VIAGGI IN NAVE: ANTITRUST SANZIONA LA COMPAGNIA MOBY S.P.A.

17 Giugno 1980

È tempo di vacanze, ma non
di abbassare la guardia. Purtroppo, le brutte sorprese sono sempre in agguato e
non vanno in “vacanza”!

 

È il caso della nota
compagnia navale Moby S.p.A. (Gruppo Onorato Armatori) che collega le
principali isole (Sardegna, Sicilia, Isola d’Elba, Isole Tremiti, Corsica) multata
dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per aver posto in essere
due pratiche commerciali scorrette ai danni dei consumatori. Tutto questo
mentre lo scorso 15 maggio riceveva per la seconda volta l’Italia Travel
Awards, il premio più prestigioso nel settore dei viaggi e del turismo. Il
premio come “Migliore Compagnia di traghetti” è stato vinto grazie al voto di
gradimento dei servizi offerti dei passeggeri.

 

Ma veniamo alla sanzione
elevata dall’Antitrust. Le due pratiche commerciali scorrette contestate
riguardano rispettivamente il processo di prenotazione online e la
sottoscrizione di una polizza viaggio.

 

Prenotazione online

A dispetto del messaggio
pubblicitario esposto sul sito che recita “Tasse e oneri inclusi”, al termine
della prenotazione online e dell’acquisto compare una commissione di 4 euro,
c.d. Spese di Emissione biglietto a tratta per Sardegna, Corsica e Sicilia. Questa pratica risulta scorretta ai sensi
degli artt. 20 e 21, comma 1, lettera d), 22, commi 1 e 2, del Codice del
Consumo.

 

Polizza viaggio

Sul sito, sotto la voce Assicurazione,
la Moby informa i consumatori dell’esistenza di una polizza compresa nel
biglietto, la c.d. Polizza Filo, la quale presenta tra limitazioni, modalità di
attivazione e franchigie, in realtà non copre alcun danno subito dal
consumatore durante il viaggio. La prospettazione della polizza induce il
consumatore a ritenere che la polizza filo sia l’unica forma di assicurazione
prevista, mentre ai sensi del Codice Civile e del Codice della Navigazione, il
vettore è tenuto comunque a risarcire i passeggeri in caso di danni subiti
durante il viaggio o in caso di avaria/perdita delle proprie cose. Questa pratica risulta scorretta ai sensi
degli artt. 20, 22 e 23, lettera l) del Codice del Consumo.

 

La sanzione comminata
dall’Antitrust è di 200.000 euro.

 

Di seguito i tuoi Diritti
di passeggero del trasporto marittimo in pillole secondo il Regolamento
1177/2010

In caso di ritardo di
oltre 90 minuti o cancellazione hai diritto all’assistenza in termini di pasti,
bevande e pernotto e all’offerta di un trasporto alternativo verso la
destinazione finale, oppure il rimborso del biglietto.
In caso di ritardo all’arrivo, a determinate condizioni, hai diritto al
rimborso del 25% del prezzo del biglietto per ritardi di:

a) un’ora in un servizio
regolare fino a quattro ore;

b) due ore in un servizio
regolare di durata compresa tra quattro e otto ore;

c) tre ore in un servizio
regolare di durata compresa tra otto e ventiquattro ore;

d) sei ore in un servizio
regolare superiore a ventiquattro ore;

Se il ritardo supera il
doppio del tempo sopra indicato, il rimborso è del 50%.

I vettori non sono tenuti
a fornire ai passeggeri il pernottamento e la compensazione economica se la
cancellazione o il ritardo siano stati determinati da condizioni metereologiche
che mettono a rischio il funzionamento sicuro della nave.

I vettori non sono tenuti
a fornire ai passeggeri il pernottamento e la compensazione economica se la
cancellazione o il ritardo siano stati determinati da condizioni meteorologiche
che mettono a rischio il funzionamento sicuro della nave.

I vettori e gli operatori
dei terminali devono istituire o disporre di un meccanismo accessibile per il trattamento dei reclami.

I passeggeri devono
presentare il reclamo entro due mesi della data in cui è stato prestato o
avrebbe dovuto essere prestato il servizio di trasporto.

La risposta definitiva
deve essere fornita entro due mesi dal ricevimento del reclamo.

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CELLULARI/TABLET DIVENTANO FONTI DI PROVA DIGITALE IN CASO DI INCIDENTI STRADALI GRAVI

15 Giugno 1980

In caso di incidenti gravi, la polizia municipale
di Torino acquisirà per i rilievi del caso anche le prove “digitali” ossia i
dati provenienti dai dispositivi tecnologici in dotazione dell’autovettura,
quali sistemi di navigazione, scatole nere o telecamere, e da quelli in
possesso dell’automobilista, quali cellulari e tablet.

 

Nel caso l’automobilista negasse il consenso
all’acquisizione dei dati contenuti nei dispositivi in suo possesso, la polizia
municipale di Torino procederà al loro sequestro e in caso di resistenza, anche
alla perquisizione personale.

 

Il provvedimento varato dalla polizia municipale di
Torino si basa sulla constatazione che il numero di incidenti stradali per
distrazioni “tecnologiche” è in costante e preoccupante aumento e che per
appurare l’esatta dinamica del sinistro occorre verificare anche eventuali
attività digitali svolte durante la guida. In accordo con la locale procura, i
vigili torinesi hanno adottato questo protocollo ad hoc finalizzato a mettere
sotto esame, nella scena dell’incidente, tutti i dispositivi tecnologici sia in
dotazione al veicolo che alle persone.

 

Succede a Torino, ma non è escluso che un
provvedimento simile possa essere preso anche da altre polizie municipali.

 

Ricordiamo che usare il telefonino mentre si guida è
vietato. Per completezza di informazione riportiamo di seguito l’articolo del
Codice della Strada che regolamenta l’uso dei dispositivi tecnologici durante
la guida:

 

Art. 173, comma 2, del Codice della Strada:

È vietato al
conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di
usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze
armate ….. È consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché
il conducente abbia adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie che non
richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani.


CARLO DE MASI, NUOVO PRESIDENTE DI ADICONSUM NAZIONALE

14 Giugno 1980

Si è concluso il VII congresso
nazionale di Adiconsum, tenutosi nei giorni 14 e 15 giugno scorsi, che ha
portato all’elezione del nuovo presidente dell’Associazione a difesa dei
consumatori e dell’ambiente promossa dalla Cisl.

Pugliese, laureato in economia e
commercio e scienze politiche, Carlo De
Masi
è il nuovo presidente di Adiconsum.


“Proseguirò nel
lavoro svolto finora. In questi ultimi anni, i cambiamenti tecnologici
susseguitisi a ritmi vertiginosi hanno inciso profondamente negli usi e consumi
dei consumatori, portando loro da un lato indubbi benefici ed opportunità, ma
dall’altro nuove forme di vessazioni. La sfida che come Adiconsum ci poniamo
per i prossimi anni è quella di intercettare i nuovi bisogni delle famiglie e
di essere pronti a tutelarli, con un occhio proiettato sempre più alla
promozione di un consumerismo declinato con la sostenibilità. Serve un cambio
di passo nel consumerismo. Questa è la sfida che Adiconsum intende affrontare,
come sempre a fianco dei cittadini consumatori”.

Queste le prime dichiarazioni
a caldo del neopresidente di Adiconsum, supportate da quelle della Segretaria
generale della Cisl, Annamaria Furlan,
intervenuta al Congresso: “Il lavoro dell’Adiconsum è molto importante e significativo.
E va dato atto al nuovo gruppo dirigente di aver rilanciato questa Associazione
della Cisl con un grande spirito confederale. Rappresentare i bisogni delle
persone ed in particolare dei consumatori è una missione importante del
sindacato dopo anni di insicurezza collettiva ed individuale. Significa
immaginare una organizzazione che si prende in carico della persona
complessivamente, perché le tutele oggi non passano solo per la via contrattuale
ma anche per i servizi che il sindacato mette in campo in maniera sempre più
efficiente ed inclusiva. C’è bisogno di un’organizzazione che accoglie le
persone e che sa caricarsi dei problemi dell’altro, perchè è importante
non far sentire sole le persone. Quando una persona si rivolge
alla Cisl deve essere accolta in un sistema dei servizi nel quale
Adiconsum ha un ruolo fondamentale”.

Per sentire il primo discorso del
nuovo presidente Adiconsum Carlo De Masi, clicca

qui


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