Il rispetto della privacy vale anche tra i banchi di scuola. Ne è convinto il Garante della
privacy che sul tema ha realizzato un opuscolo “La privacy tra
i banchi di scuola” con una serie di indicazioni relative sia al trattamento in generale dei dati personali da parte della scuola che a temi prettamente scolastici.
Ecco i punti salienti del rispetto della privacy in ambito scolastico:
Dati personali: trattamento, accesso e invio
Trattamento
Dipende se si tratta di scuole pubbliche e private:
•scuole pubbliche: non sono tenute a chiedere il consenso al trattamento dei dati personali, ma l’unico utilizzo consentito è solo quello per specifiche finalità istituzionali o di legge. Vanno utilizzati sempre e comunque, con estrema cautela, i dati sulle origini razziali ed etniche, le convinzioni religiose e politiche, lo stato di salute, verificando la completezza dei dati, ma anche l’indispensabilità.
•scuole private: devono sempre chiedere il consenso dei soggetti interessati per l’utilizzo dei dati.
N. B.: Per entrambe c’è l’obbligo di fornire un’informativa completa sull’utilizzo dei dati personali.
Accesso
•È diritto di ogni persona conoscere le informazioni conservate dal proprio istituto e farle rettificare, se errate. Per esercitare tale diritto rivolgersi al titolare del trattamento della scuola. In caso di non riscontro, rivolgersi alla Magistratura o al Garante della privacy.
Invio dati ad aziende pubbliche o private per inserimento professionale
•È consentito, ma su richiesta degli studenti.
Voti, scrutini, esami
Sono pubblici, perché tutto ciò che concerne il rendimento scolastico è soggetto ad un regime di trasparenza stabilito dal
Ministero
dell’Istruzione. Nella pubblicazione degli scrutini e degli esami non è consentito fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti (ad es. specificando “prove differenziate”).
Pagella elettronica, registri e iscrizione online
Nel merito, il Garante auspica “adeguate misure di sicurezza e protezione dei dati”.
Temi
È consentito assegnare temi riguardanti la vita personale degli studenti, in quanto la loro assegnazione non costituisce violazione della privacy.
Cellulari e tablet
L’uso strettamente personale è in genere consentito, ma la regolamentazione o il divieto spetta alla scuola. Non è consentito la diffusione di immagini (video o foto) sul web, senza il consenso delle persone riprese. Lo studente che viola la riservatezza e la dignità delle persone incorre in sanzioni disciplinari e pecuniarie e anche in contestazioni di reati.
IMPORTANTE: la registrazione delle lezioni è consentita.
Recite e gite scolastiche
Consentite le riprese video e le foto destinate all’ambito familiare o amicale. Per la diffusione in rete e sui social network, vale quanto specificato per i cellulari e i tablet.
Retta e servizio mensa
È illecito pubblicare sul sito internet della scuola nome e cognome degli studenti non in regola con i pagamenti o esentati dal pagamento.
Questionari di ricerca
La loro somministrazione deve essere accompagnata da informazioni riguardanti gli scopi della ricerca, le modalità del trattamento e le misure di sicurezza adottate. Non c’è nessun obbligo per genitori e studenti di compilare il questionario.
Telecamere di sorveglianza
L’installazione è ammessa, ma il loro funzionamento è limitato negli orari di chiusura della scuola. La loro presenza deve essere segnalata da appositi cartelli.