VIAGGI IN NAVE: ANTITRUST SANZIONA LA COMPAGNIA MOBY S.P.A.
17 Giugno 1980
È tempo di vacanze, ma non
di abbassare la guardia. Purtroppo, le brutte sorprese sono sempre in agguato e
non vanno in “vacanza”!
È il caso della nota
compagnia navale Moby S.p.A. (Gruppo Onorato Armatori) che collega le
principali isole (Sardegna, Sicilia, Isola d’Elba, Isole Tremiti, Corsica) multata
dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per aver posto in essere
due pratiche commerciali scorrette ai danni dei consumatori. Tutto questo
mentre lo scorso 15 maggio riceveva per la seconda volta l’Italia Travel
Awards, il premio più prestigioso nel settore dei viaggi e del turismo. Il
premio come “Migliore Compagnia di traghetti” è stato vinto grazie al voto di
gradimento dei servizi offerti dei passeggeri.
Ma veniamo alla sanzione
elevata dall’Antitrust. Le due pratiche commerciali scorrette contestate
riguardano rispettivamente il processo di prenotazione online e la
sottoscrizione di una polizza viaggio.
Prenotazione online
A dispetto del messaggio
pubblicitario esposto sul sito che recita “Tasse e oneri inclusi”, al termine
della prenotazione online e dell’acquisto compare una commissione di 4 euro,
c.d. Spese di Emissione biglietto a tratta per Sardegna, Corsica e Sicilia. Questa pratica risulta scorretta ai sensi
degli artt. 20 e 21, comma 1, lettera d), 22, commi 1 e 2, del Codice del
Consumo.
Polizza viaggio
Sul sito, sotto la voce Assicurazione,
la Moby informa i consumatori dell’esistenza di una polizza compresa nel
biglietto, la c.d. Polizza Filo, la quale presenta tra limitazioni, modalità di
attivazione e franchigie, in realtà non copre alcun danno subito dal
consumatore durante il viaggio. La prospettazione della polizza induce il
consumatore a ritenere che la polizza filo sia l’unica forma di assicurazione
prevista, mentre ai sensi del Codice Civile e del Codice della Navigazione, il
vettore è tenuto comunque a risarcire i passeggeri in caso di danni subiti
durante il viaggio o in caso di avaria/perdita delle proprie cose. Questa pratica risulta scorretta ai sensi
degli artt. 20, 22 e 23, lettera l) del Codice del Consumo.
La sanzione comminata
dall’Antitrust è di 200.000 euro.
Di seguito i tuoi Diritti
di passeggero del trasporto marittimo in pillole secondo il Regolamento
1177/2010:
In caso di ritardo di
oltre 90 minuti o cancellazione hai diritto all’assistenza in termini di pasti,
bevande e pernotto e all’offerta di un trasporto alternativo verso la
destinazione finale, oppure il rimborso del biglietto.
In caso di ritardo all’arrivo, a determinate condizioni, hai diritto al
rimborso del 25% del prezzo del biglietto per ritardi di:
a) un’ora in un servizio
regolare fino a quattro ore;
b) due ore in un servizio
regolare di durata compresa tra quattro e otto ore;
c) tre ore in un servizio
regolare di durata compresa tra otto e ventiquattro ore;
d) sei ore in un servizio
regolare superiore a ventiquattro ore;
Se il ritardo supera il
doppio del tempo sopra indicato, il rimborso è del 50%.
I vettori non sono tenuti
a fornire ai passeggeri il pernottamento e la compensazione economica se la
cancellazione o il ritardo siano stati determinati da condizioni metereologiche
che mettono a rischio il funzionamento sicuro della nave.
I vettori non sono tenuti
a fornire ai passeggeri il pernottamento e la compensazione economica se la
cancellazione o il ritardo siano stati determinati da condizioni meteorologiche
che mettono a rischio il funzionamento sicuro della nave.
I vettori e gli operatori
dei terminali devono istituire o disporre di un meccanismo accessibile per il trattamento dei reclami.
I passeggeri devono
presentare il reclamo entro due mesi della data in cui è stato prestato o
avrebbe dovuto essere prestato il servizio di trasporto.
La risposta definitiva
deve essere fornita entro due mesi dal ricevimento del reclamo.