso del detective: la Suprema Corte ha precisato  che il datore ha il diritto di ricorrervi per
verificare l’attendibilità del certificato medico. 

USURA: UN BUSINESS CRIMINALE IN AUMENTO, I DATI DEL RAPPORTO EURISPES

6 Settembre 2016

La pubblicazione del Rapporto
Eurispes sul fenomeno dell’usura segnala il costante aumento di questo grave
fenomeno criminale che colpisce famiglie e aziende, dietro il quale si annida
sempre più spesso la malavita organizzata.

I dati
sono allarmanti: ammonta ad almeno 82 miliardi all’anno il fatturato di questa
attività criminale che colpisce famiglie e imprese. Una stima a cui si arriva a
partire da un capitale prestato dai “cravattari” – spesso collegati alla
criminalità organizzata – che si aggira sui 37,25 miliardi di euro (dati 2015)
e applicando un tasso d’interesse medio del 10% al mese, così che il capitale
effettivamente restituito lievita fino a 82 miliardi. Ma il dato reale, tenuto
conto che generalmente i tassi applicati dagli usurai sono ancora più elevati, potrebbe
essere ancora più alto.
La maggior parte di questa mole di denaro
proviene dalle famiglie. Secondo l’Eurispes negli ultimi due anni circa il 12%
delle famiglie (su un totale di 24,6 milioni di famiglie) si è rivolto a
soggetti privati (non parenti e amici) per ottenere un prestito, non
riuscendolo a ottenere dal sistema bancario. I ricercatori ipotizzano un
prestito medio di 10mila euro – richiesti anche in diverse occasioni – per una
cifra di 30 miliardi  di euro per 3
milioni di nuclei familiari in difficoltà. Dal lato delle imprese la categoria
professionale che risulta più colpita dall’usura è quella dei commercianti. La
stima per il totale delle aziende del settore commercio e servizi è di 5
miliardi di capitale versato e di 11 miliardi di capitale restituito. Ma anche
le imprese agricole non sono immuni da questo flagello. L’Eurispes, infatti,
stima che circa il 10% dei soggetti di questo comparto sia stato coinvolto,
calcolando 5 miliardi di capitale prestato e 11 di capitale restituito.

“Occorre intervenire sul sovraindebitamento,
che rappresenta la premessa dell’usura
– dichiara il Presidente di Adiconsum
Walter Meazza – e su questo Adiconsum è
in prima linea con il Fondo di prevenzione dell’usura e del sovraindebitamento,
uno strumento prezioso a difesa delle famiglie in difficoltà. Tante le persone
aiutate  che non
sono più in grado di coprire con le loro entrate mensili tutte le spese
necessarie per il sostentamento del nucleo familiare (vitto, mutuo, bollette,
spese sanitarie, etc. ),
e che
Adiconsum continua ad aiutare, dando un importante contributo a questa
battaglia di civiltà e legalità.”


Per leggere il comunicato stampa clicca qui.


Fondo di prevenzione del sovraindebitamento e usura
gestito da Adiconsum:

tel. 06 44170238 – fax 06 44170230
lunedì e venerdì dalle 10 alle 13; mercoledì dalle 15
alle 17

E-mail: prevenzioneusura@adiconsum.it


DA ANTITRUST MULTA A TELECOM E WIND PER PRATICHE SCORRETTE

5 Settembre 2016

L’Antitrust
ha comminato a Telecom e Wind una multa, rispettivamente, di 410.000 e 455.000
euro, per aver adottato pratiche commerciali scorrette in occasione della
riduzione del periodo di rinnovo delle offerte di telefonia mobile sottoscritte
dai propri clienti da 30 a 28 giorni.

In
particolare, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) ha
accertato la scorrettezza della condotta delle due società consistente
nell’aver modificato il periodo di rinnovo, tra l’altro, delle opzioni voce
mobili abbinate alla vendita a rate di prodotti (smartphone,
tablet ecc
.), prevedendo a carico di coloro che avevano esercitato
il diritto di recesso l’addebito in un’unica soluzione del saldo delle rate
residue.

Per quanto riguarda Telecom, la pratica prevedeva anche il pagamento
di ulteriori somme nelle ipotesi di passaggio ad altro operatore. Nel caso di
Wind, invece, è stata considerata scorretta anche la condotta consistente
nell’aver modificato il periodo di rinnovo anche per le opzioni rispetto alle
quali era stato applicato uno sconto sul costo di attivazione, richiedendo, in
caso di cessazione anticipata, un corrispettivo per il recupero di tale sconto.

L’Antitrust
ha rilevato che l’imposizione unilaterale della riduzione da 30 a 28 giorni del
periodo di rinnovo da parte dei due operatori telefonici ha comportato un
aggravio economico per tutti i clienti che non intendevano accettare tale
modifica. Sulla base del Codice del Consumo le pratiche sono state quindi
ritenute aggressive in quanto idonee a limitare la libertà di scelta del
consumatore e il conseguente esercizio del diritto di recesso.

STOP ALLE TARIFFE DI ROAMING NON CONFORMI AL REGOLAMENTO EUROPEO

5 Settembre 2016

E dopo Tim e Wind parte anche per H3G il procedimento sanzionatorio da
parte dell’Agcom per il mancato rispetto delle disposizioni europee in materia
di tariffe del servizio di roaming al dettaglio.

I procedimenti prendono le mosse dall’attività di vigilanza
dell’Autorità sulla corrispondenza delle tariffe applicate dagli operatori
mobili ai consumatori italiani, per i servizi fruiti all’estero. Dalle
verifiche effettuate è emerso che gli operatori TIM, WIND ed H3G non rispettano
le prescrizioni europee del Regolamento UE 2015/2120.

Tale Regolamento, in
vista della tariffa unica europea (roam
like at home
) in vigore dal 15 giugno 2017, individua infatti un periodo
transitorio in cui l’operatore è tenuto a rispettare un tetto massimo del costo
di roaming (oltre la tariffa nazionale) da applicare al consumatore quando
utilizza il cellulare in altri paesi dell’UE per telefonare, inviare un
messaggio o collegarsi online. I procedimenti sanzionatori adottati da AGCOM
comportano per gli operatori l’obbligo di dimostrare la cessazione della condotta
contestata e l’avvio delle procedure di rimborso agli utenti danneggiati.

SPRECHI ALIMENTARI, FINALMENTE LA LEGGE

5 Settembre 2016

Il nostro Pese si è finalmente dotato di  una normativa contro gli sprechi alimentari
con la legge 166/2016 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 30 agosto scorso.
Finalità del provvedimento è limitare gli sprechi dei prodotti alimentari,
farmaceutici e altro, che si verificano durante le fasi della produzione,
trasformazione, distribuzione e somministrazione.

Tra gli
obiettivi principali della nuova norma spicca proprio l’incremento del recupero
degli sprechi e della donazione delle eccedenze, con la loro destinazione, in
via prioritaria, a quanti sono in condizioni di sofferenza economica. Per
raggiungere tali obiettivi non sono stati introdotti nuovi divieti, obblighi e
sanzioni, ma la lotta contro gli sprechi viene promossa attraverso misure di
incentivazione e sensibilizzazione degli operatori del settore alimentare,
ossia gli imprenditori e altri soggetti che svolgono attività di produzione,
confezionamento, trasformazione, distribuzione e somministrazione degli
alimenti.

Nel nostro Paese, infatti, ogni anno vengono
buttate nella spazzatura 5 milioni di tonnellate di cibo, per un controvalore
di 12 miliardi di euro. Una situazione inaccettabile. Già oggi si riescono a
salvare e a devolvere a chi ne ha bisogno 550.000 tonnellate di eccedenze, ma
il traguardo è di arrivare, in breve tempo, a un milione di tonnellate.
Inoltre, con la legge viene favorito il recupero di altri prodotti, in
particolare quelli farmaceutici, a fini di solidarietà sociale.

Infine,
una parte dell’attenzione è dedicata a limitare gli impatti negativi
sull’ambiente e a promuovere l’educazione dei cittadini per diminuire gli
sprechi.

EFSA: IL COLORANTE ANNATTO NON È SICURO

4 Settembre 2016

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare
(Efsa) ha dichiarato di non essere in grado di valutare la sicurezza di alcuni
estratti alimentari derivati dal colore annatto a causa della mancanza di dati,
e quindi, in base al principio di precauzione, ne raccomanda la sostituzione.

Attualmente in Europa l’annatto (E 160b) è
autorizzato come colorante alimentare entro un range che varia da 10 a 50 mg al
chilo dipendentemente dal tipo di cibo. Nel vecchio continente i derivati
annatto sono utilizzati come coloranti per margarina e formaggi come il cheshire, l’edam, lo stilton e
il muenster,  pesce
affumicato, liquori, dessert, cereali per la colazione, snack, prodotti da
forno, grassi emulsionanti e gelati. In particolare, tra questi,
l’utilizzo del colorante E 160b è molto comune tra i ghiaccioli  (Gelatelli Lidl, Ghiaccioli Conad, ghiaccioli
Carrefour) ed è presente per dare la colorazione  arancione a prodotti come i biscotti Orangino
della linea gluten free.

La colorazione del pigmento presente in
annatto provengono dai carotenoidi bissina e norbissina. L’Efsa, così come
riportato anche dal Diary Reporter, ha sottoposto ad esame cinque estratti
di annatto che vengono elaborati in modi diversi. Il panel di esperti ha
decretato che “non ci sono
conclusioni affidabili sul potenziale genotossico di estratti di
annatto  che si possano trarre dagli
studi pubblicati disponibili, che usano metodi di prova qui non
convalidati o soffrono di carenze metodologiche e segnalazione inadeguata”. La
precauzione riguarda nello speficico: solventi estratti da bissina e
norbissina (E 160b (i)), estratti alcalinici da annatto (E 160b (ii)) e
estratti di olio di annatto (E 160b (iii )), che è meglio sostituire con altri
coloranti.

Adesso bisognerà capire se le aziende che
commercializzano prodotti con questo additivo si muoveranno in fretta per
sostituirlo con altri più sicuri, ascoltando il parere dell’Efsa, oppure no.

FIDUCIA CONSUMATORI, ITALIA TRA GLI ULTIMI IN UE

4 Settembre 2016

L’Italia
non è un Paese a misura di consumatori. Questo in estrema sintesi il giudizio
della Commissione europea che emerge dal “Quadro di valutazione  2016” dei mercati al consumo, che rileva una
performance al di sotto della media Ue.

I
prezzi sono tra i più alti della media, la qualità dell’offerta è al di sotto
degli standard degli altri mercati, spedire pacchi o raccomandate è più
complicato che in Bulgaria, avere Internet in casa più difficile che in Grecia,
i mezzi pubblici sono vissuti come un incubo… Tutto ciò emerge nello studio che
evidenzia il grado di fiducia, aspettative, possibilità di scelta, disguidi,
lamentele per 44 mercati al consumo differenti.

Eppure
tra il 2013 e il 2015, il clima di fiducia sull’Italia è migliorato, sia per
quanto riguarda i mercati dei beni nel loro complesso (da 79 a 81 punti), sia
per quanto concerne i mercati dei servizi (da 72,8 a 75,3). Miglioramenti che,
a quanto pare, non sono ancora sufficienti a recuperare terreno e colmare i
problemi percepiti dai clienti.

Uno
di questi è sicuramente il livello dei prezzi: quello italiano è visto, ed
effettivamente lo è, come uno dei mercati più cari. Ancora, l’Italia è agli
ultimi posti in classifica (assieme a Croazia e Spagna), per qualità dei
servizi telefonici di rete fissa: tanti problemi, pochi allacci e poca
possibilità di scelta. E poi a livello nazionale si sconta ancora la questione
della «povertà energetica», che la Commissione identifica come «seria» per un
gruppo di Stati di membri che include anche l’Italia (Bulgaria, Cipro, Croazia,
Grecia, Italia, Lituania, Romania e Ungheria). Il vero nodo è quello trasporti:
quando si parla di tram, autobus e treni, in Italia l’indice di fiducia tocca
il minimo di tutta l’Ue.  Le uniche eccellenze i mercati «libri e
giornali» (+0,1 rispetto alla media Ue) e «servizi Ict» (+0,2). 

Cosa
fare?

Norme
favorevoli ai consumatori, perché, come ha ricordato il Commissario per la
Giustizia e la tutela dei consumatori Vera Jourova, “riforme del mercato e
un’efficace applicazione delle norme a tutela dei consumatori fanno crescere la
fiducia dei consumatori.”

Le
prestazioni dei mercati sono migliori se aumenta la fiducia dei cittadini. Per
questo, ad esempio, la scarsa fiducia dei consumatori nei servizi finanziari è
stata all’origine della direttiva sul credito al consumo; ora che la
direttiva è in vigore, sostiene la Commissione, si osserva una crescente
fiducia in questo settore. I consumatori segnalano difficoltà sui mercati delle
telecomunicazioni e la Commissione intende presentare una proposta per
risolvere questo problema. Le recenti proposte della Commissione relative
ai contratti nel settore digitale mirano a migliorare la fiducia dei
consumatori negli acquisti online transfrontalieri.

Infine,
il quadro di valutazione conferma i risultati del semestre europeo: settori
come i servizi ferroviari e la fornitura di acqua e di energia elettrica
richiedono riforme strutturali in alcuni paesi, come il nostro, perché i
risultati della valutazione variano considerevolmente tra gli Stati membri.

FURTO D’IDENTITÀ: SAI COME DIFENDERTI?

4 Settembre 2016

Subire un furto è sempre un’esperienza sgradevole, ma lo
è ancor di più il
furto del proprio nome, cognome, data e luogo di nascita per fini fraudolenti. Il
problema del furto di identità è che ce ne accorgiamo troppo tardi, solo quando ad esempio, si va a
richiedere un prestito e si viene a scoprire che a nostro nome né è stato già
attivato uno, oppure quando ci arrivano le rate da pagare per l’acquisto di una
macchina che non  abbiamo comprato… Come
difendersi? La migliore arma in questi casi è la prevenzione, ed è
importantissima considerando che grazie allo sviluppo e alla diffusione delle
nuove tecnologie, il furto d’identità viaggia sempre di più su internet, tanto
che ormai si parla anche di Cybercrime.

La prevenzione dal furto d’identità viaggia su più
fronti: sul fronte dei propri dati personali, dei propri dati economici, su
Internet e social network.

 

Come prevenire il furto
dei propri dati personali

I propri dati personali vanno gestiti nella maniera più
appropriata.
È necessario:  conservare  in un luogo sicuro una fotocopia dei propri
documenti (carta d’identità, passaporto, patente, tesserini vari, ecc.);  evitare di riporli tutti nello stesso posto,
soprattutto quando si è in viaggio; non portarli tutti appresso quando si esce,
evitando di lasciarli in macchina; non lasciare mai incustoditi giacca o borsa
contenenti i documenti; prestare attenzione a chi ci chiede di comunicare i
nostri dati e fornirli solo dopo aver verificato la liceità della richiesta e
inviarli, se necessario, utilizzando la procedura più sicura; utilizzare una
cassetta della posta che sia accessibile solo da noi; distruggere i vecchi
documenti con un apparecchio distruggi documenti; controllare l’arrivo delle
bollette delle utenze domestiche segnalandone eventuale mancata ricezione facendo
verificare al gestore l’eventuale invio ad un altro indirizzo.

 

 

Come prevenire il furto
dei propri dati economici

I dati economici devono essere puntualmente verificati.
È importante: annotare le date di arrivo degli estratti conto bancari e della
carta di credito, verificando l’esattezza degli importi e l’addebito o accredito
delle varie operazioni; distruggere con l’apposito apparecchio, o sminuzzando a
mano, i vecchi documenti (libretti di assegni, estratti contro etc) prima di
gettarli nell’immondizia; limitare il numero delle carte di credito da portare
nel portafoglio, verificandone spesso la presenza e, dopo un’operazione,  facendo attenzione a non firmare  la ricevuta senza aver prima accertato
l’importo riportato; per il pin del bancomat/carta di credito scegliere per la
password una combinazione difficile da individuare (no quindi all’utilizzo di
data di nascita o codice fiscale), comporlo sempre al riparo da occhi
indiscreti e soprattutto non darlo e comunicarlo a nessuno; non perdere mai di
vista il portafoglio; verificare il numero degli assegni presenti nel proprio
carnet; avvertire la società emittente 
in caso di non ricezione della nuova carta di credito entro un tempo
ragionevole; richiedere subito, in caso di smarrimento o furto della carta di
debito o di credito, il blocco alla banca o società emittente; attivare il
servizio postale che, in caso di cambio di domicilio, vi fa recapitare tutta la
corrispondenza arrivata al vecchio indirizzo.

 

 

Come prevenire il furto
d’identità quando si naviga in internet

Per navigare su Internet bisogna aggiornare  regolarmente il sistema operativo del
computer; utilizzare un buon antivirus, firewall, anti-spam, anti-dialer, per
proteggere il software; non utilizzare i software che generano le password in
automatico; controllare sempre l’indirizzo Url del sito su cui si sta
navigando; non cliccare su link ricevuti  via mail e di cui non si conosce la
provenienza.

 

Come prevenire il furto
d’identità quando utilizzate i social

Sui social occorre fare attenzione agli sconosciuti
evitando di accettarne o richiederne 
l’amicizia; non dare informazioni di carattere personale (anche
l’iscrizione a determinati gruppi può essere un indizio per un cyber ladro);
non rispondere a richieste di denaro anche se sembrano provenire da amici (in
questo caso verificare la richiesta chiamandolo direttamente).

 

Cosa fare se si rimane
vittima di un furto d’identità

Non appena vi accorgete di aver subito un furto
d’identità denunciate subito il fatto ai carabinieri/polizia e alla Guardia di
Finanza-Nucleo speciale frodi tecnologiche e alla Polizia postale. Contattate
subito la banca/posta e le aziende delle vostre utenze domestiche e la
finanziaria in caso di pagamenti rateali. Contattate anche Adiconsum, associazione
difesa consumatori e ambiente, per ricevere assistenza e supporto (tel.
06-4417021 www.adiconsum.it).

 

Progetto Sypcit

Per una navigazione sicura, è stata messa a punto la app
MP-Shield. Si tratta di una versione “beta”, cioè ancora
sperimentale, testata dagli esperti, ma che ha bisogno della verifica da parte
dei consumatori. Al momento è disponibile solo per smartphone del sistema
Android. Questa app è il risultato di un importante progetto europeo denominato
Sypcit, coordinato da Adiconsum nazionale, in collaborazione con il
Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Roma Tor Vergata, di Kaspersky
Lab Italia, Expert System e del supporto della Guardia di Finanza-Nucleo
speciale frodi tecnologiche.

 

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